IL DIRETTORE GENERALE del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita' Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visto il regolamento (CE) n. 1897 del 29 ottobre 2004 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Cartoceto»; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, disponendo l'istituzione di un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individuando nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Visto il decreto 24 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 14 marzo 2005, con il quale l'organismo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare - SpA» e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Cartoceto»; Visto il decreto 25 febbraio 2008 con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare - SpA», ai sensi del predetto decreto 24 febbraio 2005, e' stata prorogata fino al decreto di rinnovo dell'autorizzazione stessa; Considerato che l'organismo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare - SpA» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Cartoceto» in modo conforme allo schema tipo di controllo; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Cartoceto»; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999; Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 17 marzo 2009; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999; Decreta: Art. 1. L'organismo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare - SpA» con sede in Roma, piazza Marconi n. 25, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Cartoceto», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1897 del 29 ottobre 2004.