IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato;
Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con
il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;
Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996;
nonche' l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219
del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato
scelti sui mercati finanziari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si
prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato,
in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano
al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul
mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti
finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare
nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua
determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il
sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive
modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei
redditi di capitale e dei redditi diversi;
Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008,
emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli
obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro
deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al
medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano
disposte dal Direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal
direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo;
Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale
il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della
direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilita' del servizio di
riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli
di Stato;
Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante
norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli
di Stato;
Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le
procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento
dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti
degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione,
concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del
Tesoro con richieste degli operatori espresse termini di rendimento,
anziche' di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari
dell'area euro;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6
maggio 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati, a euro 71.376 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora
da effettuare;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto
ministeriale del 30 dicembre 2008, citato nelle premesse, e in deroga
all'art. 548 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, e'
disposta per il 15 maggio 2009 l'emissione dei buoni ordinari del
Tesoro (appresso denominati BOT) a 91 giorni con scadenza 14 agosto
2009, fino al limite massimo in valore nominale di 4.000 milioni di
euro.
Per la presente emissione e' possibile effettuare riaperture in
tranche.