IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
           per l'universita', l'alta formazione artistica,
                musicale e coreutica e per la ricerca

  Vista   la   legge   18   febbraio  1989,  n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per  la  valutazione del sistema universitario, nonche' l'art. 5, che
prevede la reiterazione dell'istanza;
  Visto  in  particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento,
che  dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base
dei  pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il  successivo  comma  7, che prevede che il provvedimento di diniego
del  riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5;
  Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre   1999   e   16  luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
  Visto  il  decreto  in  data  24  marzo 2006, con il quale e' stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento;
  Visti  il  decreto  in  data  20 marzo 1998 con il quale l'istituto
«Scuola  quadriennale  di  formazione  in  psicoterapia integrata» e'
stato  autorizzato  ad  istituire  e ad attivare nella sede di Napoli
corsi di formazione in psicoterapia;
  Visto  il  decreto  in  data  25  maggio 2001 con il quale e' stato
approvato   l'avvenuto  adeguamento  dell'ordinamento  dei  corsi  di
specializzazione   adottato  dall'istituto  «Scuola  quadriennale  di
formazione  in  psicoterapia  integrata»  nella  sede  principale  di
Napoli, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;
  Visto  il  decreto  in  data  23  luglio 2001 con il quale e' stato
autorizzato   il   trasferimento  della  sede  principale  a  Casoria
(Napoli);
  Vista  l'istanza  con  la  quale l'istituto «Scuola quadriennale di
formazione  in  psicoterapia  integrata» ha chiesto l'abilitazione ad
istituire  e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia
nella sede periferica di Castellammare di Stabia - via Ponte Persica,
14,  per  un  numero  massimo di allievi ammissibili al primo anno di
corso, per ciascun anno, pari a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80
unita';
  Considerato  che la competente Commissione tecnico-consultiva nella
riunione   dell'8   maggio   2009,   dopo  aver  preso  in  esame  la
documentazione  presentata,  con  particolare  riguardo  al programma
formativo, all'articolazione didattica e alla docenza impegnata nelle
diverse  attivita',  comparativamente con quanto si svolge nella sede
principale, ha espresso parere contrario al riconoscimento della sede
periferica,  rilevando  in particolare che si riscontrano discrepanze
tra  il programma didattico della sede principale e quello della sede
secondaria, che non e' possibile evincere dai documenti presentati il
carico  didattico e l'attribuzione degli insegnamenti ai vari docenti
rendendo  impossibile la valutazione della sede periferica, ed infine
che  nello  specifico  modello  formativo  le  risorse di docenza non
appaiono adeguate a sostenere un raddoppio di carico didattico;
  Ritenuto   che   per   i   motivi   sopraindicati   la  istanza  di
riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  L'istanza  di riconoscimento della sede periferica di Castellammare
di  Stabia  -  via  Ponte Persica, 14, proposta dall'istituto «Scuola
quadriennale  di  formazione  in  psicoterapia integrata» con sede in
Casoria  (Napoli),  per  i  fini  di  cui  all'art. 4 del regolamento
adottato  con  decreto 11 dicembre 1998, n. 509 e' respinta, visto il
motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del predetto provvedimento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 maggio 2009
                                      Il capo del Dipartimento: Masia