IL DIRETTORE GENERALE
                    del controllo della qualita'
                      e dei sistemi di qualita'

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 1107/1996 del 12 giugno 1996, con il
quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le
altre, della denominazione di origine protetta «Gorgonzola»;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari;
  Visto   il  decreto  17  maggio  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n.122 del 27 maggio 2006, con il
quale  l'organismo  «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, via
San  Gaetano  n.  74,  e' stato autorizzato ad effettuare i controlli
sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola»;
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 20 giugno 2006;
  Considerato che il Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola
ha comunicato di confermare «CSQA Certificazioni Srl» quale organismo
di  controllo  e  di  certificazione  della  denominazione di origine
protetta  «Gorgonzola»  ai  sensi  dei  citati  articoli  10 e 11 del
predetto Reg. (CE) 510/06;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo   concernente   la   denominazione   di   origine  protetta
«Gorgonzola»  anche  nella  fase  intercorrente tra la scadenza della
predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa,  al  fine di
consentire all'organismo «CSQA Certificazioni Srl» la predisposizione
del piano del controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  17  maggio  2006, fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl»;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  L'autorizzazione    rilasciata   all'organismo   denominato   «CSQA
Certificazioni  Srl»  con  decreto  17  maggio  2006, ad effettuare i
controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta  «Gorgonzola»,
registrata  con  il regolamento della Commissione (CE) n. 1107 del 12
giugno  1996, e' prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo
dell'autorizzazione all'organismo stesso.