IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

   Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
   Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
   Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni,  recante  il  codice in materia di protezione dei dati
personali;
   Considerato  che  le attuali condizioni meteorologiche stagionali,
caratterizzate  da  un  anomalo  innalzamento delle temperature e dei
tassi  di  umidita',  impongono  di  intervenire con tempestivita' su
tutto il territorio nazionale al fine di attivare adeguati interventi
necessari  per  prevenire gravi danni alla salute alle categorie piu'
esposte  e,  in  particolare,  alle  persone  anziane  che versano in
condizioni di difficolta' fisiche, sociali ed economiche;
   Considerato   che  le  conoscenze  scientifiche  oggi  disponibili
dimostrano  che le prime ondate di calore sono quelle che determinano
un  incremento  del  tasso  di  mortalita'  e  che  l'efficacia degli
interventi  di  prevenzione  dei  danni  alla salute delle persone si
fonda  soprattutto  sull'identificazione  dei soggetti che, per eta',
caratteristiche  sanitarie  e sociali, sono maggiormente suscettibili
agli effetti nocivi delle ondate di calore, nonche' sulla offerta per
tali  soggetti  a  rischio  elevato,  delle  attivita'  e dei servizi
sanitari e sociali, disponibili sul territorio;
  Ravvisata  la  necessita'  di  disporre  con  sufficiente anticipo,
rispetto  al  verificarsi  delle  condizioni  di emergenza, di idonee
informazioni  sanitarie  e  sociali  sulla  sensibilita' agli effetti
nocivi   delle   ondate  di  calore,  per  costruire,  aggiornare  ed
utilizzare anagrafi regionali e locali della «popolazione fragile»;
  Considerata  la  necessita' di monitorare continuamente gli effetti
sulla salute delle ondate di calore e l'efficacia degli interventi di
prevenzione messi in atto, attraverso l'attivazione di validi sistemi
di sorveglianza epidemiologica, al fine di aggiornare costantemente i
programmi di intervento;
  Ritenuto  necessario  che i servizi sanitari regionali e le aziende
sanitarie   locali  si  avvalgano  della  facolta'  di  acquisire  ed
utilizzare  dalle  anagrafi comunali della popolazione residente, per
la  predetta  finalita' di pubblica utilita', gli elenchi di tutte le
persone  di  eta' pari o superiore ad anni sessantacinque, sottraendo
tali informazioni al preventivo loro consenso per l'acquisizione e il
trattamento dei dati sensibili di cui agli articoli 18, comma 4 e 19,
comma 3 del sopracitato decreto legislativo n. 196 del 2003;
  Rilevato  che  le  ulteriori  iniziative  di  sostegno e assistenza
prestate  in  particolare  in  favore  di  soggetti  bisognosi  o non
autosufficienti  o  incapaci,  ivi  compresi  i servizi di assistenza
economica   o   domiciliare,   di   telesoccorso,  accompagnamento  e
trasporto,  sono  individuate  come  attivita' di rilevante interesse
pubblico  ai  sensi dell'art. 73, comma 1, lettera b) del sopracitato
decreto legislativo n. 196 del 2003;
  Tenuto conto  che  il  Ministero  del  lavoro, della salute e delle
politiche  sociali  ha elaborato, aggiornato e diffuso apposite linee
guida per promuovere la messa a punto di piani locali di sorveglianza
e di risposta verso gli effetti sulla salute delle ondate di calore;
  Considerato  che a tal fine si rende indispensabile intervenire con
immediatezza allo scopo di conoscere l'esatta entita', quantitativa e
qualitativa dei soggetti beneficiari dei suddetti interventi;
  Ritenuti  sussistenti  i  presupposti di contingibilita' ed urgenza
per provvedere nei termini indicati,
                               Ordina:


                               Art. 1.



  1.   Ai  fini  della  pianificazione,  organizzazione,  gestione  e
valutazione  dei  programmi  di  emergenza  per  la prevenzione degli
effetti   sulla  salute  delle  ondate  di  calore,  con  particolare
riferimento  alla  organizzazione  e  gestione  delle «anagrafi della
fragilita'»   e   dei  sistemi  di  sorveglianza  epidemiologica,  le
amministrazioni  comunali trasmettono ai servizi sanitari regionali e
alle   aziende   sanitarie   locali   gli  elenchi  anagrafici  della
popolazione   residente   di   eta'   pari   o   superiore   ad  anni
sessantacinque,  aggiornati  alla  data  del  1°  aprile,  nonche'  i
successivi   aggiornamenti  con  periodicita'  definita  da  ciascuna
regione.
  2.  I  servizi  sanitari  regionali  e le aziende sanitarie locali,
avvalendosi  dei  dati  di  cui  al  comma 1 e di altri dati ritenuti
idonei   a  individuare  le  persone  interessate,  intraprendono  in
collaborazione  con  il  Dipartimento  della  protezione civile, ogni
opportuna  iniziativa volta a prevenire e a monitorare danni gravi ed
irreversibili   alle   persone   a  causa  delle  anomale  condizioni
climatiche  legate alla stagione estiva, specie in favore di soggetti
piu'  suscettibili agli effetti delle ondate di calore per condizioni
di eta', salute, solitudine e fattori socio ambientali.
  3.  Le  amministrazioni  comunali  provvedono  analogamente,  anche
attraverso   servizi   di  assistenza  economica  o  domiciliare,  di
telesoccorso, di accompagnamento e di trasporto.