IL CAPO DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1961,
n. 1841, concernente l'esecuzione dell'Accordo internazionale
relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al
riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti di
veicoli a motore, firmato a Ginevra il 20 marzo 1958;
Vista la legge 2 maggio 1977, n. 264, concernente la ratifica ed
esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti internazionali delle
derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali
trasporti (ATP), firmato a Ginevra il 1° settembre 1970;
Visto l'art. 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni ed integrazioni (nel prosieguo denominato
Nuovo codice della strada), che dispone l'accertamento dei requisiti
di idoneita' e dell'omologazione del tipo di veicoli;
Visto l'art. 77 del Nuovo codice della strada, che demanda al
Ministro dei trasporti la facolta' di procedere, in qualsiasi
momento, all'accertamento della conformita' al tipo omologato dei
veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi da sottoporre a
controllo, per i quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione
di conformita' e di stabilire i criteri e le modalita' per gli
accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi da
sottoporre a controllo;
Visto il combinato disposto dell'art. 81 del Nuovo codice della
strada e dell'art. 242 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, come modificato ed integrato dal decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610 (nel prosieguo
denominato regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice
della strada), con il quale si stabiliscono le competenze dei
funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri come riportato
nella tabella III.1 del titolo III, allegata al regolamento di
esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, e si
individuano i profili professionali dei funzionari ministeriali, che
danno titolo all'effettuazione degli accertamenti tecnici previsti;
Visto l'art. 107, comma 3, del Nuovo codice della strada, il quale
dispone, tra l'altro, che per il rilascio dell'omologazione del tipo
delle macchine agricole, l'accertamento tecnico viene effettuato su
un prototipo gia' omologato, secondo le modalita' stabilite dal
Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto;
Visto l'art. 109, commi 2 e 3, del Nuovo codice della strada, che
attribuisce al Ministero dei trasporti e della navigazione la
facolta' di prelevare e di sottoporre in qualsiasi momento ad
accertamenti di controllo della conformita' al tipo omologato le
macchine agricole non ancora immatricolate ed i relativi dispositivi,
nonche' di stabilire i provvedimenti da attuare in caso di mancato
rispetto della conformita' della serie al tipo omologato;
Visto l'art. 114 del Nuovo codice della strada, che sancisce, tra
l'altro, l'obbligo, nel caso di macchine operatrici circolanti su
strada, di rispondere alle stesse prescrizioni contenute nei predetti
articoli 107 e 109;
Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1996, n. 568, concernente
il regolamento relativo alle disposizioni in materia di accertamento
dei requisiti delle macchine agricole, delle macchine operatrici, dei
loro componenti o entita' tecniche prodotte in serie, ed in
particolare l'allegato VIII, con il quale sono stabilite le
prescrizioni per il controllo della conformita' della produzione;
Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1996, di attuazione della
direttiva 94/55/CEE del Consiglio dell'Unione europea, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al
trasporto di merci pericolose su strada, ed in particolare
l'appendice B.2, sezione 3, che sancisce l'obbligo di procedere alle
verifiche finalizzate all'accertamento dell'esistenza di sufficienti
disposizioni per assicurare un efficace controllo della qualita' e
della conformita' della produzione;
Visto il decreto dirigenziale 25 novembre 1997, emanato in
esecuzione degli articoli 75 e 77 del Nuovo codice della strada, come
integrato e modificato dal decreto dirigenziale 7 aprile 2000
concernente il controllo di conformita';
Visto l'art. 10 del decreto ministeriale 2 maggio 2001, n. 277,
concernente le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei
rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici, e dei
loro sistemi, componenti, ed entita' tecniche, che dispone che la
verifica del sistema di controllo del processo produttivo, ai fini
della conformita' della produzione, venga eseguita presso la fabbrica
e che l'accertamento del controllo della conformita' del prodotto al
tipo omologato, sia effettuato anche su prodotti prelevati presso la
rete di distribuzione;
Visto l'allegato VI al decreto ministeriale 31 gennaio 2003, di
recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento e del Consiglio
del 18 marzo 2002 concernente le omologazioni dei veicoli a motore a
due o tre ruote, che stabilisce le disposizioni per il controllo
della conformita' della produzione;
Visto l'allegato IV al decreto ministeriale 19 novembre 2004, di
recepimento della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 maggio 2003, relativa alle omologazioni dei trattori
agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine
intercambiabili trainate, nonche' dei sistemi, componenti ed entita'
tecniche di tali veicoli, che stabilisce le procedure per il
controllo della conformita' della produzione;
Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2008, di recepimento della
direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5
settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche,
destinati a tali veicoli, con il quale, tra l'altro, sono indicati i
servizi tecnici e sono stabilite le procedure per il controllo della
conformita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
n. 211, concernente il regolamento recante la riorganizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Ritenuta la necessita' di adeguamento al mutato quadro normativo
istituzionale delle procedure di verifica del sistema di controllo di
conformita' del processo produttivo e della conformita' del prodotto
al tipo omologato;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Le norme del presente decreto si applicano ai veicoli, di cui
all'art. 47 del Nuovo codice della strada, soggetti all'omologazione
del tipo, nonche' ai loro sistemi, componenti ed entita' tecniche
prodotti in serie.