IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista  la  legge  25  gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita' europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e
4 e l'allegato B;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7   settembre   2005  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
professionali  cosi'  come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del
Consiglio del 20 novembre 2006;
  Visto,  in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo
che  stabilisce  le  condizioni  per  il riconoscimento dei titoli di
formazione;
  Vista  l'istanza  corredata  della  relativa documentazione, con la
quale   la   sig.ra   Plank  Gerda,  cittadina  italiana,  chiede  il
riconoscimento   del  titolo  di  «Heilbademeister  und  Heilmasseur»
conseguito  in  Austria  presso  la  «Schule  fur  Heilbademeister  &
Heilmasseur  im Kurhaus zu St. Radegund» - Scuola per bagnino termale
e  massaggiatore  terapeutico  nello  stabilimento terapeutico di St.
Radegund  (Austria), in data 30 ottobre 2002, al fine dell'esercizio,
in  Italia,  dell'attivita'  professionale  di  «Massaggiatore e capo
bagnino degli stabilimenti idroterapici»;
  Acquisito  il  parere espresso dalla Conferenza di servizi prevista
dall'articolo 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206, nella seduta del giorno 9 giugno 2005;
  Ritenuto    che    la    formazione   del   richiedente   necessita
dell'applicazione di misure compensative;
  Visto l'articolo 22 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007,
n.  206,  che  disciplina  le  modalita' di applicazione delle misure
compensative;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  in  data 25 febbraio 2009, con il
quale  e'  stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale
in  conformita'  a  quanto  stabilito  dall'articolo  22, comma 1 del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
  Visto  l'esito della prova attitudinale effettuata presso le «Terme
Merano  S.p.A.»  di  Merano (Bolzano), in data 6 marzo 2009, ai sensi
dell'articolo  22,  comma  1,  del  gia' citato decreto legislativo 9
novembre  2007,  n. 206, a seguito del quale la sig.ra Plank Gerda e'
risultata idonea;
  Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente
in  Austria con quella esercitata in Italia dal «Massaggiatore e capo
bagnino degli stabilimenti idroterapici»;
  Accertata   la   sussistenza   dei   requisiti   di  legge  per  il
riconoscimento del titolo in questione;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  Il titolo di studio «Heilbademeister und Heilmasseur» conseguito in
Austria  nell'anno  2002  presso  la  «Schule  fur  Heilbademeister &
Heilmasseur  im Kurhaus zu St. Radegund» - Scuola per bagnino termale
e  massaggiatore  terapeutico  nello  stabilimento terapeutico di St.
Radegund (Austria), in data 30 ottobre 2002, dalla sig.ra Plank Gerda
nata  a  Brennero  (Bolzano)  (Italia)  il  giorno  1° marzo 1951, e'
riconosciuto  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in  Italia
dell'attivita'  professionale  di «Massaggiatore e capo bagnino degli
stabilimenti idroterapici».
  Il  presente  decreto,  ai  sensi  dell'articolo  16,  comma 6, del
decreto  legislativo  9  novembre 2007, n. 206 sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

   Roma, 29 aprile 2009

                                      Il direttore generale: Leonardi