IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
  Visti  gli  articoli  1 e 12 del regolamento CEE n. 3118/93, del 25
ottobre  1993,  come  modificato dal regolamento CE n. 484/2002 del 1
marzo  2002 che fissano le condizioni per l'ammissione di vettori non
residenti  ai  trasporti  nazionali  di  merci su strada in uno Stato
membro;
  Visto  l'Accordo  sullo Spazio Economico Europeo del 2 maggio 1992,
ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;
  Visto  l'Accordo  sulla  Posizione Comune del Consiglio «Trasporti,
telecomunicazioni ed energia» del 12 giugno 2008, adottata in seguito
in  data  9  gennaio  2009,  relativa  al  regolamento del Parlamento
Europeo  e  del  Consiglio  che  fissa  norme comuni per l'accesso al
mercato del trasporto internazionale di merci su strada;
  Visto   il   decreto   ministeriale   18   marzo   2005  contenente
«Disposizioni   concernenti   l'esecuzione  sul  territorio  italiano
dell'attivita'  di cabotaggio stradale di merci a titolo temporaneo»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4 aprile 2005;
  Visto  il decreto dirigenziale 24 marzo 2005 contenente «Disciplina
di  attuazione  del  decreto ministeriale 18 marzo 2005 in materia di
cabotaggio stradale di merci», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
77 del 4 aprile 2005;
  Considerato   che   i  trasporti  di  cabotaggio  consistono  nella
fornitura  di  servizi  da  parte di trasportatori all'interno di uno
Stato membro in cui questi non sono stabiliti e non dovrebbero essere
proibiti, a condizione che non siano effettuati in modo da costituire
un'attivita'  permanente  o  continua  o  sistematica  in  tale Stato
membro;
  Considerata  la  necessita'  di  fissare ulteriori disposizioni che
chiariscano,  in  modo  dettagliato,  le  nozioni  di  temporaneita',
continuita'  e sistematicita' riguardo l'esecuzione dell'attivita' di
cabotaggio  stradale  di merci in Italia, al fine di garantire che le
imprese  esercenti  l'autotrasporto stradale di merci per conto terzi
svolgano  la  loro  attivita' nel rispetto del principio della libera
concorrenza   senza   che   questo   subisca   delle   ingiustificate
distorsioni;
  Considerato   che   i  trasporti  nazionali  di  merci  su  strada,
effettuati  sul territorio italiano da un vettore non residente, sono
da   considerarsi   conformi   al   criterio  di  temporaneita',  non
continuita'  e  non  sistematicita'  solo se il vettore puo' produrre
prove che attestino chiaramente il trasporto internazionale nel corso
del quale e' arrivato in Italia, nonche' ogni trasporto di cabotaggio
che egli abbia effettuato in seguito;
  Considerata  l'opportunita'  che  vengano  introdotte  misure  piu'
semplici   e   in   linea  tendenziale  assimilabili  agli  indirizzi
attualmente  in  elaborazione  in sede comunitaria, in relazione agli
adempimenti  da  soddisfare  da  parte  dei vettori non residenti sul
territorio italiano;
  Considerata,  comunque,  la  necessita'  di  dover  fronteggiare la
particolare  situazione di crisi economica, fissando delle condizioni
che   possano  garantire  il  corretto  esercizio  dell'attivita'  di
cabotaggio  stradale  sul  territorio  italiano,  tenuto  conto della
struttura  del  mercato dei trasporti italiano, che presenta gia' una
rilevante quantita' di offerta di trasporto stradale;
  Ritenuto,  pertanto, congruo fissare a due trasporti, nell'arco dei
sette giorni successivi allo scarico del trasporto internazionale, il
limite di esercizio per le operazioni di cabotaggio;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1. Le imprese stabilite in uno Stato membro della Comunita' Europea
o  dell'Accordo  sullo  Spazio Economico Europeo, titolari di licenza
comunitaria  o  di  licenza  SEE,  che  effettuano,  quando  ammesso,
attivita'   di   cabotaggio  stradale  sul  territorio  italiano  per
autotrasporto   di  merci  in  conto  terzi,  in  regime  di  licenza
comunitaria,  ai  sensi  del  Regolamento CEE n. 3118/93 e successive
modificazioni,  sono  autorizzate ad eseguire, con lo stesso veicolo,
oppure  in  caso di veicoli combinati con lo stesso veicolo a motore,
fino  a  due  trasporti  di  cabotaggio  successivi  ad  un trasporto
internazionale  da  un  altro  Stato  membro  o  da  un  Paese  terzo
all'Italia,  dopo  aver  consegnato, in territorio italiano, le merci
trasportate nel corso del trasporto internazionale.
  2.  L'ultimo  scarico relativo ad un trasporto di cabotaggio, prima
di  lasciare il territorio italiano, deve aver luogo entro un termine
di  sette giorni dall'ultimo scarico in Italia, relativo al trasporto
internazionale in entrata.