IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici
                    e per l'autonomia scolastica

  Visti:  la  legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990,
n.  341;  la  legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298,
e  successive  modificazioni;  il decreto ministeriale del 30 gennaio
1998,  n.  39;  il  decreto  ministeriale  28 maggio 1992; il decreto
ministeriale  26  maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente
della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il
decreto  del  Presidente  della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la
legge  28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
277;  la  circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto
ministeriale  del  27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008,
n.  85,  convertito  nella  legge  14 luglio 2008, n. 121; il decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
  Vista  l'istanza  del  20 agosto 2007 presentata ai sensi dell'art.
16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento
delle  qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese
appartenente   all'Unione   europea  dalla  prof.ssa  Loredana  Elena
Ciobanu;
  Vista  la  nota  del  24  maggio  2007  con  la  quale  l'autorita'
competente   italiana  ha  chiesto  all'autorita'  competente  rumena
informazioni  relative  alla  formazione regolamentata del docente di
musica   in  Romania,  con  particolare  riferimento  al  valore  del
certificato  di  «definitivatul»,  considerato  dallo  Stato italiano
quale  formazione  professionale  richiesta  in  aggiunta al ciclo di
studi post secondari;
  Vista  la  nota  del 5 marzo 2008 con la quale e' stata sospesa, in
via  cautelare,  la  richiesta  di  riconoscimento  della  formazione
professionale   dell'interessata   sprovvista   del   certificato  di
«Definitivatul»;
  Vista  la  nota  14  gennaio  2009,  prot.  n.  24475, con la quale
l'autorita'  competente  romena  «Ministerul Educatiei, Cercetarii si
Inovarii, Centrul national de recunoastere si echivalare a diplomeor»
ha fornito risposta al quesito posto in data 24 maggio 2007;
  Considerato  che  il certificato di «definitivatul», valutato dallo
Stato   italiano,   fino   a  tutto  l'anno  2008,  quale  formazione
professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari,
deve  essere  considerato, invece, solo quale superamento del periodo
biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, la cui
mancanza non pregiudica il riconoscimento professionale richiesto;
  Vista  la  documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima,
rispondente  ai  requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato
decreto   legislativo  n.  206,  relativa  al  titolo  di  formazione
sottoindicato;
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede  che  per  l'esercizio  della  professione  i beneficiari del
riconoscimento  delle  qualifiche  professionali  devono possedere le
conoscenze linguistiche necessarie;
  Considerato  che  l'interessata  ha  conseguito,  nella sessione di
giugno  2007,  il  certificato  di conoscenza della lingua italiana -
Livello  C2  -  CELI  5  DOC presso il Centro per la valutazione e la
certificazione linguistica dell'Universita' per stranieri di Perugia;
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo   n.   206,   il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini
dell'accesso  alla  professione  corrispondente a quella per il quale
l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine;
  Rilevato  che,  ai  sensi  dell'art.  19 del decreto legislativo n.
206/2007,  l'esercizio della professione in argomento e' subordinato,
nel   Paese   di  provenienza  al  possesso  di  un  ciclo  di  studi
post-secondari   della   durata   di  almeno  quattro  anni,  nonche'
all'assolvimento   della  formazione  didattico-pedagogica  richiesta
oltre al ciclo di studi post-secondari;
  Tenuto  conto  della  valutazione  favorevole  espressa  in sede di
conferenza  dei  servizi  nella  seduta  del 9 marzo 2009, indetta ai
sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;
  Accertato  che  l'esperienza  posseduta  ne  integra  e completa la
formazione professionale;
  Accertato  che  sussistono  i  presupposti  per  il riconoscimento,
atteso   che   il  titolo  posseduto  dall'interessata  comprova  una
formazione  professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato
decreto legislativo n. 206;

                              Decreta:

  1.  Il  titolo  di  formazione professionale «Diploma de Licenta in
Matematica  -  Informatica»  Serie  R  - Nr. 0051432 conseguito nella
sessione  di giugno 1999 presso l'Universita' «Lucian Blaga» di Sibiu
(Romania),   comprensivo   della   formazione   didattico-pedagogica,
posseduto  dalla  prof.ssa Loredana Elena Ciobanu, cittadina italiana
nata  a  Cugir  (Romania)  il  7  settembre  1976, ai sensi e per gli
effetti  di  cui  al  decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e'
titolo  di  abilitazione  all'esercizio  della professione di docente
nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:
   42/A - Informatica;
   47/A - Matematica;
   48/A - Matematica applicata.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del
citato  decreto  legislativo  n.  206,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 17 aprile 2009
                                         Il direttore generale: Dutto