IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;
Visto l'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, e in particolare l'art. 6,
commi 6 e 7;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, e in particolare l'art. 1,
comma 1, lettera a);
Vista la legge 1° febbraio 2006, n. 43, e in particolare l'art. 2,
commi 1, 2 e 3;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e in
particolare gli articoli 3, 4, 5 e 10;
Visti il decreto ministeriale 23 dicembre 1999 concernente la
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari, e successiva
rettifica, nonche' il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente
la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori
scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie
ed il decreto ministeriale 18 marzo 2005;
Vista la dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i Comunicati
di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003 e di
Bergen del 20 maggio 2005, relativi all'armonizzazione dei sistemi
dell'Istruzione superiore dei Paesi dell'area europea;
Preso atto, in particolare, di quanto il Comunicato di Bergen
prevede circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la
specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di
apprendimento attesi;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. n. 9/2004
relativo all'Anagrafe degli studenti ed al Diploma supplement;
Viste le direttive dell'Unione europea 77/452/CEE, 77/453/CEE,
80/154/CEE, 80/155/CEE, 2005/36CE e successive modificazioni,
concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi e certificati,
nonche' il coordinamento delle disposizioni legislative e
regolamentari per le attivita' di infermiere e di ostetrica/o;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, concernente
l'attuazione della direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema
generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che
sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, concernente il
recepimento della direttiva 97/43 Euratom;
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni e integrazioni;
Visti i decreti del Ministro della sanita' numeri 665, 666, 667,
668, 739, 740, 741, 742, 743, 744 del 14 settembre 1994, numeri 745,
746 del 26 settembre 1994, n. 183 del 15 marzo 1995, numeri 56, 58,
69, 70, 136 del 17 gennaio 1997, n. 316 del 27 luglio 1998, n. 520
dell'8 ottobre 1998, n. 137 del 15 marzo 1999 e n. 182 del 29 marzo
2001, adottati ai sensi dell'art. 6, comma 3, del predetto decreto
legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42;
Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
Visto il decreto interministeriale 2 aprile 2001, concernente la
determinazione delle classi delle lauree universitarie delle
professioni sanitarie;
Considerata l'esigenza di provvedere al riordino dei percorsi della
formazione universitaria per le professioni sanitarie
infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della
prevenzione nel quadro della disciplina generale degli studi
universitari recata dal citato decreto ministeriale n. 270/2004 e
dalla richiamata legge n. 251/2000;
Visto il decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
29 marzo 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 6 della predetta
legge n. 251/2000, sono state individuate e classificate le figure
professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della stessa
legge;
Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 15, e successive
modificazioni, relativo alla Banca dati dell'offerta e verifica del
possesso dei requisiti minimi;
Considerata la necessita' di assicurare l'omogeneita'
dell'articolazione delle classi alla ripartizione tra le professioni
sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione,
tecniche e della prevenzione in conformita' alle prescrizioni di cui
alla predetta legge n. 251/2000, e, in particolare, al predetto
decreto di cui all'art. 6;
Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 2004 e successive
integrazioni, con il quale sono stati costituiti i Tavoli tecnici al
fine di rideterminare le classi dei corsi di studio ai sensi del
decreto ministeriale n. 270/2004, composti dai Presidenti delle
Conferenze dei presidi delle facolta' interessate, dai Presidenti
degli Ordini professionali interessati e dai Presidenti delle
Associazioni professionali interessate;
Visti i pareri del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), resi
nelle adunanze del 14/15 e del 20/21/22 dicembre 2005 e nell'adunanza
dell'11 gennaio 2006;
Ritenuto di assumere, in via di principio, a fondamento della
stesura delle singole classi dell'allegato, le proposte formulate dai
predetti Tavoli tecnici in considerazione della generale
rappresentativita' dei relativi interessi pubblici;
Visto il parere del CNSU, reso nell'adunanza dell'1/2 settembre
2005;
Sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI)
per quanto riguarda il termine di cui all'art. 13, comma 2 del
decreto ministeriale n. 270/2004;
Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), reso
nell'adunanza del 30 ottobre 2007;
Visto il parere del CNSU, reso nell'adunanza del 6 e 7 dicembre
2007;
Ritenuto che, ai sensi del decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n.
15, e con particolare riferimento alla verifica del rispetto dei
requisiti minimi, sia necessario assicurare agli atenei un congruo
termine non inferiore a mesi diciotto per l'adeguamento dei
rispettivi regolamenti didattici;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', reso nella
seduta del 5 giugno 2008;
Acquisito il preliminare concerto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali espresso con note del 27 giugno
2008, prot. n. 5228-P, e del 16 settembre 2008, prot. n.
100./3319-G/2581;
Acquisiti i pareri della VII Commissione del Senato della
Repubblica e della VII Commissione della Camera dei Deputati, resi
rispettivamente il 14 ottobre 2008 e il 15 ottobre 2008;
Ritenuto di non accogliere le osservazioni contenute nel punto 1
del parere della VII Commissione del Senato in quanto non appare
corretto integrare nell'ambito delle Scienze medico-chirurgiche,
l'ambito del primo soccorso che e' di particolare rilievo per l'area
infermieristica per la quale e' indispensabile una specifica
competenza; non puo' neanche essere condivisa la proposta di separare
il profilo della Storia dell'assistenza infermieristica da quello
della Storia della medicina atteso che il settore
scientifico-disciplinare «Storia della medicina» ricomprende anche la
Storia dell'assistenza infermieristica, per la quale non esistono
specifici docenti;
Considerato che le osservazioni di cui al punto 2 del parere della
VII Commissione del Senato della Repubblica e le condizioni di cui
alla lettera h) del parere della VII Commissione della Camera dei
Deputati non possono essere recepite, perche' l'ambito disciplinare
delle Scienze medico chirurgiche e' comprensivo del settore
scientifico disciplinare delle malattie infettive e dell'igiene
generale applicata. Quest'ultima, a sua volta, e' comprensiva della
prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere;
Ritenuto di non poter accogliere le condizioni di cui alla lettera
d) del parere della VII Commissione della Camera dei Deputati intese
a garantire, per ciascun anno di corso, la presenza almeno di un
professore o ricercatore appartenente allo specifico profilo
disciplinare, in quanto non esistono professori e ricercatori
universitari sufficienti per ogni profilo professionale, tanto che, i
docenti del tirocinio professionalizzante sono docenti a contratto
dei rispettivi profili professionali presenti in ogni corso con
compiti di coordinamento;
Ritenuto di non accogliere le condizioni di cui alla lettera i) del
parere della VII Commissione della Camera dei Deputati in quanto non
e' necessario coordinare la disciplina dell'Osservatorio nazionale
delle professioni sanitarie, istituita con il presente decreto, con
la disciplina dell'Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie
di cui ai decreti ministeriali 22 maggio e 28 settembre 2002, atteso
che quest'ultimo e' stato soppresso dall'art. 29 del decreto-legge 4
luglio 2008, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4
agosto 2008, n. 248;
Decreta:
Art. 1.
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e
2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei
corsi di laurea per le professioni sanitarie infermieristiche e
ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione,
individuate nell'allegato che ne costituisce parte integrante.
2. Le universita' procedono all'istituzione dei corsi di laurea
delle professioni sanitarie individuando le classi di appartenenza ai
sensi dell'art. 9 del predetto decreto ministeriale.
3. Le classi delle lauree delle professioni sanitarie di cui al
D.I. 2 aprile 2001 (Supplemento ordinario n. 136 alla Gazzetta
Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001) sono soppresse e sostituite da
quelle allegate al presente decreto di cui fanno parte integrante,
fatto salvo quanto previsto all'art. 9.
4. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti
didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in
conformita' alle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto n.
270/2004 e del presente decreto.
5. In attuazione del comma 4 le universita' adeguano i vigenti
regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni di cui al presente
decreto entro l'anno accademico 2010/2011.
6. Le modifiche sono approvate dalle universita' in tempo utile per
assicurare l'avvio dei corsi di laurea delle professioni sanitarie
con i nuovi ordinamenti all'inizio di ciascun anno accademico.
7. L'attivazione di corsi di laurea delle professioni sanitarie
afferenti alle classi di cui al presente decreto deve prevedere la
contestuale disattivazione da parte dell'ateneo dei paralleli corsi
di laurea delle professioni sanitarie afferenti alle classi di cui al
DI 2 aprile 2001.
8. I corsi di laurea istituiti dalle universita', ai sensi del
presente provvedimento e con le modalita' previste dall'art. 11,
comma 1, della legge n. 341/1990, sono finalizzati a formare laureati
secondo gli specifici profili professionali di cui ai decreti
adottati dal Ministro della sanita' ai sensi dell'art. 6, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
9. Le universita' attribuiscono al corso di laurea una
denominazione corrispondente a quella della figura professionale di
cui ai relativi decreti del Ministro della sanita', adottati ai sensi
dell'art. 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992.
10. Gli obiettivi formativi qualificanti, di cui al presente
decreto, e le denominazioni dei titoli finali rilasciati dalle
universita' possono essere ridefiniti con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in
conformita' con eventuali riformulazioni determinate con i decreti
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
adottati ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n.
502/1992 e successive modificazioni.