IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27
dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione
dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a
causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia
dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009, n. 3753, recante primi interventi urgenti conseguenti
agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed
altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
aprile 2009 n. 3754, del 15 aprile 2009 n. 3755 e del 21 aprile 2009
n. 3757, recanti: «Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli
eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri
comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Visti, in particolare, gli articoli 6, 8 e 10 del sopra citato
decreto-legge;
Sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
Vista la nota del 29 aprile 2009 della regione Abruzzo;
Sentiti i Ministeri dello sviluppo economico, della gioventu' e del
lavoro, della salute e delle politiche sociali;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1.
1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, il versamento delle
somme relative al diritto annuale di cui all'art. 18 della legge 29
dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni,
anche ove iscritte nelle relative cartelle esattoriali, nonche'
l'emissione dei ruoli in corso da parte della Camera di commercio
dell'Aquila, e' differito al 31 dicembre 2009. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalita' di
effettuazione delle emissioni dei ruoli e della riscossione dei
versamenti sospesi, anche prevedendo la rateizzazione dei pagamenti.