IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante
«Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;
Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto
legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali
e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con
carattere di contestualita' - per l'adozione di separati decreti del
Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale
delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonche' il
personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti
civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto
legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione
delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e
dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che
partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione,
rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile
(Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale
dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma
dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze
armate (Esercito, Marina ed Aeronautica);
Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
1, lettere a) e b) e comma 2, ed all'articolo 7 del citato decreto
legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le
procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze
di polizia ad ordinamento militare, nonche' delle Forze armate in
precedenza indicate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,
n. 171, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per
il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007)»;
Visto lo schema di provvedimento integrativo del quadriennio
normativo 2006-2009 e del biennio economico 2006-2007 per il
personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina ed
Aeronautica), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 18 marzo 2009
dalla delegazione di parte pubblica e dallo Stato maggiore della
Difesa, dalla Sezione COCER Esercito, dalla Sezione COCER Marina e
dalla Sezione COCER Aeronautica;
Visti l'articolo 15, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
e l'articolo 3, commi 133 e 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge finanziaria per il 2008);
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195
del 1995;
Considerato che lo schema di provvedimento integrativo per le Forze
armate e' stato concertato con le Sezioni Esercito, Marina ed
Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza e che, pertanto,
non sussiste il presupposto per l'attivazione della procedura di
dissenso ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 marzo 2009, con la quale e' stato approvato, ai sensi
del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del
1995, previa verifica delle compatibilita' finanziarie e in assenza
delle osservazioni di cui al comma 8 del medesimo articolo 7, lo
schema di provvedimento integrativo riguardante il personale non
dirigente delle Forze armate;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della
difesa;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione e durata
1. Il presente decreto si applica al personale delle Forze armate
(Esercito, Marina compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto ed
Aeronautica), con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale
di leva.
2. Le disposizioni del presente decreto integrano quelle relative
ai periodi dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte
normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte
economica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 171, di recepimento del provvedimento di
concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 7 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione
dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di
impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze
armate):
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che
disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento
militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi
dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche'
quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente
decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale
civile e militare con qualifica dirigenziale resta
disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art.
2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
le modalita' e per le materie indicate negli articoli
seguenti, si concludono con l'emanazione di separati
decreti del Presidente della Repubblica concernenti
rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche
ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.»
«Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente
della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
personale delle Forze di polizia e' emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica,
che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, della
difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche
agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale,
composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto
del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle
disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di
accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata
tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale;
le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative
forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono
definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e
sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del
Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in
vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione
pubblica tiene conto del solo dato associativo;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i
Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano,
nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e
delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza
(COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o
Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla
quale partecipano, nell'ambito della delegazione del
Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della
difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio
centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito,
Marina ed Aeronautica).
3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di
ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei
Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1,
lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari
partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da
consentire la rappresentanza di tutte le categorie
interessate.».
«Art. 7 (Procedimento). - 1. Le procedure per
l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui all'articolo 2 sono avviate dal Ministro per la
funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di
scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso
termine, le organizzazioni sindacali del personale delle
Forze di polizia ad ordinamento civile possono presentare
proposte e richieste relative alle materie oggetto delle
procedure stesse. Il COCER Interforze puo' presentare nel
termine predetto, anche separatamente per sezioni
Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative
proposte e richieste al Ministro per la funzione pubblica,
al Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di
finanza, al Ministro delle finanze, per il tramite dello
stato maggiore della Difesa o del Comando generale
corrispondente.
1-bis. Le procedure di cui all'articolo 2 hanno inizio
contemporaneamente e si sviluppano con carattere di
contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per
quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
e della sottoscrizione dei relativi schemi di
provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad
ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale
omogeneita', il Ministro per la funzione pubblica, in
qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica,
nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo'
convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte
pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei
Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonche' delle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di
cui al medesimo art. 2.
3. Le trattative per la definizione dell'accordo
sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento
civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono
in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai
sensi della citata disposizione e si concludono con la
sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi
di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al
Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che
compongono la delegazione di parte pubblica le loro
osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'accordo.
5. I lavori per la formulazione dello schema di
provvedimento riguardante le Forze di polizia ad
ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera B), si svolgono in riunioni cui partecipano i
delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle
rispettive sezioni COCER e si concludono con la
sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del
Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di
cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti,
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri
competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto
schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
7. I lavori per la formulazione dello schema di
provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in
riunioni cui partecipano i delegati dello stato maggiore
della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni
Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la
sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del
Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di
cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti,
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri
competenti le loro osservazioni in ordine al predetto
schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.
9. Per la formulazione di pareri, richieste ed
osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e
delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e
sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto
d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e
dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni
Carabinieri e Guardia di finanza.
10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e
gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono
corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione
del personale interessato, i costi unitari e gli oneri
riflessi del trattamento economico, nonche' la
quantificazione complessiva della spesa, diretta ed
indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla
contrattazione decentrata, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita' dei predetti atti, prevedendo, altresi', la
possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di
sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di
accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono
prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali
firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei
rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della
difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al
pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30
dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei
costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate
dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento
della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di
statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni
dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i
predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel
bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri
aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di
validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui al comma 11, in particolare per effetto della
decorrenza dei benefici a regime.
11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione, verificate le compatibilita'
finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4,
6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante
le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di
provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di
polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui
contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della
Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali si
prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di
esercizio del controllo preventivo di legittimita' sui
decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi
integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere
trasmesse alla stessa entro quindici giorni.
12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente
della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale
per gli aspetti normativi e biennali per quelli
retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti
dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino
all'entrata in vigore dei decreti successivi.
13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui
al presente decreto non vengano definiti entro
centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure,
il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai
rispettivi regolamenti.».
- Il decreto del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione 13 luglio 2006,
recante «Individuazione della delegazione sindacale che
partecipa alle trattative per la definizione dell'Accordo
sindacale per il quadriennio 2006-2009, per gli aspetti
giuridici, e per il biennio 2006-2007, per gli aspetti
economici, riguardante il personale delle Forza di polizia
ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della
polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2006, n. 178.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 171, recante «Recepimento del
provvedimento di concertazione per il personale non
dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007)», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2007, n. 243, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti
in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
l'equita' sociale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
ottobre 2007, n. 229:
«Art. 15 (Rinnovi contrattuali 2006-2007 -
Autorizzazione di spesa). - 1. Per fare fronte ai maggiori
oneri contrattuali del biennio 2006-2007 relativi all'anno
2007, derivanti dall'applicazione degli accordi ed intese
intervenute in materia di pubblico impiego nell'anno 2007,
e' autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo
1, commi 546 e 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
una spesa massima di 1.000 milioni di euro lordi, per la
retrodatazione al 1° febbraio 2007 degli incrementi di
stipendio per i quali gli atti negoziali indicati nei commi
2, 3 e 4 hanno previsto decorrenze successive al 1°
febbraio 2007.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione
per il personale delle amministrazioni dello Stato
destinatario di contratti collettivi nazionali relativi al
biennio 2006-2007 definitivamente sottoscritti entro il 1°
dicembre 2007.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi'
al personale statale in regime di diritto pubblico per il
quale, entro il termine del 1° dicembre 2007, siano stati
emanati i decreti di recepimento degli accordi sindacali o
dei provvedimenti di concertazione relativi al biennio
2006-2007.
4. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione
anche nei confronti del personale dipendente dalle
amministrazioni del settore pubblico non statale per il
quale, entro il 1° dicembre 2007, siano stati sottoscritti
definitivamente i contratti collettivi nazionali relativi
al biennio 2006-2007.
5. Gli importi corrisposti ai sensi dei commi 1, 2, 3 e
4 costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del
biennio 2006-2007 da definire, in sede contrattuale, dopo
l'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno
2008.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 133 e 134,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.:
«133. Per le finalita' indicate al comma 131, le risorse
previste dall'articolo 1, comma 549, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, per corrispondere i miglioramenti
retributivi al personale statale in regime di diritto
pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per
l'anno 2008 di 338 milioni di euro e a decorrere dall'anno
2009 di 105 milioni di euro, con specifica destinazione,
rispettivamente, di 181 milioni di euro e di 80 milioni di
euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195.
134. In aggiunta a quanto previsto dal comma 133 sono
stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 200 milioni di euro
da destinare al personale delle Forze armate e dei Corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con
riferimento alle attivita' di tutela economico-finanziaria,
e della difesa nazionale, da utilizzare anche per
interventi in materia di buoni pasto e per l'adeguamento
delle tariffe orarie del lavoro straordinario, mediante
l'attivazione delle apposite procedure previste dallo
stesso decreto legislativo n. 195 del 1995.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».
Nota all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 171, recante «Recepimento del
provvedimento di concertazione per il personale non
dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007)», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2007, n. 243, S.O.