IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la
disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in
particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il
decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui
l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva
91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
Vista la domanda presentata in data 9 dicembre 2008 dall'impresa
Makhteshim Agan Italia S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione
all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato
Flurgan uguale al prodotto di riferimento denominato Starane 21
registrato con decreto direttoriale al n. 7971 in data 6 aprile 1991
dell'impresa Dow Agrosciences Italia S.r.l. con sede in Milano;
Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha
accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che:
il prodotto e' uguale al prodotto di riferimento denominato
Starane 21 dell'impresa Dow Agrosciences Italia S.r.l.;
sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di
riferimento;
Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione
consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di
scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo
l'obbligo di adeguamento alle conclusioni delle valutazioni
comunitarie riguardanti l'inclusione della sostanza attiva Fluroxipir
nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9
luglio 1999;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 novembre
2010 l'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l. con sede in Bergamo, via
Falcone n. 13 e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto
fitosanitario Nocivo-Pericoloso per l'ambiente denominato Flurgan con
la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al
presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle
conclusioni delle valutazioni comunitarie riguardanti l'inclusione
della sostanza attiva Fluroxipir nell'Allegato I del decreto
legislativo n. 194/1995.
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: ml 100-200-250-500 e
litri 1-5-20.
Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per
l'impiego dall'impresa Agan Chemical Manufacturers LTD. - 77100
Ashdod (Israele).
Il prodotto suddetto e' registrato al n. 14543.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 31 marzo 2009
Il direttore generale: Borrello