IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007,   recante   organizzazione   comune   dei  mercati  agricoli  e
disposizioni  specifiche  per  taluni  prodotti agricoli (Regolamento
unico  OCM),  come  modificato  dal  regolamento (CE) n. 361/2008 del
Consiglio  del 14 aprile 2008, che abroga, tra l'altro, i regolamenti
(CE) del Consiglio n. 2200/96, n. 2201/96 e n. 1182/2007;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 1580/2007, della Commissione del 21
dicembre  2007,  e  successive  modificazioni,  recante  modalita' di
applicazione  dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE)
n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli;
  Visto  l'art.  103-sexies  del  regolamento  (CE) n. 1234/2007, che
prevede  che gli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei
produttori  nel  settore  ortofrutticolo  e'  particolarmente scarso,
possono   essere  autorizzati  dalla  Commissione,  previa  richiesta
debitamente   giustificata,   a   concedere  alle  organizzazioni  di
produttori,  un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80% dei
contributi  finanziari  di cui all'art. 103-ter, paragrafo 1, lettera
a) del medesimo regolamento;
  Visto  l'art. 93 del regolamento (CE) n. 1580/2007, con il quale si
dispone  che  il  livello  di  organizzazione  dei  produttori in una
regione  di  uno  Stato  membro e' considerato particolarmente scarso
quando  le OP , la AOP e i GP hanno commercializzato meno del 20% del
valore  della  produzione  ortofrutticola regionale in ciascuno degli
ultimi tre anni per i quali sono disponibili i dati;
  Visto  l'art. 94 del regolamento (CE) n. 1580/2007, come modificato
dal  regolamento  (CE)  n. 590/2008, che dispone che gli Stati membri
presentano  alla  Commissione, entro il 1° luglio 2008, una richiesta
di  autorizzazione  a  concedere  l'aiuto finanziario nazionale per i
programmi operativi da attuare in tale anno, corredata degli elementi
comprovanti il livello di organizzazione dei produttori nella regione
interessata  particolarmente  scarso  e  delle  informazioni sulle OP
interessate,   sull'importo  dell'aiuto  concesso  e  sui  contributi
finanziari versati dai soci;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alla  Comunita'  europea  ed in particolare l'art. 4, che consente di
adottare   con  decreto,  provvedimenti  amministrativi  direttamente
conseguenti a norme comunitarie di settore;
  Vista la Strategia nazionale per l'anno 2008, adottata d'intesa con
la Conferenza Stato-regioni nella seduta del 28 marzo 2008;
  Vista  la  circolare  ministeriale  n.  3684  del  2  ottobre 2008,
adottata  in  conformita'  al  richiamato  decreto  n.  3417  del  25
settembre  2008,  con  la  quale  sono  state emanate le disposizioni
applicative della richiamata Strategia nazionale;
  Vista la circolare ministeriale n. 5600 del 4 dicembre 2008, con la
quale  e'  stato,  tra  l'altro,  prorogato dal 20 ottobre 2008 al 20
dicembre  2008  il  termine  per  consentire  alle  organizzazioni di
produttori ortofrutticoli di modificare i programmi operativi in atto
nel  2008  ai  fini  dell'introduzione  degli interventi previsti, da
finanziare con l'aiuto finanziario nazionale;
  Considerato  che  con la medesima circolare e' stato disposto che i
nuovi   interventi   devono  essere  prevalentemente  indirizzati  ad
incrementare  la  concentrazione  dell'offerta  e ad ampliare la base
associativa,  autorizzandone  l'esecuzione  entro  il 30 aprile 2009,
alle  condizioni stabilite dall'art. 70, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 1580/2007;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  1914  del  27  febbraio 2009,
concernente   la   fissazione  dei  termini  per  l'approvazione  dei
programmi  operativi  2009  e  delle modifiche ai programmi operativi
2008 , ai sensi del regolamento (CE) 1327/2008;
  Vista  la  nota  del  5  giugno 2008, n. 900-SACO, con la quale, da
ultimo,  sono  state chieste alle regioni interessate le informazioni
necessarie  a  formulare  alla  Commissione  europea  la richiesta di
autorizzazione,  di cui al richiamato art. 103-sexies del regolamento
(CE) n. 1234/2007;
  Vista  la  nota  del  27 giugno 2008, n. 1453-ATPO, e la successiva
integrazione  in data 13 ottobre 2008, prot. n. 3922, con la quale e'
stata   richiesta  alla  Commissione  europea  l'autorizzazione  alla
concessione,  per  l'anno 2008, dell'aiuto finanziario nazionale alle
organizzazioni  di  produttori  delle  regioni Friuli-Venezia Giulia,
Toscana,  Marche,  Campania,  Puglia,  Sicilia  e Sardegna, aventi un
livello di organizzazione inferiore al 20%;
  Vista  la nota del 5 dicembre 2008, n. AGRID/29366, con la quale la
Commissione  europea  ha  comunicato  di  non avere piu' osservazioni
sulla  predetta domanda di autorizzazione alla concessione dell'aiuto
finanziario nazionale per l'anno 2008;
  Vista  la  nota  del 12 dicembre 2008, n. 581-ATPO, con la quale e'
stato  chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di attivare
le procedure per la messa a disposizione dello stanziamento nazionale
di € 25.479.079,81;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'economia e delle finanze -
Ispettorato  generale  per i rapporti finanziari con l'Unione europea
(I.G.R.U.E.)  26  febbraio  2009,  n.  3/2009,  con il quale e' stato
stanziato il predetto importo di € 25.479.079,81;
  Vista  la  ulteriore  nota 4 febbraio 2009, n. 844, con la quale e'
stato  chiesto,  tra l'altro, alla Commissione europea l'avviso sulle
reali   possibilita'   di   consentire  a  posteriori  una  eventuale
estensione del diritto all'aiuto finanziario per l'anno 2008, nonche'
sui  conseguenti  adempimenti  da attuare per l'effettiva concessione
dell'aiuto  nazionale anche alle OP non presenti nell'elenco allegato
alla  richiesta  di  autorizzazione  per il 2008, ma che possono aver
presentato apposita domanda in fase successiva e comunque entro il 20
dicembre 2008;
  VISTA  la  nota  9  marzo 2009, n 5592, con la quale la Commissione
europea  ha  precisato,  tra  l'altro, che ai programmi operativi del
2008  sono applicabili le disposizioni vigenti, completate dalle note
interpretative  n.  2008-24  (AGRI  2008-62313)  e  n.  2008-34 (AGRI
2008-63297)  e  che  non  e'  possibile  accettare  una modifica alla
richiesta di autorizzazione presentata per il 2008;
  Ritenuto  necessario completare le disposizioni nazionali contenute
nella  Strategia  nazionale  per il 2008, con specifiche disposizioni
concernenti  la  concessione  dell'aiuto  finanziario  nazionale  per
l'anno 2008;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano,
nella seduta dell'8 aprile 2009;
                              Decreta:


                               Art. 1.


                              Finalita'


  1.   Le  presenti  disposizioni,  concernenti  l'aiuto  finanziario
nazionale per l'anno 2008, di cui all'art. 103-sexies del regolamento
(CE)  n.  1234/2007  del Consiglio, del 22 ottobre 2007, integrano la
Strategia nazionale adottata per l'anno 2008.