L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella sua riunione di Consiglio del 18 marzo 2009; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 che istituisce l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Viste le direttive n. 2002/19/CE («direttiva accesso»), n. 2002/20/CE («direttiva autorizzazioni»), n. 2002/21/CE («direttiva quadro»), n. 2002/22/CE («direttiva servizio universale») pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 24 aprile 2002, L. 108; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche»; Visto l'art. 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, rubricato: «Integrazione dei poteri dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; Visto il regolamento di attuazione dell'art. 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale sono state disciplinate in via generale le procedure in materia di formulazione di impegni da parte degli operatori di settore, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 131/08/CONS pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008; Vista la delibera n. 718/08/CONS «Approvazione della proposta di impegni presentata dalla societa' Telecom Italia s.p.a. ai sensi della legge n. 248/2006 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2008; Considerato che l'Autorita', ai sensi dell'art. 5, comma 1 del regolamento in materia di impegni, con lettera del 27 novembre 2008, ha invitato Telecom Italia ad emendare la sua proposta integrandola con l'impegno ad aderire ad un organismo incaricato di risolvere le controversie di carattere tecnico-operativo relative alla fornitura di servizi di accesso alla rete, sulla scorta dell'esperienza dell'Office of Telecommunications Adjudicator (OTA) in Gran Bretagna; Considerato che Telecom Italia ha conformemente integrato la propria proposta, impegnandosi ad aderire (punto n. 9.5 degli Impegni, allegati alla menzionata delibera) al suddetto organismo; Considerato che e' opportuno attivare tempestivamente il suddetto organismo, aperto alla partecipazione di tutti gli operatori interessati; Ritenuta l'esigenza di dotare l'OTA Italia delle risorse necessarie al suo funzionamento attraverso il ricorso a personale interno all'Autorita'; Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Visto il regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita'; Vista il regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilita' dell'Autorita'; Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita', sulla proposta di costituzione dell'organismo denominato «OTA Italia»; Delibera: Art. 1. Istituzione e compiti dell'OTA Italia 1. E' istituito l'OTA Italia. All'OTA Italia sono affidati i seguenti compiti, da espletare attraverso la costante interlocuzione con gli operatori: a) prevenire l'instaurarsi di controversie tra gli operatori, anche adoperandosi per migliorare l'interazione dei flussi informativi e dei processi operativi, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari; b) agevolare la composizione delle divergenze tra gli operatori, adoperandosi per la sollecita definizione dei contenziosi di carattere tecnico ed operativo, anche attraverso il tentativo di conciliazione dei soggetti coinvolti. 2. Nell'ambito ed entro i limiti delle materie sulle quali vertono gli impegni approvati con la delibera n. 718/08/CONS, i compiti dell'OTA Italia illustrati al comma 1 hanno ad oggetto prevalentemente la fornitura di servizi di accesso alla rete, tra i quali, i servizi di local loop unbundling, bitstream, wholesale line rental, circuiti terminating, nonche - su indicazione della Commissione per le infrastrutture e le reti - altre attivita' di carattere tecnico ed operativo. 3. L'OTA Italia esercita la funzione delineata alla lettera a), del comma 1, sui temi individuati dalla Commissione per le infrastrutture e le reti o dalla Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica, anche su sua proposta. 4. L'OTA Italia informa tempestivamente la Commissione per infrastrutture e le reti dell'avvio e della conclusione di ogni tentativo di conciliazione, dell'avvenuto deferimento di una controversia al suo esame e, successivamente, del suo esito. 5. Ogni bimestre l'OTA Italia riferisce sulle attivita' svolte mediante appositi rapporti alla Commissione per le infrastrutture e le reti. L'OTA Italia invia, inoltre, al Consiglio un rapporto semestrale con un consuntivo sintetico dell'attivita' svolta nel periodo di riferimento, indicando gli obiettivi di lavoro e le strategie per il semestre successivo. 6. Nell'ambito delle proprie attribuzioni l'OTA Italia: a) puo' segnalare argomenti rilevanti connessi all'attuazione delle prescrizioni regolamentari; b) svolge attivita' di analisi su richiesta dell'Autorita' stessa.