IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

  Visto  l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.
285,  Nuovo  Codice  della  Strada,  che attribuisce al Ministero dei
lavori  pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle
strade statali;
  Visto  l'art.  4,  commi  1  e  2  del decreto del Presidente della
Repubblica  16  dicembre  1992  n.  495, Regolamento di esecuzione ed
attuazione  del  nuovo  codice della strada, che prescrive il decreto
del Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e
dei  trasporti,  per  l'assunzione  e dismissione di strade o singoli
tronchi,  su  proposta  di  uno degli enti interessati, previo parere
degli  altri  enti  competenti  e  sentiti il Consiglio superiore dei
lavori pubblici ed il Consiglio di amministrazione dell'Anas;
  Visto l'art. 4, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
16  dicembre 1992 n. 495 che prevede che, in deroga alla procedura di
cui  al  comma  2,  i  tratti di strade statali dismessi a seguito di
varianti,  che  non  alterano i capisaldi del tracciato della strada,
perdono  di  diritto  la  classifica  di  strade statali e, ove siano
ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla provincia
o al comune;
  Considerato  che in ragione della suddetta deroga non e' necessario
acquisire  preventivamente  al  provvedimento  di declassificazione i
predetti pareri di cui al comma 2, dell'art. 4 medesimo;
  Visto  l'art.  19  del  decreto  del Presidente della Repubblica 22
marzo 1974 n. 381, recante norme di attuazione dello statuto speciale
per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere
pubbliche,  cosi' come modificato dal decreto legislativo 2 settembre
1997  n.  320,  che  prevede  che a decorrere dal 1° luglio 1998 sono
delegate   alle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  per  il
rispettivo  territorio, le funzioni in materia di viabilita' stradale
dello Stato quale ente proprietario e le funzioni dell'Ente nazionale
per le strade (ANAS), escluse le autostrade;
  Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
1974  n.  381, che prevede che la classificazione come strade statali
delle  strade locali e provinciali e la sclassificazione delle strade
statali  sono  effettuate  dallo  Stato  d'intesa  con  la  Provincia
interessata.
  Visto  l'art. 3 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 461, che
prevede che nelle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione
alle   specifiche  competenze  alle  stesse  attribuite,  la  materia
trattata  dallo  stesso  decreto  rimane  disciplinata da quanto gia'
disposto dalle apposite norme di attuazione dello statuto;
  Considerato  che  in  ragione della deroga disposta dall'art. 3 del
decreto  legislativo  n. 461/1999, la disciplina prevista dal decreto
legislativo  n. 112/1998 e successivi provvedimenti attuativi, non si
applica alle strade insistenti sui territori delle province di Trento
e  Bolzano,  applicandosi  invece  le  vigenti  norme  dello  statuto
speciale  della  regione  Trentino-Alto Adige, decreto del Presidente
della  Repubblica  22  marzo  1974  n. 381, cosi' come modificato dal
decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 320;
  Viste le note n. 12176/08 - S106 del 28 maggio 2008 e n. 27890/08 -
S106  del  18  dicembre  2008,  con le quali la provincia autonoma di
Trento  ha  chiesto la classificazione della variante agli abitati di
Caderzone e Strembo a S.S. 239 e contestualmente la declassificazione
di  diritto  a  strada  comunale  del  vecchio tracciato in quanto la
variante non altera i capisaldi della strada;
  Visto  il  voto n. 177/08, reso nell'adunanza del 18 dicembre 2008,
con il quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - V Sezione -
ha  espresso  il  parere che la variante degli abitati di Caderzone e
Strembo afferente alla S.S. 239 possa essere classificata statale con
contestuale declassificazione a comunale del tratto sotteso;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  La  variante  agli  abitati  di  Caderzone  e Strembo i cui estremi
coincidono  rispettivamente  con  il  km 34,117 ed il km 36,394 della
S.S.   239,   e'   classificata  statale  quale  variante  al  tratto
corrispondente della stessa S.S. 239.