IL DIRETTORE GENERALE
           della sanita' animale e del farmaco veterinario

   Visto l'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   Vista   la   legge   15   febbraio  1963,  n.  281,  e  successive
modificazioni,  relativa  alla  disciplina  della  preparazione e del
commercio dei mangimi;
   Visto  il  decreto  legislativo n. 90 del 3 marzo 1993, contenente
disposizioni  di  attuazione della direttiva 90/167/CEE, con la quale
sono  state  stabilite  le condizioni di preparazione, immissione sul
mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunita';
   Visto,  in  particolare  l'art.  6  del  decreto  ministeriale  16
novembre 1993;
   Viste  le istanze preparate dai titolari delle aziende zootecniche
o   impianti  di  allevamento,  volte  ad  ottenere  l'autorizzazione
ministeriale  per  l'acquisto  dei  prodotti  intermedi per esclusivo
consumo aziendale;
   Visti gli attestati d'idoneita' rilasciati alle aziende suindicate
dai   servizi  veterinari  delle  aziende  AA.sS.LL.  competenti  per
territorio,  ai  sensi dell'art. 6 del citato decreto ministeriale 16
novembre 1993;
   Visto  il  decreto  del  direttore generale del Dipartimento degli
alimenti  e  nutrizione e sanita' pubblica veterinaria, 5 marzo 1997,
riportante   l'elenco   delle   aziende  zootecniche  o  impianti  di
allevamento   autorizzate   ad   acquistare  prodotti  intermedi  per
esclusivo  consumo  aziendale,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 63 del 17 marzo 1997;
   Visto  il  decreto  del  direttore generale della sanita' pubblica
veterinaria  degli  alimenti  e  della  nutrizione,  21  giugno 2001,
pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 188 alla Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  -  serie generale - n. 164 del 17 luglio
2001 che sostituisce l'allegato al decreto ministeriale 5 marzo 1997,
riportante   l'elenco   delle   aziende  zootecniche  o  impianti  di
allevamento   autorizzate   ad   acquistare  prodotti  intermedi  per
esclusivo consumo aziendale;
   Visto  il  decreto  del direttore generale della sanita' animale e
degli  alimenti, 3 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n. 51 del 3 marzo 2005 - serie generale,
che  sostituisce l'allegato al decreto del Ministero della sanita' 21
giugno 2001, contenente l'elenco delle aziende zootecniche o impianti
di  allevamento  autorizzate  ad  acquistare  prodotti  intermedi per
esclusivo consumo aziendale;
   Considerato   che   alcune   aziende  zootecniche  o  impianti  di
allevamento,  gia'  autorizzate  ad acquistare prodotti intermedi per
esclusivo  consumo  aziendale,  ed  inserite nell'allegato al decreto
dirigenziale  3  febbraio 2005, hanno modificato la ragione sociale o
hanno cessato l'attivita' in questione;
   Ritenuto  necessario sostituire l'allegato al decreto dirigenziale
3 febbraio 2005;
                              Decreta:


                               Art. 1.



   Le  aziende  zootecniche  o  impianti  di  allevamento, cosi' come
individuati   ed   elencati   nell'allegato   che  costituisce  parte
integrante  del  presente  decreto,  sono  autorizzate all'acquisto e
all'utilizzazione   di   prodotti  intermedi  per  esclusivo  consumo
aziendale, secondo le modalita' indicate nella normativa vigente.
   L'allegato  al  presente decreto sostituisce l'allegato al decreto
dirigenziale 3 febbraio 2005.