IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

   Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  ed  in
particolare  l'art.  5,  comma  1,  che prevede che la disciplina del
mercato  elettrico  sia  approvata  dal  Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato,  sentita  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita');
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  19
dicembre  2003,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica Italiana - serie generale - n. 301 del 30
dicembre  2003,  recante  «Approvazione  del  Testo  integrato  della
Disciplina   del   mercato  elettrico  (di  seguito:  Disciplina  del
mercato).  Assunzione  della  responsabilita' del Gestore del mercato
elettrico  Spa  (di seguito: il Gestore del mercato) relativamente al
mercato elettrico»;
  Visto  la  legge  28  gennaio 2009, n. 2, che all'art. 3, comma 10,
dispone   che   entro  novanta  giorni  il  Ministro  dello  sviluppo
economico,  sentita  l'Autorita',  conformi la disciplina del mercato
elettrico ai principi definiti dallo stesso comma;
  Ritenuto  di  dover  dettare  indirizzi  ai  soggetti istituzionali
coinvolti  per  la piena implementazione dei principi contenuti nella
norma da ultimo citata;
  Considerata   l'opportunita'   di   conformare  fin  da  subito  la
disciplina del mercato, adeguando il Testo integrato della Disciplina
del  mercato  elettrico di cui sopra ai principi di cui ai punti b) e
c) dell'art. 3, comma 10, della legge n. 2/2009;
  Vista la deliberazione 28 aprile 2009-Pas 5/09, con cui l'Autorita'
esprime  parere  sullo  schema  di provvedimento inviato il 28 aprile
2009;
  Viste  le  osservazioni  formulate  dall'Autorita'  garante  per la
concorrenza  ed  il  mercato  in  risposta ad una richiesta di questa
amministrazione in merito alla trasparenza dei dati;
  Considerati  gli  esiti del Tavolo Istituzionale per la riforma del
mercato   elettrico  tenutosi  presso  il  Ministero  dello  sviluppo
economico;
  Ritenuto   che,   anche  in  considerazione  del  confronto  tenuto
nell'ambito  del  citato  Tavolo  Istituzionale  di cui al precedente
punto,  non  sia  necessaria  una  ulteriore fase di consultazione da
parte  del  Gestore  del mercato elettrico in merito all'introduzione
del mercato infragiornaliero;
  Ritenuto  opportuno  prevedere  che  il mercato infragionaliero sia
articolato  in  almeno  due  sessioni  e con regole di formazione del
prezzo omogenee rispetto a quelle di MGP;
  Ritenuto   opportuno   riformare   il   mercato   dei   servizi  di
dispacciamento  secondo criteri che consentano, tra le altre cose, la
diversa  valorizzazione  delle  risorse  approvvigionate,  anche  per
riflettere  adeguatamente  la  struttura di costi corrispondente alla
prestazione offerta;
  Ritenuto,  altresi',  opportuno  prevedere  che  il  mercato  per i
servizi  di  dispacciamento sia articolato in molteplici sessioni tra
loro  successive  prevedendo  anche  i  criteri  secondo  i quali sia
consentito agli operatori di modificare le proprie offerte;
  Ritenuto  opportuno  rafforzare  l'attivita'  di monitoraggio dello
sviluppo  dei mercati da parte del Ministero dello sviluppo economico
e   dell'Autorita',   anche  al  fine  di  valutare  il  processo  di
adeguamento  della  riforma  in vista della maggiore integrazione tra
mercato  infragiornaliero  e  mercato  dei  servizi di dispacciamento
nonche'  per  l'adeguamento  delle regole di formazione del prezzo di
cui all'art. 3, comma 10, lettera a) della legge n. 2/2009;
  Ritenuto opportuno dare impulso allo sviluppo dei mercati a termine
organizzati   dal   Gestore   del  mercato  elettrico  prevedendo  la
contrattazione di prodotti almeno mensili, trimestrali e annuali;

                              Decreta:


                               Art. 1.

                             Definizioni

  Ai  fini dell'applicazione del presente decreto valgono le seguenti
definizioni:
   a)  per Autorita' si intende l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
   b)  per Gestore del mercato elettrico (GME) si intende la societa'
per  azioni  cui  e'  affidata,  ai  sensi  dell'art.  5  del decreto
legislativo n. 79/1999, la gestione economica del mercato elettrico;
   c)  per legge n. 2/2009 si intende la legge 28 gennaio 2009, n. 2,
di conversione del decreto-legge n.185/2008;
   d)  per  mercato  elettrico a pronti (MPE) si intende l'insieme di
MGP, di MI e di MSD;
   e)  per  mercato  elettrico  a  termine dell'energia elettrica con
obbligo di consegna e ritiro (MTE) si intende la sede di negoziazione
di contratti a termine gestita dal GME;
   f)  per  mercato del giorno prima dell'energia (MGP) si intende la
sede  di  negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia
elettrica per ciascun periodo rilevante del giorno successivo;
   g)  per  mercato  infragiornaliero  (MI)  si  intende  la  sede di
negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica
per  l'aggiustamento  dei programmi di immissione e prelievo definiti
sul  MGP,  di  cui  all'art.  3, comma 10, lettera b), della legge n.
2/2009;
   h)  per mercato del servizio di dispacciamento (MSD) si intende la
sede  di  approvvigionamento  da  parte di Terna delle risorse per il
servizio  di dispacciamento, di cui all'art. 3, comma 10, lettera d),
della legge n. 2/2009;
   i) per Piattaforma dei conti energia a termine (PCE) si intende la
sede per la registrazione delle transazioni e dei programmi a termine
organizzata  e gestita dal GME, ai sensi dell'art. 17 dell'Allegato A
alla   deliberazione   dell'Autorita'   n.   111/06  «Condizioni  per
l'erogazione  del  pubblico  servizio  di dispacciamento dell'energia
elettrica  sul  territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle
relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli
3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» e ss.mm.ii.;
   j) per Terna, si intende la societa' Terna Spa, concessionario dei
servizi  di  trasmissione  sulla  rete di trasmissione nazionale e di
dispacciamento  sul  territorio  nazionale  il  cui  rapporto  con il
Ministero  dello  sviluppo  economico  e'  regolato nella convenzione
allegata al decreto ministeriale 20 aprile 2005;
   k)  per  Testo integrato della disciplina del mercato elettrico si
intende  la  Disciplina  del  mercato elettrico e i documenti ad essa
allegati,  che  contengono  le  regole  di  funzionamento del mercato
elettrico,  di  cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79.