IL DIRETTORE GENERALE
       del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono  automaticamente iscritte nel registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette;
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 417 del 10 marzo 2006, con il quale
l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le altre,
dell'indicazione geografica protetta «Melannurca Campana»;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 1999, ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari;
  Visto   il  decreto  10  aprile  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
ufficiale  della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2006, con il
quale  l'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di
certificazione  agroalimentare» con sede in Napoli, corso Meridionale
n. 6, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sull'indicazione
geografica protetta «Melannurca Campana»;
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 31 marzo 2006;
  Considerato  che  il Consorzio di tutela Melannurca Campana I.G.P.,
con  nota  del  20  marzo 2009, ha confermato «IS.ME.CERT. - Istituto
mediterraneo  di  certificazione  agroalimentare»  quale organismo di
controllo  e  di  certificazione sull'indicazione geografica protetta
«Melannurca  Campana»  ai  sensi  dei  citati  articoli  10  e 11 del
predetto regolamento (CE) n. 510/2006;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  l'indicazione geografica protetta «Melannurca
Campana»  anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della
predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa,  al  fine di
consentire  all'organismo  «IS.ME.CERT.  -  Istituto  mediterraneo di
certificazione  agroalimentare»  la  predisposizione  del  piano  dei
controlli;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  10  aprile  2006, fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'organismo  denominato  «IS.ME.CERT.  -  Istituto  mediterraneo di
certificazione agroalimentare»;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «IS.ME.CERT. -
Istituto  mediterraneo di certificazione agroalimentare», con decreto
10   aprile   2006,  ad  effettuare  i  controlli  sulla  indicazione
geografica   protetta   «Melannurca   Campana»   registrata   con  il
regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  417  del 10 marzo 2006, e'
prorogata    fino    all'emanazione    del    decreto    di   rinnovo
dell'autorizzazione all'organismo stesso.