IL DIRETTORE GENERALE
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
                 la vigilanza e la normativa tecnica

  Visto  il  decreto  legislativo  9  novembre  2007, n. 206, recante
«Attuazione  della  direttiva  2005/36/CE  relativa al riconoscimento
delle  qualifiche  professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE
che  adegua  determinate  direttive  sulla  libera circolazione delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
   Vista  la  domanda  della  sig,ra Santo Rizzo, cittadina italiana,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto
legislativo,  il  riconoscimento  del  titolo  di  studio  denominato
«Attestato  di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica
di  parrucchiere,  NVQ  livello  3»  rilasciato dall'Hairdressing and
Beauty  Industry Authority - Habia (Gran Bretagna), conseguita presso
il  Centro L'ateneo Picc. socc. coop. a r.l. in Palermo, affiliato ad
A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;
  Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art.
16  del  decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29
settembre  2008,  che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo
ed attinente all'esercizio dell'attivita' di acconciatore di cui alla
legge  17  agosto  2005, n. 174, senza necessita' di applicare alcuna
misura  compensativa,  in  virtu'  della completezza della formazione
professionale documentata;
  Sentito  il  conforme  parere  della  Confartigianato e della CNA -
Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;
  Visto  che  l'art.  16,  comma  5 del citato decreto legislativo n.
206/2007  consente  che  le  domande  di  riconoscimento  aventi «per
oggetto  titoli  identici  a  quelli  su  cui e' stato provveduto con
precedente  decreto»  non  siano sottoposte nuovamente a parere della
Conferenza dei servizi;
                              Decreta:


                               Art. 1.



   1.  Alla sig.ra Santa Rizzo, cittadina italiana, nata a Palermo in
data  20  luglio  1986, e' riconosciuto il titolo di studio di cui in
premessa,   quale   titolo   valido  per  lo  svolgimento  in  Italia
dell'attivita'  di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005,
n.  174,  recante  «Disciplina dell'attivita' di acconciatore», senza
l'applicazione   di   alcuna  misura  compensativa  in  virtu'  della
specificita'    e    completezza   della   formazione   professionale
documentata.
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ai  sensi  dell'art.  16,  comma  6 del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
   Roma, 5 marzo 2009
                                       Il direttore generale: Vecchio