IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 5, comma 1, che prevede che la disciplina del mercato elettrico sia approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita'); Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003, recante «Approvazione del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico (di seguito: Disciplina del mercato). Assunzione della responsabilita' del Gestore del mercato elettrico Spa (di seguito: il Gestore del mercato) relativamente al mercato elettrico»; Visto la legge 28 gennaio 2009, n. 2, che all'art. 3, comma 10, dispone che entro novanta giorni il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita', conformi la disciplina del mercato elettrico ai principi definiti dallo stesso comma; Ritenuto di dover dettare indirizzi ai soggetti istituzionali coinvolti per la piena implementazione dei principi contenuti nella norma da ultimo citata; Considerata l'opportunita' di conformare fin da subito la disciplina del mercato, adeguando il Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico di cui sopra ai principi di cui ai punti b) e c) dell'art. 3, comma 10, della legge n. 2/2009; Vista la deliberazione 28 aprile 2009-Pas 5/09, con cui l'Autorita' esprime parere sullo schema di provvedimento inviato il 28 aprile 2009; Viste le osservazioni formulate dall'Autorita' garante per la concorrenza ed il mercato in risposta ad una richiesta di questa amministrazione in merito alla trasparenza dei dati; Considerati gli esiti del Tavolo Istituzionale per la riforma del mercato elettrico tenutosi presso il Ministero dello sviluppo economico; Ritenuto che, anche in considerazione del confronto tenuto nell'ambito del citato Tavolo Istituzionale di cui al precedente punto, non sia necessaria una ulteriore fase di consultazione da parte del Gestore del mercato elettrico in merito all'introduzione del mercato infragiornaliero; Ritenuto opportuno prevedere che il mercato infragionaliero sia articolato in almeno due sessioni e con regole di formazione del prezzo omogenee rispetto a quelle di MGP; Ritenuto opportuno riformare il mercato dei servizi di dispacciamento secondo criteri che consentano, tra le altre cose, la diversa valorizzazione delle risorse approvvigionate, anche per riflettere adeguatamente la struttura di costi corrispondente alla prestazione offerta; Ritenuto, altresi', opportuno prevedere che il mercato per i servizi di dispacciamento sia articolato in molteplici sessioni tra loro successive prevedendo anche i criteri secondo i quali sia consentito agli operatori di modificare le proprie offerte; Ritenuto opportuno rafforzare l'attivita' di monitoraggio dello sviluppo dei mercati da parte del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorita', anche al fine di valutare il processo di adeguamento della riforma in vista della maggiore integrazione tra mercato infragiornaliero e mercato dei servizi di dispacciamento nonche' per l'adeguamento delle regole di formazione del prezzo di cui all'art. 3, comma 10, lettera a) della legge n. 2/2009; Ritenuto opportuno dare impulso allo sviluppo dei mercati a termine organizzati dal Gestore del mercato elettrico prevedendo la contrattazione di prodotti almeno mensili, trimestrali e annuali; Decreta: Art. 1. Definizioni Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a) per Autorita' si intende l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481; b) per Gestore del mercato elettrico (GME) si intende la societa' per azioni cui e' affidata, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, la gestione economica del mercato elettrico; c) per legge n. 2/2009 si intende la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del decreto-legge n.185/2008; d) per mercato elettrico a pronti (MPE) si intende l'insieme di MGP, di MI e di MSD; e) per mercato elettrico a termine dell'energia elettrica con obbligo di consegna e ritiro (MTE) si intende la sede di negoziazione di contratti a termine gestita dal GME; f) per mercato del giorno prima dell'energia (MGP) si intende la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per ciascun periodo rilevante del giorno successivo; g) per mercato infragiornaliero (MI) si intende la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per l'aggiustamento dei programmi di immissione e prelievo definiti sul MGP, di cui all'art. 3, comma 10, lettera b), della legge n. 2/2009; h) per mercato del servizio di dispacciamento (MSD) si intende la sede di approvvigionamento da parte di Terna delle risorse per il servizio di dispacciamento, di cui all'art. 3, comma 10, lettera d), della legge n. 2/2009; i) per Piattaforma dei conti energia a termine (PCE) si intende la sede per la registrazione delle transazioni e dei programmi a termine organizzata e gestita dal GME, ai sensi dell'art. 17 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' n. 111/06 «Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» e ss.mm.ii.; j) per Terna, si intende la societa' Terna Spa, concessionario dei servizi di trasmissione sulla rete di trasmissione nazionale e di dispacciamento sul territorio nazionale il cui rapporto con il Ministero dello sviluppo economico e' regolato nella convenzione allegata al decreto ministeriale 20 aprile 2005; k) per Testo integrato della disciplina del mercato elettrico si intende la Disciplina del mercato elettrico e i documenti ad essa allegati, che contengono le regole di funzionamento del mercato elettrico, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.