IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
  Vista  la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  legge  15  aprile 2002, n. 63, convertito dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112;
  Visti  i  commi  224,  225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (Finanziaria 2005);
  Visto  l'art. 1, comma 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n.
266,  (Finanziaria 2006) cosi' come sostituiti dall'articolo 1, comma
486,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  che  ha disposto la
soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti  (I.G.E.D.)  e  l'attribuzione  con  decreto  del  Ministro
dell'economia   e   delle  finanze  delle  competenze  del  soppresso
Ispettorato   ad  uno  o  piu'  Ispettorati  del  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato;
  Visto  il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30
aprile  2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007,
col  quale,  nelle more della revisione organizzativa di cui all'art.
1, comma 427, lettera b), della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1°
gennaio  2007 le competenze atte a realizzare il processo di consegna
delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge
n.  1404/1956  nonche' quelle necessarie ad assicurare la continuita'
dell'azione  amministrativa per la gestione corrente ed il compimento
di   atti  non  differibili  sono  state  attribuite  all'Ispettorato
generale  di  finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in
via  transitoria,  cinque Uffici, ricompresi in apposito Settore enti
in liquidazione;
  Vista la Direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3  febbraio  1993,  n.  29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del
vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica in data 12
maggio 1999;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300 recante
«Riforma  dell'organizzazione  del  Governo»  in  base  al  quale  il
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ha  assunto  la  denominazione  di  Ministero  dell'economia  e delle
finanze;
  Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze
-  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la FINTECNA
-  Finanziaria  per  i  settori  industriali  e  dei servizi S.p.A. -
sottoscritta  il  27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti
in  data  7  dicembre 2004 ed in virtu' della quale la gestione della
liquidazione  degli  enti  disciolti  (IGED),  nonche'  del  relativo
contenzioso  e'  affidata  a  detta Societa' alle condizioni indicate
nella  Convenzione medesima, fermo restando la titolarita' in capo al
Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi
e passivi;
  Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre
2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;
  Visto  il  comma  12  dell'art.  41  del  D.L.  30  dicembre  2008,
convertito  dalla  legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha prorogato la
suddetta Convenzione fino al 30 giugno 2009;
  Visto   il   d.P.R.  29  aprile  1977,  con  il  quale  sono  stati
individuati,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-bis della legge
17  agosto  1974,  n.  386,  gli  enti e le gestioni di assistenza di
malattia da sopprimere;
  Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1977, concernente la nomina
dei  Commissari  liquidatori  delle  Casse  mutue di malattia per gli
esercenti   attivita'   commerciali,   per  gli  artigiani  e  per  i
coltivatori diretti;
  Visto l'art. 1 del decreto legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito
con  modificazioni  nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione
delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;
  Vista  la  legge  22  novembre  1954,  n.  1136,  istitutiva  della
Federazione   nazionale  e  delle  Casse  mutue  di  malattia  per  i
coltivatori diretti;
  Visti  gli  atti  della  gestione  liquidatoria  della  Cassa mutua
provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Frosinone;
  Accertato  che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono
ultimate,  per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956,
n.  1404,  puo'  dichiararsi  chiusa  la  liquidazione del patrimonio
dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;
  Visti  il  bilancio  e  la  relazione  illustrativa  della gestione
liquidatoria  di cui trattasi dai quali si evince un disavanzo finale
di liquidazione di € 209.705,37;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  La  liquidazione  del  patrimonio  della Cassa mutua provinciale di
malattia per i coltivatori diretti di Frosinone e' chiusa a tutti gli
effetti.