IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Visto  l'articolo  51  del  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112,
recante   «Disposizioni   urgenti   per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione,  la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica    e    la   perequazione   tributaria»,   convertito,   con
modificazioni,  dall'articolo  1, comma 1, della legge 6 agosto 2008,
n.  133,  il  quale  demanda ad uno o piu' decreti del Ministro della
giustizia  la  fissazione  della  data  a  decorrere  dalla quale «le
notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170
del  codice  di  procedura  civile,  la notificazione di cui al primo
comma  dell'articolo  192 del codice di procedura civile e ogni altra
comunicazione  al  consulente  sono  effettuate  per  via  telematica
all'indirizzo  elettronico  comunicato  ai  sensi dell'articolo 7 del
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio   2001,   n.   123,  nel  rispetto  della  normativa,  anche
regolamentare,   relativa  al  processo  telematico,  concernente  la
sottoscrizione,   la   trasmissione  e  la  ricezione  dei  documenti
informatici»;
  Visto  l'articolo  17,  commi  3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.
400,  recante  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001,
n.  123,  concernente  «Regolamento  recante  disciplina  sull'uso di
strumenti  informatici e telematici nel processo civile, nel processo
amministrativo  e  nel  processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali
della Corte dei conti»;
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  7  del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  123  del  2001,  il  quale  reca la disciplina
dell'indirizzo elettronico al quale vanno effettuate le comunicazioni
e le notificazioni, anche ai sensi dell'articolo 51 del decreto-legge
n. 112 del 2008;
  Verificata  la  funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione  dei
documenti  informatici  degli  uffici giudiziari, nel Circondario del
Tribunale di Milano, come da comunicazione del Direttore Generale per
i Sistemi informativi Automatizzati del 30 marzo 2009;
  Rilevata  la  necessita'  di  dare  attuazione  a  quanto  previsto
dall'articolo  51  del  decreto-legge n. 112 del 2008 nell'ambito del
Circondario del Tribunale di Milano;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 2009;
  Sentita l'Avvocatura Generale dello Stato;
  Sentito il Consiglio Nazionale Forense;
  Sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano;
  Vista  la  comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei
Ministri,  a  norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n.
400 del 1988 (nota n. prot. 3969.U in data 21 maggio 2009);
                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.



  1.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  51, commi 1, 3 e 4 del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dall'articolo  1,  comma  1,  della  legge  6  agosto 2008, n. 133 si
applicano, nel Circondario del Tribunale di Milano, a decorrere dalla
data del 1° giugno 2009.
 
          Avvertenza:

             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   in  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Si riporta il testo dell'articolo 51 del decreto-legge
          25  giugno  2008,  n.  112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
          sviluppo  economico, la semplificazione, la competitivita',
          la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
          tributaria)  convertito,  con  modificazioni  dalla legge 6
          agosto 2008 n. 133:
             «Art.   51   (Comunicazioni   e  notificazioni  per  via
          telematica).  - 1. A decorrere dalla data fissata con uno o
          piu' decreti del Ministro della giustizia, le notificazioni
          e comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del
          codice  di  procedura  civile,  la  notificazione di cui al
          primo  comma  dell'articolo  192  del  codice  di procedura
          civile  e  ogni  altra  comunicazione  al  consulente  sono
          effettuate  per  via  telematica  all'indirizzo elettronico
          comunicato  ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui
          al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 13 febbraio
          2001,   n.   123,   nel  rispetto  della  normativa,  anche
          regolamentare, relativa al processo telematico, concernente
          la  sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la  ricezione dei
          documenti informatici.
             2.  Il Ministro della giustizia adotta il decreto di cui
          al  comma  1  sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il
          Consiglio  Nazionale Forense e i Consigli dell'Ordine degli
          Avvocati  interessati,  previa verifica della funzionalita'
          dei  servizi  di  comunicazione  dei  documenti informatici
          degli  uffici  giudiziari,  individuando  i  circondari  di
          tribunale nei quali trovano applicazione le disposizioni di
          cui al comma 1.
             3.  A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1,
          le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento
          alla  parte  costituita  e  al  consulente  che  non  hanno
          comunicato  l'indirizzo  elettronico  di  cui  al  medesimo
          comma, sono fatte presso la cancelleria.
             4.  A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1,
          le  notificazioni  e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2
          dell'articolo  17  del decreto legislativo 17 gennaio 2003,
          n.  5,  si effettuano ai sensi dell'articolo 170 del codice
          di procedura civile.
             5.  All'articolo  16 del regio decreto-legge 27 novembre
          1933,  n.  1578, convertito, con modificazioni, dalla legge
          22   gennaio  1934,  n.  36,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni:
             a) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
             "Nell'albo    e'    indicato   l'indirizzo   elettronico
          attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai
          sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123";
             b)  il  quarto  comma  e'  sostituito  dal  seguente: "A
          decorrere  dalla  data fissata dal Ministro della giustizia
          con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi
          riveduti  debbono  essere  comunicati per via telematica, a
          cura  del  Consiglio,  al  Ministero  della giustizia nelle
          forme  previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di
          strumenti informatici e telematici nel processo civile".
             -  Si  riporta  il testo dell'articolo 1, comma 1, della
          legge  6  agosto  2008,  n.  133 (Conversione in legge, con
          modificazioni,  del  decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112,
          recante  disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
          semplificazione,   la  competitivita',  la  stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
             «1. Il  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112, recante
          disposizioni   urgenti   per   lo  sviluppo  economico,  la
          semplificazione,   la  competitivita',  la  stabilizzazione
          della  finanza  pubblica  e  la perequazione tributaria, e'
          convertito  in  legge  con  le  modificazioni  riportate in
          allegato alla presente legge commi 2, 3 e 4 (Omissis)».
             -  Si  riporta  il testo dell'articolo 170 del codice di
          procedura civile:
             «Art.  170  (Notificazioni e comunicazioni nel corso del
          procedimento).  - Dopo la costituzione in giudizio tutte le
          notificazioni  e  le  comunicazioni si fanno al procuratore
          costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.
             E'  sufficiente  la consegna di una sola copia dell'atto
          anche se il procuratore e' costituito per piu' parti.
             Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si e'
          costituita   personalmente   si   fanno   nella   residenza
          dichiarata o nel domicilio eletto.
             Le  comparse  e  le  memorie  consentite  dal giudice si
          comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante
          notificazione    o   mediante   scambio   documentato   con
          l'apposizione  sull'originale,  in  calce o in margine, del
          visto  della  parte  o  del  procuratore.  Il  giudice puo'
          autorizzare  per  singoli  atti, in qualunque stato e grado
          del  giudizio,  che lo scambio o la comunicazione di cui al
          presente  comma  possano  avvenire  anche a mezzo telefax o
          posta  elettronica  nel  rispetto  della  normativa,  anche
          regolamentare,    concernente    la    sottoscrizione,   la
          trasmissione  e  la  ricezione  dei documenti informatici e
          teletrasmessi.  La  parte che vi procede in relazione ad un
          atto   di   impugnazione   deve  darne  comunicazione  alla
          cancelleria   del   giudice   che  ha  emesso  la  sentenza
          impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto
          difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta
          elettronica  presso  cui  dichiara  di  voler  ricevere  le
          comunicazioni.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  192  del codice di
          procedura civile:
             «Art.  192  (Astensione e ricusazione del consulente). -
          L'ordinanza  e' notificata al consulente tecnico a cura del
          cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal
          giudice.
             Il  consulente che non ritiene di accettare l'incarico o
          quello  che,  obbligato  a prestare il suo ufficio, intende
          astenersi,  deve  farne  denuncia  o istanza al giudice che
          l'ha  nominato  almeno  tre  giorni  prima  dell'udienza di
          comparizione;   nello   stesso  termine  le  parti  debbono
          proporre  le loro istanze di ricusazione, depositando nella
          cancelleria ricorso al giudice istruttore.
             Questi provvede con ordinanza non impugnabile.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  13  febbraio  2001,  n.  123
          (Regolamento   recante  disciplina  sull'uso  di  strumenti
          informatici  e telematici nel processo civile, nel processo
          amministrativo   e   nel   processo  dinanzi  alle  sezioni
          giurisdizionali della Corte dei conti.).
             «Art.  7  (Indirizzo  elettronico).  -  1. Ai fini delle
          comunicazioni  e delle notificazioni ai sensi dell'articolo
          6,  l'indirizzo  elettronico  del  difensore  e' unicamente
          quello  comunicato  dal medesimo al Consiglio dell'ordine e
          da  questi  reso  disponibile  ai  sensi  del  comma  3 del
          presente  articolo.  Per  gli  esperti  e gli ausiliari del
          giudice  l'indirizzo  elettronico  e' quello comunicato dai
          medesimi  ai  propri  ordini  professionali  o all'albo dei
          consulenti presso il tribunale.
             2.  Per  tutti i soggetti diversi da quelli indicati nel
          comma  1,  l'indirizzo  elettronico e' quello dichiarato al
          certificatore   della   firma  digitale  al  momento  della
          richiesta  di  attivazione  della  procedura informatica di
          certificazione  della  firma  digitale  medesima,  ove reso
          disponibile nel certificato.
             3.   Gli  indirizzi  elettronici  di  cui  al  comma  1,
          comunicati  tempestivamente  dagli  ordini professionali al
          Ministero  della  giustizia,  nonche'  quelli  degli uffici
          giudiziari   e   degli   uffici   notifiche   (UNEP),  sono
          consultabili  anche  in via telematica secondo le modalita'
          operative  stabilite  dal  decreto  di  cui all'articolo 3,
          comma 3.».
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della
          Legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
             «3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.».
          Note all'articolo 1:
             -  Per il testo dell'articolo 51 decreto-legge 25 giugno
          2008, n. 112, si veda nelle note alle premesse.
             -  Per  il testo dell'articolo 1, comma 1, della legge 6
          agosto 2008, n. 133, si veda nelle note alle premesse.