IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni; Considerato che la Commissione europea con lettera di messa in mora del 27 giugno 2008, ha rilevato la non conformita' al diritto comunitario dell'articolo 8, comma 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2009, n. 3663; Ritenuto, in particolare, che l'articolo 8, comma 9, non dispone per la deroga alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, bensi' per il suo completamento successivamente all'avvio della esecuzione dell'intervento progettato; Visto il parere motivato del 19 marzo 2009, emanato ex articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nel quale la Commissione europea ribadisce la posizione assunta nella lettera di messa in mora; Ritenuto, pertanto, necessario confermare il disposto normativo emergenziale al diritto comunitario; Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'articolo 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania; Visto il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3369/2004, n. 3682/2008, n. 3705/2008 e n. 3730/2009; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone Art. 1. 1. L'articolo 8, comma 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, n. 3663, e' abrogato. 2. Qualora per l'approvazione dei progetti di interventi e di opere afferenti al vertice G8 sia necessario acquisire la valutazione di impatto ambientale di competenza statale e regionale, i relativi termini previsti dal decreto legislativo n. 152/2008 sono dimidiati.