IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, dalla predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto Ministero delle politiche agricole e forestali 27
marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
84 del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento per
lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle
superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi
delle vigne IGT e norme aggiuntive;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 con
il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di origine
controllata e garantita dei vini «Chianti» ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione della citata D.O.C.;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1996 concernente
modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata e garantita «Chianti» ed approvazione dei
disciplinari di produzione relativi ai vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Chianti» e «Chianti Classico»;
Visto il decreto ministeriale 10 marzo 2003 concernente la modifica
al disciplinare di produzione dei vini a DOCG «Chianti»;
Vista la domanda presentata dal Consorzio Vino Chianti, intesa ad
ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti»;
Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole
della regione Toscana;
Visti il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e
la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni
Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo disciplinare di produzione della Denominazione di origine
controllata e garantita dei vini «Chianti» pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 89 del 17 aprile 2009;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in
relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del
disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata
e garantita dei vini «Chianti» in conformita' al parere espresso dal
sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine
Controllata e Garantita dei vini «Chianti», modificato da ultimo con
decreto ministeriale 10 marzo 2003, e' sostituito per intero dal
testo annesso al presente decreto le cui disposizioni sono
applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2009/2010.