IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
  Vista  la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3  febbraio  1993,  n. 29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001 , n.
165,  in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del
vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica in data 12
maggio 1999;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300 recante
«Riforma  dell'organizzazione  del  Governo»  in  base  al  quale  il
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ha  assunto  la  denominazione  di  Ministero  dell'economia  e delle
finanze;
  Visto  il  decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge
15 giugno 2002, n. 112;
  Visti  i  commi  224,  225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (Finanziaria 2005);
  Visto  l'art. 1, comma 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n.
266,  (Finanziaria 2006) cosi' come sostituiti dall'articolo 1, comma
486,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  che  ha disposto la
soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti  (I.G.E.D.)  e  l'attribuzione  con  decreto  del  Ministro
dell'economia   e   delle  finanze  delle  competenze  del  soppresso
Ispettorato   ad  uno  o  piu'  Ispettorati  del  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato;
  Visto  il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30
aprile  2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007,
col  quale,  nelle more della revisione organizzativa di cui all'art.
1, comma 427, lettera b), della legge n. 296/2006, a decorrere dal l°
gennaio 2007, le competenze atte a realizzare il processo di consegna
delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge
n.  1404/1956, nonche' quelle necessarie ad assicurare la continuita'
dell'azione  amministrativa per la gestione corrente ed il compimento
di   atti  non  differibili  sono  state  attribuite  all'Ispettorato
generale  di  finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in
via transitoria cinque Uffici, ricompresi in apposito Settore enti in
liquidazione;
  Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze
-  Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - e la FINTECNA
-  Finanziaria  per  i  settori  industriali  e  dei servizi S.p.A. -
sottoscritta  il  27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti
in  data  7  dicembre 2004 ed in virtu' della quale la gestione della
liquidazione  degli  enti  disciolti  (IGED),  nonche'  del  relativo
contenzioso  e'  affidata  a  detta Societa' alle condizioni indicate
nella  Convenzione medesima, fermo restando la titolarita' in capo al
Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi
e passivi;
  Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto 1'8 novembre
2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;
  Visto  il comma 12 dell'art. 41 del decreto legge 30 dicembre 2008,
n.  207,  convertito  dalla  legge  27  febbraio  2009, n. 14, che ha
prorogato la suddetta convenzione fino al 30 giugno 2009;
  Vista  la  legge  16  dicembre  1993,  n.  520,  che  ha  recato la
soppressione dei Consorzi idraulici di terza categoria;
  Visto il decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, i cui effetti sono
stati  fatti  salvi  dalla  legge  7  marzo  1997, n. 53, il quale ha
disposto  che  i  Consorzi  di terza categoria si intendono soppressi
alla data del 31 dicembre 1993;
  Visti  gli atti della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico
di terza categoria del Basso Toce Gravellona;
  Considerato  che  le  operazioni  che  ostacolano la chiusura della
gestione   liquidatoria  del  citato  Consorzio  idraulico  di  terza
categoria  sono rappresentate da un credito in contestazione, vantato
nei  confronti  dell'ANAS  per  il contributo annuo sulla superstrada
Gravellona  Toce-  Iselle,  imposto  con  deliberazione  n. 25 del 31
ottobre   1989   della   Commissione   Amministrativa  del  Consorzio
idraulico;
  Ritenuto  che,  al fine di accelerare la definizione della chiusura
del Consorzio idraulico di terza categoria del Basso Toce Gravellona,
occorre  far  ricorso  alla  procedura  di  cui all'art. 13-bis della
citata legge n. 1404/1956, trasferendo il suddetto credito, di €
13.000,00, determinato in via cautelativa, dal Consorzio idraulico di
terza categoria del basso Toce Gravellona in liquidazione all'INAM in
liquidazione  -  gestione  separata  Ufficio  accertamenti e notifica
sconti farmaceutici (UANSF).
                              Decreta:
  Il credito di € 13.000,00 di cui alle premesse, ai sensi e con
le modalita' dettate dall'art. 13-bis della legge 4 dicembre 1956, n.
1404,  e' trasferito dal Consorzio idraulico di terza categoria Basso
Toce  Gravellona all'INAM in liquidazione - gestione separata Ufficio
accertamenti e notifica sconti farmaceutici (UANSF) in liquidazione;
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 aprile 2009
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio