IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la
disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in
particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il
decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui
l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva
91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
Vista la domanda presentata in data 1° luglio 2008 dall'impresa
Makhteshim Chemical Works Ltd P.O.B. 60 Beer Sheva (Israele) intesa
ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto
fitosanitario denominato Rueda Quick uguale al prodotto di
riferimento denominato Pyrinex Quick registrato con decreto
direttoriale al n. 11527 in data 6 dicembre 2002 dell'impresa
medesima;
Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha
accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle
semplificazioni previste dall'art. 10 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare
che il prodotto e' uguale al prodotto di riferimento denominato
Pyrinex Quick dell'impresa medesima;
Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione
consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di
scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo
l'obbligo di adeguamento alle conclusioni delle valutazioni
comunitarie riguardanti l'inclusione delle sostanze attive
Clorpirifos e Deltametrina nell'Allegato I del decreto legislativo n.
194/1995;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9
luglio 1999;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno
2009 l'impresa Makhteshim Chemical Works L.t.d. P.O.B. 60 84100 Beer
Sheva (Israele) rappresentata in Italia dall'impresa Makhteshim Agan
Italia S.r.l. con sede in via Falcone n. 13 - Bergamo e' autorizzata
ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario Pericoloso per
l'ambiente denominato Rueda Quick con la composizione e alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto,
fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni delle
valutazioni comunitarie riguardanti l'inclusione delle sostanze
attive Clorpirifos e Deltametrina nell'Allegato I del decreto
legislativo n. 194/1995.
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: ml
10-20-50-100-200-250-500-750 e litri 1-5.
Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per
l'impiego dall'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd - Beer Sheva
(Israele) nonche' prodotto presso lo stabilimento dell'impresa LIFA
S.r.l. in Vigonovo (VE).
Il prodotto suddetto e' registrato al n. 14376.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 6 aprile 2009
Il direttore generale: Borrello