Avvertenza:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della  giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1 del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.


                               Art. 1.


Modalita'  di  attuazione  del  presente  decreto; ambito oggettivo e
                             soggettivo


  1. Le  ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo  5,  comma  2,  della  legge  24 febbraio 1992, n. 225,
necessarie  per  l'attuazione  del  presente  decreto sono emanate di
concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario.
  ((2.    Le  ordinanze  del Presidente del Consiglio dei ministri ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
adottate  ai  sensi  del  comma  1 del presente articolo salvo quanto
previsto  dal comma 3,)) hanno effetto esclusivamente con riferimento
al   territorio   dei   comuni   interessati   dagli  eventi  sismici
((verificatisi  nella))  regione  Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009
che,   sulla  base  dei  dati  risultanti  dai  rilievi  macrosismici
effettuati  dal  Dipartimento  della  protezione  civile,  (( abbiano
))risentito  una  intensita'  MSC  uguale o superiore al sesto grado,
identificati  con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009,
n. 3,(( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009.
Le  stesse  ordinanze )) riguardano le persone fisiche ivi residenti,
le  imprese  operanti  e  gli enti aventi sede nei predetti territori
alla data del 6 aprile 2009.
  3.   Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, ad eccezione di
quelli  di  cui  alla  lettera  f),  possono  riguardare  anche  beni
localizzati  al di fuori dei territori dei comuni di cui al comma 2((
del  presente  articolo,  ))in  presenza  di  un  nesso di causalita'
diretto  tra  il  danno  subito  e  l'evento  sismico,  comprovato da
apposita perizia giurata.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 5 della legge 24
          febbraio  1992,  n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale
          di protezione civile):
             «Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). - 1.
          Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1,
          lettera  c),  il  Consiglio  dei  ministri, su proposta del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ovvero, per sua
          delega  ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per
          il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato
          di   emergenza,   determinandone   durata   ed   estensione
          territoriale  in  stretto riferimento alla qualita' ed alla
          natura  degli  eventi. Con le medesime modalita' si procede
          alla  eventuale  revoca  dello  stato di emergenza al venir
          meno dei relativi presupposti.
             2.   Per  l'attuazione  degli  interventi  di  emergenza
          conseguenti  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  1, si
          provvede,  nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
          13,  14,  15  e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
          ogni  disposizione  vigente,  e  nel  rispetto dei principi
          generali dell'ordinamento giuridico.
             3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per
          sua  delega  ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro
          per  il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
          altresi'  ordinanze  finalizzate  ad  evitare situazioni di
          pericolo  o  maggiori danni a persone o a cose. Le predette
          ordinanze  sono  comunicate al Presidente del Consiglio dei
          ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
             4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per
          sua  delega  ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro
          per   il   coordinamento   della   protezione  civile,  per
          l'attuazione  degli  interventi  di  cui ai commi 2 e 3 del
          presente  articolo,  puo' avvalersi di commissari delegati.
          Il  relativo  provvedimento  di  delega  deve  indicare  il
          contenuto   della   delega  dell'incarico,  i  tempi  e  le
          modalita' del suo esercizio.
             5.  Le  ordinanze  emanate  in deroga alle leggi vigenti
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si intende derogare e devono essere motivate.
             5-bis.  Ai  fini  del  rispetto  dei  vincoli di finanza
          pubblica,  i  Commissari  delegati titolari di contabilita'
          speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto
          18  novembre  1923,  n. 2440, e dell'articolo 333 del regio
          decreto  23  maggio  1924,  n.  827, rendicontano, entro il
          quarantesimo  giorno  dalla chiusura di ciascun esercizio e
          dal  termine  della  gestione o del loro incarico, tutte le
          entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato,
          indicando  la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari
          e  la  tipologia  di spesa, secondo uno schema da stabilire
          con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          d'intesa  con  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da
          adottare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una
          sezione   dimostrativa   della   situazione  analitica  dei
          crediti,  distinguendo  quelli certi ed esigibili da quelli
          di   difficile  riscossione,  e  dei  debiti  derivanti  da
          obbligazioni    giuridicamente   perfezionate   assunte   a
          qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione
          della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche
          la  situazione  dei  crediti  e  dei debiti accertati al 31
          dicembre  2007.  Nei rendiconti vengono consolidati, con le
          stesse  modalita'  di  cui  al presente comma, anche i dati
          relativi  agli interventi delegati dal commissario ad uno o
          piu'  soggetti  attuatori.  I  rendiconti  corredati  della
          documentazione   giustificativa   sono   trasmessi,  per  i
          relativi  controlli,  al  Ministero  dell'economia  e delle
          finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale dello
          Stato  -  Ragionerie  territoriali competenti e all'Ufficio
          bilancio  e  ragioneria  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri.    Le   ragionerie   territoriali   inoltrano   i
          rendiconti,  anche  con  modalita'  telematiche  e senza la
          documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  e  all'ISTAT.  Per l'omissione o il ritardo nella
          rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto
          23 maggio 1924, n. 827.
             6.  Le  ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
          sono  pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana,   nonche'   trasmesse   ai   sindaci  interessati
          affinche'  vengano  pubblicate  ai  sensi dell'articolo 47,
          comma 1,della legge 8 giugno 1990, n. 142.».
             -  L'articolo unico del decreto del Commissario delegato
          16 aprile 2009, n. 3 (Individuazione dei comuni danneggiati
          dagli   eventi  sismici  che  hanno  colpito  la  provincia
          dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno
          6 aprile 2009) reca:
             «Sulla  base  dei  dati  fino ad oggi emersi dai rilievi
          macrosismici  effettuati  dal Dipartimento della protezione
          civile  in  collaborazione con l'INGV, i comuni interessati
          dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a
          partire   dal   6  aprile  2009,  che  hanno  risentito  di
          un'intensita' MCS uguale o superiore al sesto grado, sono i
          seguenti:
              Provincia  dell'Aquila:  Acciano,  Barete,  Barisciano,
          Castel   del  Monte,  Campotosto,  Capestrano,  Caporciano,
          Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio,
          Castelvecchio  Subequo,  Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto,
          Fossa,  Gagliano  Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli,
          Navelli,  Ocre,  Ofena,  Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze,
          Prata  d'Ansidonia,  Rocca  di  Cambio, Rocca di Mezzo, San
          Demetrio  ne'  Vestini,  San Pio delle Camere, Sant'Eusanio
          Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli
          Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia
          degli Abruzzi;
              Provincia  di  Teramo:  Arsita,  Castelli,  Montorio al
          Vomano, Pietracamela e Tossicia;
              Provincia  di  Pescara:  Brittoli,  Bussi  sul  Tirino,
          Civitella  Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli
          e Torre de' Passeri.».