IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n.
303, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n.
18, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma
404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008,
concernente la nomina di Luca Zaia quale Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008,
con il quale l'on. Antonio Buonfiglio e' stato nominato
Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella
legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dei Ministeri;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella
legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per
l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1,
commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Ritenuta l'opportunita' di delegare al predetto Sottosegretario di
Stato l'attribuzione di alcune funzioni istituzionali;
Decreta:
Art. 1.
1. Fermi restando la responsabilita' politica ed i poteri di
indirizzo e di direttiva del Ministro, al Sottosegretario di Stato,
on. Antonio Buonfiglio sono delegati:
a) i rapporti con la FAO ed il Consiglio Generale della pesca del
Mediterraneo (CGPM) relativamente alla pesca, all'acquacoltura ed
alla tutela delle risorse marine viventi;
b) i rapporti con la Commissione europea in materia di pesca,
acquacoltura e tutela delle risorse marine viventi;
c) lo studio e la messa a punto di un progetto - anche attraverso
un apposito gruppo di lavoro - relativo alla creazione di una agenzia
competente in materia di pesca ed acquacoltura;
d) la disciplina della pesca marittima e le funzioni di controllo
su di essa;
e) la presidenza della Commissione consultiva centrale della pesca
marittima in caso di assenza od impedimento del Ministro.
2. Restano riservati al Ministro i rapporti con il Comando Generale
delle Capitanerie di Porto e gli uffici da esso dipendenti salva la
previsione di cui al comma 1, lettera d); le funzioni in materia di
sicurezza alimentare delle attivita' di pesca.