IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Vista  la direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007,
sull'esenzione  dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle
merci  importate  da viaggiatori provenienti da Paesi terzi, che, con
effetto  dal  1°  dicembre  2008,  abroga  e sostituisce la direttiva
69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969;
  Visto  il regolamento (CEE) n. 918/1983 del Consiglio, del 28 marzo
1983,   relativo   alla   fissazione  del  regime  comunitario  delle
franchigie  doganali  e  in  particolare  l'articolo  45 del medesimo
regolamento,  come  sostituito  dal  regolamento (CE) n. 274/2008 del
Consiglio,  del 17 marzo 2008, che prevede che le merci contenute nei
bagagli  personali  dei  viaggiatori  provenienti da Paesi terzi sono
ammesse  in  franchigia dai dazi all'importazione purche' le medesime
importazioni siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  l'articolo  14,  comma  1,  del decreto del Presidente della
Repubblica  26 giugno 1965, n. 723, che attribuisce al Ministro delle
finanze  la competenza ad adottare regolamenti per stabilire, al fine
dell'adeguamento  alle  disposizioni  adottate  dai competenti organi
comunitari,  condizioni, modalita' e formalita' per l'ammissione alle
franchigie   dai  diritti  doganali  previste  dall'articolo  12  del
predetto  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 723 del 1965 e
dal predetto regolamento (CEE) n. 918/1983;
  Visto  l'articolo  14, comma 2, del predetto decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  723 del 1965, che stabilisce che gli ulteriori
adeguamenti  alle  disposizioni  comunitarie in materia di franchigie
dai  diritti  doganali  siano stabiliti con regolamenti approvati con
decreti del Ministro delle finanze;
  Visto  il  regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
16  dicembre  1998,  n.  500,  recante  le  norme per l'esenzione dai
diritti  doganali  per gli oggetti ed i generi di consumo importati a
seguito dei viaggiatori;
  Ritenuta  la  necessita'  di  adeguare  la normativa nazionale alle
summenzionate disposizioni comunitarie;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  del Governo, ed in particolare l'articolo 23 che
ha   istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle  finanze,
attribuendogli  le  funzioni  dei  Ministeri  del  tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza della
Sezione consultiva per gli atti normativi del 15 dicembre 2008;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata  ai  sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, con note n. 3-1463/UCL, del 4 febbraio 2009, e n. 3-2141/UCL del
17 febbraio 2009;
                               Adotta
                      il presente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni

  1.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  previste  nel
presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:
   a)  importazioni  di  natura non commerciale: le importazioni che,
contemporaneamente,  presentano  carattere  occasionale  e riguardano
esclusivamente  merci,  riservate  all'uso  personale o familiare dei
viaggiatori  o  destinate ad essere regalate, che non riflettono, per
la loro natura o quantita', alcun intento di carattere commerciale;
   b)  bagagli personali: i bagagli che il viaggiatore e' in grado di
presentare  all'Ufficio  doganale  al  momento del suo arrivo nonche'
quelli  che presenta a tale ufficio in un secondo tempo, a condizione
che  comprovi  che sono stati registrati come bagaglio al seguito, al
momento  della  partenza,  presso  il  vettore  che  ha provveduto al
trasporto del viaggiatore;
   c)  zona  di  frontiera:  fatte  salve le relative convenzioni, il
territorio  dei  comuni  che ricadono, anche parzialmente, nella zona
avente  una  profondita'  in  linea  d'aria  di  15  chilometri dalla
frontiera con Paesi non comunitari;
   d)  lavoratore  frontaliero:  la  persona che, per la sua abituale
attivita', deve varcare la frontiera nei suoi giorni di lavoro;
   e)  viaggiatori  aerei  e viaggiatori via mare: tutti i passeggeri
che   effettuano  viaggi  aerei  o  marittimi,  fatta  eccezione  per
l'aviazione privata da diporto o la navigazione privata da diporto;
   f)  aviazione privata da diporto e navigazione privata da diporto:
l'uso  di  un  aeromobile  o  di  un  battello marittimo da parte del
proprietario  o  della persona fisica o giuridica che ha un contratto
di  locazione o altro titolo, per scopi non commerciali e diversi dal
trasporto  di  passeggeri  o  merci  o dalla prestazione di servizi a
titolo oneroso o per conto di autorita' pubbliche.
  2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
   a)  il  Principato  di  Monaco  non  e' considerato Paese terzo e,
limitatamente  alle  accise,  la  Repubblica  di  San  Marino  non e'
considerata Paese terzo;
   b) l'isola di Man e' considerata territorio in cui si applicano le
norme comunitarie in materia di IVA o di accisa.
 
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con decreto  del  Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Si riporta il testo dell'art. 45 del regolamento (CEE)
          n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983:
             «Art.  45.- Le merci contenute nei bagagli personali dei
          viaggiatori  provenienti  da un paese terzo sono ammesse in
          franchigia   dai   dazi   all'importazione,   purche'  tali
          importazioni  siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto
          (IVA)   a  norma  di  disposizioni  del  diritto  nazionale
          adottate  in  conformita'  della  direttiva  2007/74/CE del
          Consiglio,    del    20   dicembre   2007,   sull'esenzione
          dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci
          importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi.
             Le  merci  importate  nei territori elencati all'art. 6,
          paragrafo  1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del
          28  novembre  2006 relativa al sistema comune d'imposta sul
          valore  aggiunto  sono soggette alle stesse disposizioni in
          materia  di  franchigia  doganale  delle merci importate in
          qualsiasi  altra  parte  del  territorio dello Stato membro
          interessato.».

             - Si riporta il testo dei commi 1 e 2, dell'art. 14, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n.
          723:
             «1.  Con  regolamenti approvati con decreti del Ministro
          delle  finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite, in conformita' alle
          disposizioni    comunitarie,    condizioni,   modalita'   e
          formalita'  per  l'ammissione  alle  franchigie dai diritti
          doganali  previste  dall'art. 12 e dal regolamento (CEE) n.
          918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983.
             2. Con successivi regolamenti, approvati con decreti del
          Ministro   delle   finanze,  sono  disposti  gli  ulteriori
          adeguamenti alle disposizioni comunitarie.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 12, del decreto del
          Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723:
             «Art.  12. -  1.  Salvo  quanto previsto dal regolamento
          (CEE) n. 918/1983 del Consiglio, del 28 marzo 1983, e senza
          pregiudizio  delle  maggiori  facilitazioni stabilite dagli
          accordi    internazionali,   e'   concessa   l'importazione
          definitiva  in esenzione dai diritti di confine, diversi da
          quelli  contemplati  dal  suddetto regolamento, delle merci
          per  le  quali risultano soddisfatte le medesime condizioni
          prescritte,  per  la  franchigia  daziaria, dal regolamento
          stesso.
             2.  Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le
          importazioni di merci per le quali l'esenzione dal predetto
          tributo  e'  disposta,  con  carattere  di obbligatorieta',
          dalle  direttive  del  Consiglio  delle  Comunita'  europee
          adottate  in  materia  di armonizzazione delle disposizioni
          riguardanti  la  franchigia  dalle  imposte  sulla cifra di
          affari     riscosse     all'importazione    nel    traffico
          internazionale   dei   viaggiatori,  ovvero  le  franchigie
          applicabili all'importazione delle merci oggetto di piccole
          spedizioni   a   carattere   non   commerciale,   o  quelle
          applicabili  alle importazioni definitive di beni personali
          di  privati  provenienti da uno Stato membro, nonche' dalle
          direttive del Consiglio delle Comunita' europee adottate in
          materia   di   determinazione  del  campo  di  applicazione
          dell'art.  14,  paragrafo  1,  lettera  d), della direttiva
          77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.».

             -  Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge
          23 agosto 1988, n. 400:
             «3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»

             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 868 del regolamento
          (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993:
             «Art.  868.  -  Gli  Stati membri possono dispensare dal
          contabilizzare importi di dazi inferiori a 10 ECU.
             Non  si  procede  al  ricupero  a  posteriori  dei  dazi
          all'importazione  o  all'esportazione  quando  l'importo da
          ricuperare sia inferiore, per pratica, a 10 ECU.».