IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
             l'universita', l'alta formazione artistica,
                musicale e coreutica e per la ricerca

  Vista   la   legge   18   febbraio  1989,  n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per  la  valutazione del sistema universitario, nonche' l'art. 5, che
prevede la reiterazione dell'istanza;
  Visto  in  particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento,
che  dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base
dei  pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il  successivo  comma  7, che prevede che il provvedimento di diniego
del  riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5;
  Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre   1999   e   16  luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
  Visto  il  decreto  in  data  24  marzo 2006, con il quale e' stata
costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento;
  Vista   l'istanza   con  la  quale  l'«Istituto  psicoanalitico  di
orientamento lacaniano (IPOL)» ha chiesto l'abilitazione ad istituire
e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Torino,
via  Nino Costa, 8 e via Guastalla, 13 bis - per un numero massimo di
allievi  ammissibili  a ciascun anno di corso pari a 20 unita' e, per
l'intero corso, a 80 unita';
  Considerato  che la competente Commissione tecnico-consultiva nella
riunione dell'8 maggio 2009, esaminata l'istanza di riconoscimento, a
conclusione  della  attivita'  istruttoria svolta, ha espresso parere
contrario  al  riconoscimento dell'istituto richiedente, rilevando in
particolare  che  le  argomentazioni  fornite riguardano totalmente e
solamente   l'ambito   concettuale   di   riferimento  della  scuola,
utilizzando argomenti e linguaggio caratteristici di suddetto ambito,
senza  alcun  riferimento  al  dibattito internazionale che riconosce
metodologie  di  ricerca  condivise  e  tende  a  mettere a confronto
teorie,  modelli  e  tecniche  differenti,  allo  scopo di evitare il
rischio della confirmatorieta' autoreferenziale. Ribadisce inoltre la
presenza  di  incongruenze  tra  le competenze di alcuni docenti e le
materie  insegnate,  sottolineando  come  in  alcuni  casi il docente
insegni  materie  evidentemente  difformi  tra di loro. Il rischio e'
quindi   la   tendenza  alla  «totipotenza»  didattica  a  fronte  di
specificita' richieste dalla competenza didattica specialistica;
  Ritenuto   che   per   i   motivi   sopraindicati   la  istanza  di
riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  L'istanza  di riconoscimento proposta dall'«Istituto psicoanalitico
di orientamento lacaniano (IPOL)» con sede in Torino, via Nino Costa,
8  e  via  Guastalla,  13  bis,  per  i  fini  di  cui all'art. 4 del
regolamento  adottato  con  decreto  11  dicembre  1998,  n.  509  e'
respinta,  visto  il  motivato  parere  contrario  della  commissione
tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 maggio 2009
                                      Il capo del Dipartimento: Masia