IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008, che abroga, tra l'altro, i regolamenti (CE) del Consiglio n. 2200/96, n. 2201/96 e n. 1182/2007; Visto il regolamento (CE) n. 1580/2007, della Commissione del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni, recante modalita' di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli; Visto l'art. 103-sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, che prevede che gli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo e' particolarmente scarso, possono essere autorizzati dalla Commissione, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori, un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80% dei contributi finanziari di cui all'art. 103-ter, paragrafo 1, lettera a) del medesimo regolamento; Visto l'art. 93 del regolamento (CE) n. 1580/2007, con il quale si dispone che il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro e' considerato particolarmente scarso quando le OP , la AOP e i GP hanno commercializzato meno del 20% del valore della produzione ortofrutticola regionale in ciascuno degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili i dati; Visto l'art. 94 del regolamento (CE) n. 1580/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 590/2008, che dispone che gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 1° luglio 2008, una richiesta di autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale per i programmi operativi da attuare in tale anno, corredata degli elementi comprovanti il livello di organizzazione dei produttori nella regione interessata particolarmente scarso e delle informazioni sulle OP interessate, sull'importo dell'aiuto concesso e sui contributi finanziari versati dai soci; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed in particolare l'art. 4, che consente di adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore; Vista la Strategia nazionale per l'anno 2008, adottata d'intesa con la Conferenza Stato-regioni nella seduta del 28 marzo 2008; Vista la circolare ministeriale n. 3684 del 2 ottobre 2008, adottata in conformita' al richiamato decreto n. 3417 del 25 settembre 2008, con la quale sono state emanate le disposizioni applicative della richiamata Strategia nazionale; Vista la circolare ministeriale n. 5600 del 4 dicembre 2008, con la quale e' stato, tra l'altro, prorogato dal 20 ottobre 2008 al 20 dicembre 2008 il termine per consentire alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di modificare i programmi operativi in atto nel 2008 ai fini dell'introduzione degli interventi previsti, da finanziare con l'aiuto finanziario nazionale; Considerato che con la medesima circolare e' stato disposto che i nuovi interventi devono essere prevalentemente indirizzati ad incrementare la concentrazione dell'offerta e ad ampliare la base associativa, autorizzandone l'esecuzione entro il 30 aprile 2009, alle condizioni stabilite dall'art. 70, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1580/2007; Visto il decreto ministeriale n. 1914 del 27 febbraio 2009, concernente la fissazione dei termini per l'approvazione dei programmi operativi 2009 e delle modifiche ai programmi operativi 2008 , ai sensi del regolamento (CE) 1327/2008; Vista la nota del 5 giugno 2008, n. 900-SACO, con la quale, da ultimo, sono state chieste alle regioni interessate le informazioni necessarie a formulare alla Commissione europea la richiesta di autorizzazione, di cui al richiamato art. 103-sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007; Vista la nota del 27 giugno 2008, n. 1453-ATPO, e la successiva integrazione in data 13 ottobre 2008, prot. n. 3922, con la quale e' stata richiesta alla Commissione europea l'autorizzazione alla concessione, per l'anno 2008, dell'aiuto finanziario nazionale alle organizzazioni di produttori delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Marche, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, aventi un livello di organizzazione inferiore al 20%; Vista la nota del 5 dicembre 2008, n. AGRID/29366, con la quale la Commissione europea ha comunicato di non avere piu' osservazioni sulla predetta domanda di autorizzazione alla concessione dell'aiuto finanziario nazionale per l'anno 2008; Vista la nota del 12 dicembre 2008, n. 581-ATPO, con la quale e' stato chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di attivare le procedure per la messa a disposizione dello stanziamento nazionale di € 25.479.079,81; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (I.G.R.U.E.) 26 febbraio 2009, n. 3/2009, con il quale e' stato stanziato il predetto importo di € 25.479.079,81; Vista la ulteriore nota 4 febbraio 2009, n. 844, con la quale e' stato chiesto, tra l'altro, alla Commissione europea l'avviso sulle reali possibilita' di consentire a posteriori una eventuale estensione del diritto all'aiuto finanziario per l'anno 2008, nonche' sui conseguenti adempimenti da attuare per l'effettiva concessione dell'aiuto nazionale anche alle OP non presenti nell'elenco allegato alla richiesta di autorizzazione per il 2008, ma che possono aver presentato apposita domanda in fase successiva e comunque entro il 20 dicembre 2008; VISTA la nota 9 marzo 2009, n 5592, con la quale la Commissione europea ha precisato, tra l'altro, che ai programmi operativi del 2008 sono applicabili le disposizioni vigenti, completate dalle note interpretative n. 2008-24 (AGRI 2008-62313) e n. 2008-34 (AGRI 2008-63297) e che non e' possibile accettare una modifica alla richiesta di autorizzazione presentata per il 2008; Ritenuto necessario completare le disposizioni nazionali contenute nella Strategia nazionale per il 2008, con specifiche disposizioni concernenti la concessione dell'aiuto finanziario nazionale per l'anno 2008; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta dell'8 aprile 2009; Decreta: Art. 1. Finalita' 1. Le presenti disposizioni, concernenti l'aiuto finanziario nazionale per l'anno 2008, di cui all'art. 103-sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, integrano la Strategia nazionale adottata per l'anno 2008.