IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  63-bis  del  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
reca  disposizioni  concernenti  la destinazione di una quota pari al
cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze 2
aprile  2009  adottato ai sensi dell'art. 63-bis, comma 6, del citato
decreto-legge n. 112 del 2008;
  Ritenuta   l'opportunita'   di   chiarire  l'ambito  soggettivo  di
applicazione del citato decreto 2 aprile 2009;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  1.  Al  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile
2009, dopo l'art. 5 e' inserito il seguente:
  «Art.  5-bis.  - 1.  Tra  i  soggetti  di  cui all'art. 1 rientrano
altresi'  le  associazioni  sportive dilettantistiche in possesso del
riconoscimento  ai  fini  sportivi  rilasciato  dal  CONI,  nella cui
organizzazione  e'  presente  il  settore  giovanile,  affiliate alle
Federazioni  sportive nazionali e alle Discipline sportive associate,
che  svolgono  prevalentemente  attivita'  di avviamento e formazione
allo  sport  dei  giovani  di  eta'  inferiore  a  18 anni, ovvero di
avviamento  alla  pratica  sportiva  in favore di persone di eta' non
inferiore  a  60  anni,  o  nei confronti di soggetti svantaggiati in
ragione  delle  condizioni  fisiche, psichiche, economiche, sociali o
familiari.».  Conseguentemente  al  comma  2 dell'art. 2 del predetto
decreto   la   lettera   d)   e'   sostituita   dalla  seguente:  «d)
l'affiliazione  ad  una  Federazione  sportiva  nazionale  o  ad  una
disciplina  sportiva  associata  o  ad un Ente di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI; ».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

   Roma, 16 aprile 2009

                                               Il Ministro : Tremonti