L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI
  Nella sua riunione di Consiglio del 18 marzo 2009;
  Vista  la  legge  31 luglio 1997, n. 249 che istituisce l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni;
  Viste   le   direttive  n.  2002/19/CE  («direttiva  accesso»),  n.
2002/20/CE  («direttiva  autorizzazioni»),  n. 2002/21/CE («direttiva
quadro»),  n. 2002/22/CE («direttiva servizio universale») pubblicate
nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 24 aprile 2002,
L. 108;
  Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto 2003, n. 259, recante il
«Codice delle comunicazioni elettroniche»;
  Visto  l'art.  14-bis  del  decreto-legge  4  luglio  2006, n. 223,
convertito   dalla   legge   4   agosto   2006,  n.  248,  rubricato:
«Integrazione   dei  poteri  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni»;
  Visto   il   regolamento   di   attuazione   dell'art.  14-bis  del
decreto-legge  4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, con il quale sono state disciplinate in via generale le
procedure  in  materia  di  formulazione  di  impegni  da parte degli
operatori  di settore, nel testo coordinato allegato alla delibera n.
131/08/CONS  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio
2008;
  Vista  la  delibera  n. 718/08/CONS «Approvazione della proposta di
impegni  presentata  dalla  societa'  Telecom  Italia s.p.a. ai sensi
della  legge  n. 248/2006 di cui al procedimento avviato con delibera
n.  351/08/CONS»  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29
dicembre 2008;
  Considerato  che  l'Autorita',  ai  sensi  dell'art. 5, comma 1 del
regolamento  in materia di impegni, con lettera del 27 novembre 2008,
ha  invitato  Telecom Italia ad emendare la sua proposta integrandola
con  l'impegno  ad aderire ad un organismo incaricato di risolvere le
controversie  di  carattere tecnico-operativo relative alla fornitura
di  servizi  di  accesso  alla  rete,  sulla  scorta  dell'esperienza
dell'Office of Telecommunications Adjudicator (OTA) in Gran Bretagna;
  Considerato  che  Telecom  Italia  ha  conformemente  integrato  la
propria  proposta,  impegnandosi  ad  aderire  (punto  n.  9.5  degli
Impegni, allegati alla menzionata delibera) al suddetto organismo;
  Considerato  che  e' opportuno attivare tempestivamente il suddetto
organismo,   aperto   alla  partecipazione  di  tutti  gli  operatori
interessati;
  Ritenuta l'esigenza di dotare l'OTA Italia delle risorse necessarie
al  suo  funzionamento  attraverso  il  ricorso  a  personale interno
all'Autorita';
  Visto   il   regolamento   concernente   l'organizzazione   ed   il
funzionamento dell'Autorita';
  Visto  il  regolamento  concernente  il  trattamento  giuridico  ed
economico del personale dell'Autorita';
  Vista  il  regolamento  concernente la gestione amministrativa e la
contabilita' dell'Autorita';
  Udita  la  relazione  dei  commissari  Giancarlo  Innocenzi Botti e
Michele  Lauria,  relatori  ai  sensi  dell'art.  29  del regolamento
concernente  l'organizzazione  ed  il  funzionamento  dell'Autorita',
sulla   proposta   di  costituzione  dell'organismo  denominato  «OTA
Italia»;
                              Delibera:

                               Art. 1.

                Istituzione e compiti dell'OTA Italia
  1.  E'  istituito  l'OTA  Italia.  All'OTA  Italia  sono affidati i
seguenti  compiti, da espletare attraverso la costante interlocuzione
con gli operatori:
   a)  prevenire  l'instaurarsi  di  controversie  tra gli operatori,
anche   adoperandosi   per   migliorare   l'interazione   dei  flussi
informativi e dei processi operativi, nel rispetto delle prescrizioni
regolamentari;
   b)  agevolare  la composizione delle divergenze tra gli operatori,
adoperandosi   per   la  sollecita  definizione  dei  contenziosi  di
carattere  tecnico  ed  operativo,  anche  attraverso il tentativo di
conciliazione dei soggetti coinvolti.
  2.  Nell'ambito ed entro i limiti delle materie sulle quali vertono
gli  impegni  approvati  con  la  delibera  n. 718/08/CONS, i compiti
dell'OTA   Italia   illustrati   al   comma   1   hanno   ad  oggetto
prevalentemente  la  fornitura di servizi di accesso alla rete, tra i
quali,  i servizi di local loop unbundling, bitstream, wholesale line
rental,   circuiti   terminating,   nonche -   su  indicazione  della
Commissione  per  le  infrastrutture  e  le reti - altre attivita' di
carattere tecnico ed operativo.
  3. L'OTA Italia esercita la funzione delineata alla lettera a), del
comma 1, sui temi individuati dalla Commissione per le infrastrutture
e  le  reti  o  dalla  Direzione  reti  e  servizi  di  comunicazione
elettronica, anche su sua proposta.
  4.   L'OTA   Italia  informa  tempestivamente  la  Commissione  per
infrastrutture  e  le  reti  dell'avvio  e  della conclusione di ogni
tentativo   di   conciliazione,   dell'avvenuto  deferimento  di  una
controversia al suo esame e, successivamente, del suo esito.
  5.  Ogni  bimestre  l'OTA  Italia  riferisce sulle attivita' svolte
mediante  appositi  rapporti alla Commissione per le infrastrutture e
le  reti.  L'OTA  Italia  invia,  inoltre,  al  Consiglio un rapporto
semestrale  con  un  consuntivo  sintetico  dell'attivita' svolta nel
periodo  di  riferimento,  indicando  gli  obiettivi  di  lavoro e le
strategie per il semestre successivo.
  6. Nell'ambito delle proprie attribuzioni l'OTA Italia:
   a)  puo'  segnalare  argomenti  rilevanti  connessi all'attuazione
delle prescrizioni regolamentari;
   b) svolge attivita' di analisi su richiesta dell'Autorita' stessa.