IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

  Vista  la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  15  aprile  2002, n. 63, convertito dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112;
  Visti  i  commi  224,  225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (Finanziaria 2005);
  Visto  l'art. 1, comma 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, (Finanziaria 2006) cosi' come sostituiti dall'art. 1, comma 486,
della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha disposto la soppressione
dell'Ispettorato  generale  per  la liquidazione degli enti disciolti
(I.G.E.D.)  e l'attribuzione con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze  delle  competenze  del soppresso Ispettorato ad uno o
piu'  Ispettorati  del  Dipartimento  della Ragioneria generale dello
Stato;
  Visto  il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30
aprile  2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007,
col  quale,  nelle more della revisione organizzativa di cui all'art.
1, comma 427, lettera b), della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1°
gennaio  2007 le competenze atte a realizzare il processo di consegna
delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge
4  dicembre 1956, n. 1404, nonche' quelle necessarie ad assicurare la
continuita' dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il
compimento   di   atti   non   differibili   sono   state  attribuite
all'Ispettorato generale di finanza, nell'ambito del quale sono stati
istituiti,  in via transitoria, cinque Uffici, ricompresi in apposito
Settore enti in liquidazione;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3  febbraio  1993,  n.  29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del
vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica in data 12
maggio 1999;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300 recante
«Riforma  dell'organizzazione  del  Governo»  in  base  al  quale  il
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ha  assunto  la  denominazione  di  Ministero  dell'economia  e delle
finanze;
  Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze
-  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Fintecna -
Finanziaria   per   i  settori  industriali  e  dei  servizi  S.p.A.,
sottoscritta  il  27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti
in  data  7  dicembre 2004 ed in virtu' della quale la gestione della
liquidazione  degli  enti  disciolti  (IGED),  nonche'  del  relativo
contenzioso  e'  affidata  a  detta Societa' alle condizioni indicate
nella  convenzione medesima, ferma restando la titolarita' in capo al
Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi
e passivi;
  Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione, sottoscritto l'8 novembre
2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;
  Visto  il comma 12 dell'art. 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n.  208  che  ha  prorogato la suddetta convenzione fino al 30 giugno
2009;
  Visto  il  decreto  del Presidente delle Repubblica 29 aprile 1977,
con  il  quale  sono  stati  individuati,  ai sensi e per gli effetti
dell'art.  12-bis  della  legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le
gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;
  Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1977, concernente la nomina
dei  commissari  liquidatori  delle  Casse  mutue di malattia per gli
esercenti   attivita'   commerciali,   per  gli  artigiani  e  per  i
coltivatori diretti;
  Visto   l'art.   1  del  decreto-legge  30  aprile  1981,  n.  168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1981, n. 331, di
cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;
  Visti   gli  atti  della  gestione  liquidatoria  del  Comitato  di
coordinamento  e  compensazione  tra  le  casse  mutue  aziendali per
l'assistenza  di malattia ai dipendenti delle aziende municipalizzate
del gas - COMUGAS;
  Accertato  che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono
ultimate,  per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956,
n.  1404,  puo'  dichiararsi  chiusa  la  liquidazione del patrimonio
dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;
  Visti  il  bilancio  e  la  relazione  illustrativa  della gestione
liquidatoria  di cui trattasi dai quali si evince un avanzo finale di
liquidazione di € 620.677,43;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  La liquidazione del patrimonio del Comitato di coordinamento tra le
casse  mutue  aziendali  per  l'assistenza  di malattia - COMUGAS, e'
chiusa a tutti gli effetti.