IL DIRETTORE GENERALE
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
                 la vigilanza e la normativa tecnica
  Visto  il  decreto  legislativo  9  novembre  2007, n. 206, recante
«Attuazione  della  direttiva  200/36/CE  relativa  al riconoscimento
delle  qualifiche  professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE
che  adegua  determinate  direttive  sulla  libera circolazione delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
  Vista  la  domanda  del  sig.  Vito  Matranga,  cittadino italiano,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto
legislativo,    il   riconoscimento   dell'Attestato   di   qualifica
professionale  di  automeccanico, conseguito nel 1973 nella scuola di
qualificazione  professionale  «Gewerbeschule Baden-Baden» (Germania)
per  l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico»
in  imprese  che  esercitano  l'attivita' di autoriparazione, settore
meccanica-motoristica,  di  cui all'art. 1, comma 3, lettera a) della
legge 5 febbraio 1992, n. 122;
  Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art.
16  del  citato  decreto  legislativo n. 206/2007, nella riunione del
giorno  12  febbraio  2009,  che  ha  ritenuto  il  titolo  di studio
posseduto   dall'interessato,  unitamente  all'esperienza  lavorativa
pluriennale  maturata  in  Germania  ed  in  Italia  in  qualita'  di
meccanico  in  imprese  abilitate per la lettera richiesta, idoneo ed
attinente  all'esercizio  dell'attivita' di «Responsabile tecnico» in
imprese  che  esercitano  l'attivita'  di autoriparazione nel settore
richiesto,  senza necessita' di applicare alcuna misura compensativa,
in   virtu'   della   completezza   della   formazione  professionale
documentata;
  Visto  il  parere  conforme del rappresentante dell'associazione di
categoria Confartigianato;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  Al  sig.  Vito Matranga, cittadino italiano, nato a Piana degli
Albanesi  (Palermo) in data 15 luglio 1955, e' riconosciuto il titolo
di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale
maturata in Germania e in Italia in imprese del settore, quale titolo
valido    per   lo   svolgimento   in   Italia,   dell'attivita'   di
autoriparazione,  settore  meccanica-motoristica,  di cui all'art. 1,
comma  3,  lettera  a)  della  legge  5  febbraio 1992, n. 122, senza
necessita'  di  applicare alcuna misura compensativa, in virtu' della
completezza della formazione professionale documentata.
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ai  sensi  dell'art.  16,  comma 6, del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
   Roma, 23 febbraio 2009

                                       Il direttore generale: Vecchio