IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997,
pubblicato  nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 47,
del 20 febbraio 1997;
  Visto  il  decreto  ministeriale 11 febbraio 1997, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  72, del 27 marzo 1997, recante «Modalita' di
importazione  di  specialita'  medicinali  registrate  all'estero,  e
successive modificazioni»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19  marzo  1998, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   122,   del   28   maggio   1998,  recante
«Riconoscimento  della  idoneita'  dei  centri per la sperimentazione
clinica  dei  medicinali» e successive modificazioni, come modificato
dal  decreto  ministeriale  13 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  174,  del  27  luglio  1999,  recante «Integrazioni al
decreto   ministeriale   18   marzo   1998»  recante:  Modalita'  per
l'esenzione   dagli  accertamenti  sui  medicinali  utilizzati  nelle
sperimentazioni  cliniche  e  al  decreto  ministeriale 19 marzo 1998
recante:   Riconoscimento   della   idoneita'   dei   centri  per  la
sperimentazione  clinica  dei  medicinali»,  ed in particolare l'art.
4-bis,  comma  1,  lettera  a) del richiamato decreto ministeriale 19
marzo  1998,  che  riconosce idonei alle sperimentazioni gli istituti
privati   di   ricovero   e  cura  a  carattere  scientifico  (IRCCS)
limitatamente  al  settore  per  il  quale hanno ottenuto il predetto
riconoscimento;
  Visto  il  decreto  ministeriale  8  maggio  2003, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  173,  del  28  luglio  2003,  recante  «Uso
terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica»;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n. 211, recante
«Attuazione  della  direttiva  2001/20/CE,  relativa all'applicazione
delle   Norme   di   buona   pratica  clinica  nell'esecuzione  della
sperimentazione clinica dei medicinali per uso clinico»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12  maggio 2006, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  194  del  22  agosto 2006 recante «Requisiti
minimi  per  l'istituzione,  l'organizzazione  e il funzionamento dei
Comitati  etici  per le sperimentazioni cliniche dei medicinali» e in
particolare  l'art.  1,  comma  1, secondo periodo che prevede che il
Comitato  etico  puo'  essere  istituito  tra l'altro, negli istituti
privati  di  ricovero  e  cura a carattere scientifico, limitatamente
alle  sperimentazioni  nell'area  di ricerca in cui hanno ottenuto il
riconoscimento;
  Visto  il  decreto  legislativo  6  novembre  2007, n. 200, recante
«Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida
dettagliate  per  la  buona pratica clinica relativa ai medicinali in
fase   di   sperimentazione   a  uso  umano,  nonche'  requisiti  per
l'autorizzazione   alla   fabbricazione   o   importazione   di  tali
medicinali»;
  Considerato che le sperimentazioni condotte negli IRCCS privati, al
di   fuori   dell'area   di   ricerca   in   cui  hanno  ottenuto  il
riconoscimento,   sono   comunque  eseguite  nella  stessa  struttura
sanitaria nel cui ambito il Ministero del lavoro della salute e delle
politiche  sociali  ha  riconosciuto  per  altre  aree  di ricerca il
possesso  dei  requisiti  previsti  per  gli  IRCCS,  compresi quelli
relativi   ai   servizi   di   carattere  generale,  con  particolare
riferimento  a  quelli  a  garanzia  della  tutela  della  salute dei
pazienti  e  per la qualita' delle attivita' sanitarie e che pertanto
non  vi  sono motivi oggettivi per differenziare il riconoscimento di
idoneita'  alla  sperimentazione  per  le  diverse  unita'  operative
appartenenti alla medesima struttura;
  Considerato  altresi'  che  il  Comitato  etico degli IRCCS privati
fornisce  la  stessa garanzia sia per le sperimentazioni nell'area di
ricerca  oggetto di riconoscimento dell'IRCCS, che nelle altre aree e
che pertanto non vi sono motivi oggettivi per escludere la competenza
di  tali  Comitati  etici sulle sperimentazioni condotte nella stessa
struttura,  anche  se in aree di ricerca diverse da quelle oggetto di
riconoscimento dell'IRCCS;
  Considerato  l'opportunita'  che tale Comitato di struttura privata
operi  con  criteri  armonizzati  con il Comitato etico della Azienda
sanitaria locale competente per territorio;
  Considerato  che  i problemi emersi a livello dell'Unione Europea e
nazionale sulle sperimentazioni di Biodisponibilita' e Bioequivalenza
richiedono specifici elementi tecnico-procedurali di garanzia;
  Ravvisata  la  necessita' di apportare alcune correzioni formali al
decreto ministeriale 8 maggio 2003 citato;
  Visto  il decreto del 15 luglio 2008 del Ministro del lavoro, della
salute  e delle politiche sociali recante «Delega di attribuzioni del
Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche sociali al
Sottosegretario  di  Stato  prof. Ferruccio Fazio, per taluni atti di
competenza dell'amministrazione», pubblicato dulla Gazzetta Ufficiale
n. 180 del 2 agosto 2008;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  Al  decreto  del  Ministro della sanita' 19 marzo 1998 recante:
«Criteri  per  il  riconoscimento  della  idoneita' dei centri per la
sperimentazione  clinica  dei medicinali», sono apportate le seguenti
modifiche e integrazioni:
   a)  alle  «Premesse» al 1° «Ravvisato» le parole: «nel settore per
il quale hanno ottenuto detto riconoscimento» sono soppresse;
   b) all'art. 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis.  Con  provvedimento  del  Direttore  generale dell'AIFA, da
emanarsi  entro  il  31  dicembre  2009, su proposta dell'Ispettorato
dell'AIFA di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, sono
definiti ed aggiornati i requisiti minimi per il riconoscimento della
idoneita',  rispettivamente  delle  strutture  sanitarie  pubbliche e
private,    a    condurre   sperimentazioni   di   bioequivalenza   e
biodisponibilita',  sia  per  la  parte  clinica  che  per  quella di
laboratorio; nel medesimo provvedimento vengono indicate le modalita'
per  il  riconoscimento del possesso di detti requisiti. In ogni caso
l'esito di eventuali verifiche dell'Ispettorato dell'AIFA prevale, ai
fini del riconoscimento, su ogni diversa modalita';
   c)  all'art. 4-bis, comma 1, lettera a) le parole «nel settore per
il quale hanno ottenuto il predetto riconoscimento» sono soppresse.