Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
Modalita' di attuazione del presente decreto; ambito oggettivo e
soggettivo
1. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
necessarie per l'attuazione del presente decreto sono emanate di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario.
((2. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
adottate ai sensi del comma 1 del presente articolo salvo quanto
previsto dal comma 3,)) hanno effetto esclusivamente con riferimento
al territorio dei comuni interessati dagli eventi sismici
((verificatisi nella)) regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009
che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici
effettuati dal Dipartimento della protezione civile, (( abbiano
))risentito una intensita' MSC uguale o superiore al sesto grado,
identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009,
n. 3,(( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009.
Le stesse ordinanze )) riguardano le persone fisiche ivi residenti,
le imprese operanti e gli enti aventi sede nei predetti territori
alla data del 6 aprile 2009.
3. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, ad eccezione di
quelli di cui alla lettera f), possono riguardare anche beni
localizzati al di fuori dei territori dei comuni di cui al comma 2((
del presente articolo, ))in presenza di un nesso di causalita'
diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da
apposita perizia giurata.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale
di protezione civile):
«Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). - 1.
Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per
il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato
di emergenza, determinandone durata ed estensione
territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla
natura degli eventi. Con le medesime modalita' si procede
alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir
meno dei relativi presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza
conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si
provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per
sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette
ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per
sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, per
l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati.
Il relativo provvedimento di delega deve indicare il
contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le
modalita' del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere motivate.
5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilita'
speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il
quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e
dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le
entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato,
indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari
e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una
sezione dimostrativa della situazione analitica dei
crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli
di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a
qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione
della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche
la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31
dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le
stesse modalita' di cui al presente comma, anche i dati
relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o
piu' soggetti attuatori. I rendiconti corredati della
documentazione giustificativa sono trasmessi, per i
relativi controlli, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato - Ragionerie territoriali competenti e all'Ufficio
bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Le ragionerie territoriali inoltrano i
rendiconti, anche con modalita' telematiche e senza la
documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e all'ISTAT. Per l'omissione o il ritardo nella
rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto
23 maggio 1924, n. 827.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati
affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47,
comma 1,della legge 8 giugno 1990, n. 142.».
- L'articolo unico del decreto del Commissario delegato
16 aprile 2009, n. 3 (Individuazione dei comuni danneggiati
dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia
dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno
6 aprile 2009) reca:
«Sulla base dei dati fino ad oggi emersi dai rilievi
macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione
civile in collaborazione con l'INGV, i comuni interessati
dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a
partire dal 6 aprile 2009, che hanno risentito di
un'intensita' MCS uguale o superiore al sesto grado, sono i
seguenti:
Provincia dell'Aquila: Acciano, Barete, Barisciano,
Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano,
Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio,
Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto,
Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli,
Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze,
Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San
Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio
Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli
Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia
degli Abruzzi;
Provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Montorio al
Vomano, Pietracamela e Tossicia;
Provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino,
Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli
e Torre de' Passeri.».