IL DIRETTORE GENERALE
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
                 la vigilanza e la normativa tecnica
  Visto  il  decreto  legislativo  9  novembre  2007, n. 206, recante
«Attuazione  della  direttiva  2005/36/CE  relativa al riconoscimento
delle  qualifiche  professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE
che  adegua  determinate  direttive  sulla  libera circolazione delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
  Vista  la domanda del sig. Donia Mirko, cittadino italiano, diretta
ad  ottenere,  ai  sensi  dell'art.  16  del  sopra  indicato decreto
legislativo,  il  riconoscimento  del  titolo  di  studio  denominato
«attestato  di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica
di  parrucchiere,  NVQ  livello  3»  rilasciato dall'Hairdressing and
Beauty  Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso
il  centro  Hair  Do  Top  di  Cuomo  Nicola  e  C. S.n.c. in Napoli,
affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;
  Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art.
16  del  decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29
settembre  2008,  che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo
ed attinente all'esercizio dell'attivita' di acconciatore di cui alla
legge  17  agosto  2005, n. 174, senza necessita' di applicare alcuna
misura  compensativa,  in  virtu'  della completezza della formazione
professionale documentata;
  Sentito  il  conforme  parere  della  Confartigianato e della CNA -
Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;
  Visto  che  l'art.  16,  comma  5 del citato decreto legislativo n.
206/2007  consente  che  le  domande  di  riconoscimento  aventi «per
oggetto  titoli  identici  a  quelli  su  cui e' stato provveduto con
precedente  decreto»  non  siano sottoposte nuovamente a parere della
Conferenza dei servizi;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  Al sig. Donia Mirko, nato a Napoli in data 19 novembre 1989, e'
riconosciuto  il  titolo  di  studio di cui in premessa, quale titolo
valido  per  lo svolgimento in Italia dell'attivita' di acconciatore,
ai  sensi  della  legge  17  agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina
dell'attivita'  di  acconciatore»,  senza  l'applicazione  di  alcuna
misura  compensativa in virtu' della specificita' e completezza della
formazione professionale documentata.
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ai  sensi  dell'art.  16,  comma  6 del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
   Roma, 5 marzo 2009

                                       Il direttore generale: Vecchio