IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  63-bis  del  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
reca  disposizioni  concernenti  la destinazione di una quota pari al
cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  Visto,  in  particolare,  il  comma 6 del medesimo art. 63-bis, del
decreto-legge  n.  112  del 2008, che prevede che le disposizioni che
riconoscono    contributi   a   favore   di   associazioni   sportive
dilettantistiche  a  valere  sulle  risorse derivanti dal 5 per mille
dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche hanno effetto previa
adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che
disciplina   le   relative   modalita'   di   attuazione,  prevedendo
particolari  modalita'  di  accesso  al contributo, di controllo e di
rendicontazione,  nonche' la limitazione dell'incentivo nei confronti
delle sole associazioni sportive che svolgono una rilevante attivita'
di interesse sociale;
  Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come
modificato dall'art. 45, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n.  248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31, recante disposizioni in materia di cinque per mille per l'anno
finanziario 2008;
  Visto  l'art.  20,  comma  2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159,  come modificato dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n.
222,  che  prevede, per gli anni finanziari 2006 e 2007, l'ammissione
al  riparto  della  quota  del  cinque  per  mille  dell'IRPEF  delle
associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento
ai  fini sportivi rilasciato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano
(in seguito CONI) a norma di legge;
  Visto  l'art.  1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che  reca  disposizioni  in  materia  di  cinque per mille per l'anno
finanziario 2007;
  Visto  l'art.  1,  comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
che  reca  disposizioni  in  materia  di  cinque per mille per l'anno
finanziario 2006;
  Visto  l'art.  90  della  legge  27  dicembre 2002, n. 289, recante
disposizioni per l'attivita' sportiva dilettantistica;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.   445,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
  Visto  l'art.  3,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 22
luglio  1998,  n. 322, recante modalita' di presentazione ed obblighi
di conservazione delle dichiarazioni;
  Vista  la  legge  16  dicembre  1991,  n. 398, recante disposizioni
tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche;
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 24
aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana   3  giugno  2008,  n.  128,  recante  determinazione  delle
modalita'  di  inserimento  negli  elenchi  dei beneficiari del 5 per
mille,  per  gli  esercizi finanziari 2006 e 2007, delle associazioni
sportive  dilettantistiche  in  possesso  del  riconoscimento ai fini
sportivi  rilasciato  dal  CONI  e, per il solo esercizio 2007, delle
fondazioni nazionali di carattere culturale;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3
giugno 2008, n. 128, recante modalita' di ammissione al beneficio del
5  per  mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base
alla  scelta  dei  contribuenti,  di  determinazione  delle liste dei
soggetti ammessi al riparto, di definizione del riparto delle somme e
dei criteri per il recupero delle somme rendicontate;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4
giugno  2007,  n.  127,  recante  determinazione  delle  modalita' di
destinazione  della  quota  del  5 per mille dell'imposta sul reddito
delle  persone  fisiche, ai sensi dell'art. 1, commi 1234-1237, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5
aprile  2006,  n. 80, recante modifica del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 20
gennaio  2006,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  27 gennaio 2006, n. 22, recante definizione della modalita'
di destinazione della quota pari al cinque per mille dell'imposta sul
reddito  delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente,
per    finalita'    di    volontariato,    ricerca    scientifica   e
dell'universita',  ricerca  sanitaria  e attivita' sociali svolte dal
comune di residenza;
  Considerata  la  necessita'  di  disciplinare,  per le associazioni
sportive  dilettantistiche  riconosciute  dal  CONI,  le modalita' di
ammissione  al  riparto  di  una  quota  pari  al  cinque  per  mille
dell'imposta   sul   reddito   delle   persone   fisiche,  prevedendo
particolari  modalita'  di  accesso,  controllo  e rendicontazione, e
limitando  la fruizione del beneficio alle sole associazioni sportive
dilettantistiche  che  svolgono  una rilevante attivita' di interesse
sociale;
                              Decreta:


                               Art. 1.


                     Individuazione dei soggetti


  1.  Al  fine  di  sostenere  la funzione sociale ed educativa dello
sport,  possono  partecipare  al  riparto  della quota del cinque per
mille  dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche per gli anni
finanziari   2006,  2007,  2008  e  2009,  le  associazioni  sportive
dilettantistiche,  in  possesso  del  riconoscimento ai fini sportivi
rilasciato  dal CONI, nella cui organizzazione e' presente il settore
giovanile,  affiliate  agli  enti di promozione sportiva riconosciuti
dal  CONI,  che  svolgono  prevalentemente  attivita' di avviamento e
formazione allo sport dei giovani di eta' inferiore a 18 anni, ovvero
di  avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di eta' non
inferiore  a  60  anni,  o  nei confronti di soggetti svantaggiati in
ragione  delle  condizioni  fisiche, psichiche, economiche, sociali o
familiari.