IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
           per lo sviluppo e la competitivita' del turismo
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400, recante la disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  dell'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante la
riforma dell'organizzazione del Governo;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  l'art.  1, comma 19-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.
233,  cosi' come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3
ottobre  2006,  n.  262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286
che  ha  attribuito  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri le
funzioni  di  competenza  statale  in  materia  di turismo e che, per
l'esercizio  di  tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del
Consiglio   dei  Ministri  il  Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la
competitivita' del turismo;
  Visto  il D.P.C.M. 4 giugno 2008 con il quale e' stato conferito al
Cons.  Angelo  Canale  l'incarico  di  Capo  del  Dipartimento per lo
sviluppo e la competitivita' del turismo;
  Vista  la  legge  29  marzo  2001,  n.  135, recante «Riforma della
legislazione nazionale del turismo»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero,   a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto
legislativo n. 286/1998»;
  Visto  l'art.  49 del predetto D.P.R. n. 394/1999 che disciplina le
procedure  di  riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per
l'esercizio   di   una   professione   conseguita  in  un  Paese  non
appartenente all'Unione europea;
  Visto  l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo 286/1998 e
successive  integrazioni -  che  prevede l'applicabilita' del decreto
legislativo  stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra Irina Pchibyla, cittadina italiana,
nata   a   Voronezh  il  16  maggio  1960,  diretta  ad  ottenere  il
riconoscimento   della   formazione   professionale  acquisita  nella
Federazione  Russa, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito del
territorio  nazionale  della  professione di accompagnatore turistico
nelle lingue: italiano, inglese e russo;
  Viste  le determinazioni della Conferenza di servizi del 28 gennaio
2009, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo
superamento  di  una  misura  compensativa  consistente  in una prova
attitudinale  solo orale, da effettuarsi presso la Provincia di Roma,
in  quanto  la formazione ricevuta dalla richiedente riguarda materie
sostanzialmente diverse da quelle previste dalla normativa italiana;
  Sentito   il   rappresentante  di  categoria  nella  seduta  appena
indicata;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  Alla  sig.ra  Irina  Pchibyla,  nata a Voronezh il 16 maggio 1960 -
cittadina  italiana,  e'  riconosciuta la formazione professionale di
cui   in   premessa  quale  titolo  di  abilitazione  all'accesso  ed
all'esercizio   della   professione   di   accompagnatore   turistico
nell'ambito  del territorio nazionale nelle lingue: italiano, inglese
e russo.