Alle Amministrazioni dello Stato
                                  Alle Amministrazioni regionali
                                  Alle Amministrazioni locali
                                  Agli Organismi di diritto pubblico

Premessa.
  L'art.  44,  comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248
convertito,  con  modificazioni,  dall'art. 1, comma 1 della legge 28
febbraio  2008,  n. 31 stabilisce che «Al fine di consentire la stima
dell'impatto  sull'indebitamento  netto  e  sul debito pubblico delle
operazioni  di  partenariato pubblico-privato avviate dalle pubbliche
amministrazioni  e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione
Eurostat  dell'11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a
comunicare  all'Unita'  tecnica  finanza di progetto della Presidenza
del   Consiglio   dei   Ministri  le  informazioni  relative  a  tali
operazioni,  secondo  modalita'  e  termini  indicati  in un'apposita
circolare   da   emanarsi   d'intesa   con  l'Istituto  nazionale  di
statistica».
  La  finalita'  della  norma,  richiamata  dall'art. 3, comma 15-ter
del decreto   legislativo 12   aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modifiche  ed integrazioni - Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture (il Codice), e' di permettere la corretta
classificazione delle operazioni di partenariato pubblico-privato nel
bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici.
  La   presente  circolare,  d'intesa  con  l'Istituto  nazionale  di
statistica (ISTAT), in attuazione delle citate disposizioni di legge,
definisce  termini  e  modalita'  di  trasmissione delle informazioni
relative a tali operazioni.
  A  tal  fine  si  individuano di seguito le tipologie di operazioni
ricadenti    nella    fattispecie   normativa,   le   amministrazioni
aggiudicatrici   e  gli  altri  soggetti  tenuti  alla  comunicazione
prevista   dalla  presente  circolare,  nonche'  il  dettaglio  delle
informazioni richieste.
1. La decisione Eurostat.
  Con decisione 11 febbraio 2004 Eurostat (vedi nota 1) (vedi nota 2)
,   l'Ufficio   statistico   delle   Comunita'  europee,  ha  fornito
indicazioni  per  il  trattamento  nei  conti  economici nazionali di
specifiche tipologie di Partenariato Pubblico-Privato (PPP).
  I  PPP  regolamentati  dalla decisione Eurostat sono caratterizzati
dai seguenti elementi:
   il  rapporto  contrattuale tra pubblico e privato ha una durata di
lungo periodo;
   il  contratto  e'  stipulato  con  uno  o  piu'  soggetti  privati
eventualmente costituiti in societa';
   il  contratto prevede la costruzione di una nuova infrastruttura o
la  ristrutturazione  di  una  infrastruttura  esistente,  che dovra'
fornire servizi predefiniti in termini quantitativi e qualitativi;
   l'opera riguarda settori in cui la pubblica amministrazione, sia a
livello  centrale che locale, ha di norma un forte interesse pubblico
(sanita',   scuole,   sicurezza,   trasporti,  edilizia  residenziale
pubblica, ecc.);
   la pubblica amministrazione (cfr. par. 3) deve essere l'acquirente
principale  dei  servizi,  sia  quando  la domanda sia generata dalla
stessa pubblica amministrazione (a titolo di esempio: carceri, uffici
giudiziari  e  altri  uffici  pubblici)  sia  che  provenga  da terzi
utilizzatori  (a  titolo  di  esempio:  ospedali,  trasporto pubblico
locale).  Qualora  siano  previsti  pagamenti  da  parte degli utenti
finali  per  servizi  collegati ad attivita' secondarie associate con
l'infrastruttura,  questi  devono rappresentare una parte minoritaria
dei  ricavi complessivi del soggetto privato (a titolo di esempio, si
consideri  un ospedale in cui l'amministrazione in luogo degli utenti
finali  paga  un canone per la disponibilita' della struttura e per i
servizi,  mentre  l'eventuale  fruizione  del  parcheggio  e'  pagata
direttamente dagli utenti stessi al gestore privato).
  La  decisione Eurostat 11 febbraio 2004 prevede che i beni (assets)
oggetto  di  tali  operazioni  non vengano registrati nei conti delle
pubbliche  amministrazioni,  ai  fini  del calcolo dell'indebitamento
netto  e  del  debito,  solo  se c'e' un sostanziale trasferimento di
rischio  dalla  parte  pubblica  alla parte privata. Cio' avviene nel
caso  in  cui  si  verifichino  contemporaneamente  le  seguenti  due
condizioni:
   il soggetto privato assume il rischio di costruzione;
   il   soggetto  privato  assume  almeno  uno  dei  due  rischi:  di
disponibilita' o di domanda.
Approfondimenti in merito alle categorie di rischio.
  Il   rischio   costruzione   riguarda  eventi  connessi  alla  fase
progettuale e di realizzazione dell'infrastruttura quali, ad esempio,
ritardata  consegna,  mancato  rispetto  di  standard predeterminati,
costi   aggiuntivi   di   importo   rilevante,  deficienze  tecniche,
esternalita'  negative,  compreso il rischio ambientale. L'assunzione
del  rischio  da  parte  del  privato  implica  che non siano ammessi
pagamenti  pubblici non correlati alle condizioni prestabilite per la
costruzione  dell'opera.  L'eventualita'  che  il  soggetto  pubblico
corrisponda  quanto  stabilito  nel contratto indipendentemente dalla
verifica  dello  stato  di  avanzamento effettivo della realizzazione
dell'infrastruttura  o ripiani ogni costo aggiuntivo emerso, quale ne
sia  la causa, comporta, invece, l'assunzione del rischio costruzione
da parte del soggetto pubblico.
  Il  rischio  disponibilita'  attiene  alla  fase  operativa  ed  e'
connesso   ad   una  scadente  o  insufficiente  gestione  dell'opera
pubblica,  a  seguito  della  quale  la quantita' e/o la qualita' del
servizio  reso  risultano  inferiori ai livelli previsti nell'accordo
contrattuale.
  Tale  rischio  si  puo'  ritenere in capo al privato se i pagamenti
pubblici sono correlati all'effettivo ottenimento del servizio reso -
cosi'  come  pattuito  nel  disposto  contrattuale -  e  il  soggetto
pubblico ha il diritto di ridurre i propri pagamenti, nel caso in cui
i  parametri  prestabiliti di prestazione (sia per quanto riguarda la
disponibilita' dell'infrastruttura, sia per quanto riguarda i servizi
erogati)  non vengano raggiunti. La previsione di pagamenti costanti,
indipendentemente  dal  volume  e  dalla qualita' di servizi erogati,
implica,  viceversa,  una  assunzione  del  rischio disponibilita' da
parte del soggetto pubblico.
  Esempio:  nel  caso di realizzazione di uffici pubblici, tribunali,
istituti   penitenziari,   etc.,  ad  uso  esclusivo  della  pubblica
amministrazione,  in cui al privato che progetta, realizza e gestisce
l'infrastruttura viene corrisposto un canone per la disponibilita' in
piena efficienza della struttura stessa e per la gestione dei servizi
correlati   (ordinaria   e  straordinaria  manutenzione,  guardiania,
gestione  delle reti, gestione archivi, pulizia, gestione parcheggio,
etc.), il rischio di disponibilita' si puo' considerare trasferito al
privato   qualora   contrattualmente   sia   prevista  l'applicazione
automatica di penali che incidono sul canone corrisposto dal soggetto
pubblico  sia  nel caso di indisponibilita' completa o parziale della
struttura,  sia  di  erogazione  di  servizi  non corrispondenti agli
standard contrattuali.
  Il  rischio domanda e' connesso alla variabilita' della domanda non
dipendente  dalla  qualita'  del servizio prestato; ci si riferisce a
quello  che  puo'  definirsi  normale  rischio  economico  assunto da
un'azienda in un'economia di mercato.
  Il  rischio  domanda  si considera assunto dal soggetto privato nel
caso  in  cui  i  pagamenti  pubblici  sono  correlati  all'effettiva
quantita'  domandata  per  quel  servizio  dall'utenza. Il rischio di
domanda,  viceversa,  si  considera allocato al soggetto pubblico nel
caso  di  pagamenti  garantiti  anche per prestazioni non erogate. In
altre  parole  si  presume che il soggetto pubblico assuma il rischio
domanda laddove sia obbligato ad assicurare un determinato livello di
pagamenti al partner privato indipendentemente dall'effettivo livello
di domanda espressa dall'utente finale, rendendo cosi' irrilevanti le
fluttuazioni  del  livello  di  domanda  rispetto  alla  redditivita'
dell'operazione per il privato. Esempio: nel caso di realizzazione di
strade  non  pedaggiate in cui al privato, che progetta, costruisce e
gestisce  l'infrastruttura,  vengono  corrisposti  pagamenti pubblici
(tariffe  ombra)  in  funzione  del  passaggio  degli autoveicoli, il
rischio  domanda  puo' considerarsi trasferito al privato nel caso in
cui  detti  pagamenti  siano  correlati agli effettivi passaggi degli
autoveicoli, rilevati elettronicamente.
2. Le   figure   contrattuali   previste   dall'ordinamento  italiano
   ricadenti   nella  tipologia  indicata  nella  decisione  Eurostat
   dell'11 febbraio 2004.
  2.1.  Il  decreto  legislativo 11  settembre 2008, n.152 (cd. terzo
correttivo  al Codice) ha introdotto, all'art. 3 del Codice, il comma
15-ter,  recante la definizione di contratto di partenariato pubblico
privato.
  In  particolare la citata disposizione normativa stabilisce che «Ai
fini  del  presente  codice,  i  contratti  di  partenariato pubblico
privato  sono  contratti  aventi  per  oggetto una o piu' prestazioni
quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione
di  un'opera  pubblica o di pubblica utilita', oppure la fornitura di
un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale
a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con
allocazione  dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi
comunitari  vigenti.  Rientrano,  a  titolo  esemplificativo,  tra  i
contratti  di partenariato pubblico privato la concessione di lavori,
la concessione di servizi, la locazione finanziaria, l'affidamento di
lavori  mediante  finanza  di  progetto,  le  societa' miste. Possono
rientrare altresi' tra le operazioni di partenariato pubblico privato
l'affidamento  a  contraente  generale  ove  il  corrispettivo per la
realizzazione  dell'opera  sia  in  tutto  o  in  parte posticipato e
collegato  alla  disponibilita'  dell'opera  per il committente o per
utenti terzi».
  Lo  stesso art. 3, comma 15-ter del Codice prevede inoltre che alle
operazioni  di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti
delle   decisioni   Eurostat,   fermi   restando   gli   obblighi  di
comunicazione  di  cui  all'art. 44, comma 1-bis del decreto-legge n.
248/2007 citato.
  2.2.  Ai  fini  della  decisione  Eurostat  oggetto  della presente
circolare dovranno essere presi in considerazione: (i) i contratti di
concessione  di  lavori pubblici affidati a privati sia attraverso il
procedimento  di  cui  all'art.  144 del Codice, sia con le modalita'
descritte  all'art.  153 del Codice (cd. Finanza di progetto), ovvero
ai  sensi della previgente normativa di cui agli articoli 20 e 37-bis
e seguenti   della  legge  n.  109/1994  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;  (ii)  altri contratti di partenariato pubblico-privato
previsti  dal Codice, ivi compresa la costituzione di societa' miste,
che abbiano le caratteristiche indicate al paragrafo 1 della presente
circolare.
  Per  quanto riguarda le modalita' di pagamento dei servizi da parte
del  soggetto pubblico, queste possono essere rappresentate da canoni
o da tariffe ombra (shadow tolls).
  L'operazione  di  PPP  ricade  nell'obbligo  di comunicazione anche
quando,  nonostante  vi  sia  la  previsione di pagamenti da parte di
utenti  finali,  la  pubblica  amministrazione  corrisponde un canone
periodico per l'uso o la disponibilita' dell'infrastruttura.
3. Amministrazioni tenute alla comunicazione delle informazioni.
  I   soggetti  aggiudicatori  tenuti  all'obbligo  di  comunicazione
previsto   dalla   presente  circolare  sono  identificabili  con  le
«amministrazioni  aggiudicatrici»  di  cui  all'art.  3, comma 25 del
Codice  e  con gli «organismi di diritto pubblico» definiti dal comma
26  del  medesimo  articolo,  i  quali  abbiano avviato operazioni di
partenariato  pubblico  privato  che  presentino  le  caratteristiche
descritte al paragrafo 1.
  Cio'  in  quanto  il  regolamento  CE  n. 2223/96 che predispone il
sistema europeo dei conti nazionali (SEC95) considera appartenenti al
settore    «Pubbliche   amministrazioni»:   (i)   tutte   le   unita'
istituzionali  che agiscono da produttori di altri beni e servizi non
destinabili  alla  vendita  la  cui produzione e' destinata a consumi
collettivi e individuali ed e' finanziata in prevalenza da versamenti
obbligatori  effettuati  da  unita' appartenenti ad altri settori e/o
(ii)  da  tutte  le unita' istituzionali preposte principalmente alla
redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese.
  In  coerenza  con  tali principi e in base al disposto dell'art. 1,
comma  5,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale - legge finanziaria
2005)   l'ISTAT   pubblica   annualmente   la   lista   delle  unita'
istituzionali comprese nel perimetro delle Amministrazioni pubbliche.
4. Documenti e dati oggetto di comunicazione.
  4.1.  Con  riferimento a ciascuna concessione aggiudicata avente le
caratteristiche  citate  al  paragrafo 1, i soggetti aggiudicatori di
cui  al  paragrafo  3  sono  tenuti  a trasmettere all'Unita' tecnica
finanza  di  progetto,  all'indirizzo  indicato  al  paragrafo  5, la
seguente documentazione:
   1)  contratto  di  concessione,  con  relativi allegati (quali, in
particolare,  capitolati  prestazionali  e  documenti  relativi  alla
specificazione  delle  caratteristiche  della  gestione) ed eventuali
atti   aggiuntivi   e/o   di   modifica   dello   stesso  intervenuti
successivamente alla stipula;
   2)  piano  economico finanziario di copertura degli investimenti e
della  connessa  gestione,  con  relativa  relazione illustrativa, ed
eventuali successivi atti aggiuntivi e/o di modifica dello stesso;
   3) relazione illustrativa del progetto.
  Gli  stessi  soggetti dovranno trasmettere, unitamente ai succitati
documenti, la Scheda di progetto di cui all'allegato A della presente
circolare  recante  i  dati  sintetici  sulle  operazioni oggetto dei
contratti  di  concessione, da compilare secondo le istruzioni di cui
all'allegato B della presente circolare.
  4.2.  Con  riferimento  alle  operazioni  di  partenariato pubblico
privato,  che presentino le caratteristiche indicate al paragrafo. 1,
poste  in  essere  attraverso  la  creazione di una societa' mista, i
soggetti aggiudicatori sopra indicati dovranno trasmettere i seguenti
documenti:
   1) atto costitutivo della societa';
   2) statuto della societa' ed eventuali atti successivi di modifica
dello stesso;
   3)  eventuale  contratto  stipulato  tra  soggetto aggiudicatore e
societa' mista e relativi allegati.
5. Termini di invio dei documenti.
  I  soggetti  aggiudicatori  indicati  al paragrafo 3 che pongano in
essere  contratti  di  partenariato  pubblico  privato compresi nelle
tipologie   indicate  al  paragrafo  2  sono  tenuti  ad  inviare  la
documentazione  indicata  al  paragrafo  4,  relativamente a ciascuna
operazione,   all'Unita'   tecnica   finanza   di  progetto  (UTFP) -
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, Via della Mercede, 9 - 00186
Roma, entro 30 giorni dalla stipula del contratto.
  Con  riferimento  ai  contratti  di  partenariato  pubblico privato
compresi  nelle  tipologie  indicati  al paragrafo 2, che siano stati
sottoscritti  a  partire dal 1 gennaio 2000, i soggetti aggiudicatori
sono  tenuti  ad  inviare  i documenti relativi a ciascuna operazione
entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente circolare.
  Gli stessi soggetti aggiudicatori dovranno impegnarsi a trasmettere
gli  atti  aggiuntivi  e  i  documenti di modifica dei documenti gia'
trasmessi entro 30 giorni dalla stipula degli stessi.
  Al   fine   di   assicurarne  una  diffusa  conoscenza  nell'intero
territorio  nazionale,  la  presente  circolare  con gli allegati A -
Scheda  di  Progetto  e  B  -  Istruzioni Scheda di Progetto, dopo la
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica Italiana
sara'   disponibile   sul   sito   internet  dell'UTFP  all'indirizzo
http://www.utfp.it
    Roma, 27 marzo 2009

                 Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Berlusconi



(1)    La   decisione   Eurostat   e'   consultabile   all'indirizzo:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-11022004-AP/EN/2-
11022004-AP-EN.HTML
(2)