IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo rurale, delle infrastrutture
                            e dei servizi

  Vista   la   legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 44,
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche,  in  particolare  l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  governo a norma dell'art. 11, della legge 15
marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n.
18,  concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
  Visto  il  decreto 7 marzo 2008, concernente l'individuazione degli
uffici  di  livello  non dirigenziale del Mipaaf e la definizione dei
relativi compiti;
  Considerato  che  la  Commissione Sementi di cui all'art. 19, della
citata  legge  n.  1096/71,  nella riunione del 30 settembre 2008, ha
espresso  parere  favorevole  all'iscrizione,  nel relativo registro,
delle varieta' indicate nel dispositivo;
  Visti  gli  attestati comprovanti l'avvenuto pagamento dei compensi
dovuti    per   l'esecuzione   delle   prove   varietali   necessarie
all'accertamento dei requisiti di legge;
  Viste   le   note  con  le  quali  sono  state  proposte  le  nuove
denominazioni Kiko Nick, Luna e Irina;
  Considerato concluso l'esame delle denominazioni proposte;
  Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  Ai  sensi dell'art. 17, del decreto del Presidente della Repubblica
8  ottobre  1973,  n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta'
dei  prodotti  sementieri,  fino  alla  fine  del  decimo anno civile
successivo  a  quello  della  iscrizione  medesima, le sotto elencate
varieta',  le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono
depositati presso questo Ministero:
FRUMENTO DURO
=====================================================================
 Codice | Denominazione |Responsabile della conservazione in purezza
=====================================================================
 11214  |   Kiko Nick   |Eurodur - Francia

FRUMENTO TENERO
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Codice |Denominazione|  Responsabile della conservazione in purezza
=====================================================================
 11851 |   Arrocco   |Nickerson International Research GEIE - Francia
 11239 |  Altamira   |Nickerson International Research GEIE - Francia

AVENA
=====================================================================
Codice|Denominazione|  Responsabile della conservazione in purezza
=====================================================================
      |             |CRA - Unita' di Ricerca per la Valorizzazione
      |             |Qualitativa dei Cereali - Roma e Fondazione
11255 |    Luna     |Morando Bolognini - Sant'Angelo Lodigiano (LO)
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      |             |CRA - Unita' di Ricerca per la Valorizzazione
      |             |Qualitativa dei Cereali - Roma e Fondazione
11200 |    Irina    |Morando Bolognini - Sant'Angelo Lodigiano (LO)

 Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 11 marzo 2009
                                         Il direttore generale: Blasi

          Avvertenza:
             Il  presente  atto non e' soggetto al visto di controllo
          preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
          art.   3,   legge   14   gennaio  1994,  n.  20,  ne'  alla
          registrazione  da  parte dell'Ufficio centrale del bilancio
          del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, art. 9 del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.