IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27
dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione
dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a
causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia
dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15
aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4
maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009,
n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e 3780 del 6
giugno 2009, n. 3781 e 3782 del 17 giugno 2009;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Viste le note del 18 maggio e 8 giugno del sindaco e del direttore
generale del comune dell'Aquila;
Vista la nota del 15 giugno 2009 del sindaco della Citta' di La
Maddalena;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1.
1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla
situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, ed in particolare per
l'espletamento delle attivita' di cui alle ordinanze del Presidente
del Consiglio dei Ministri nn. 3778 e 3779 del 6 giugno 2009, il
sindaco dell'Aquila, nei limiti della vigenza temporale dello stato
di emergenza, e' autorizzato, in deroga agli articoli 35 e 36 del
decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed
integrazioni, e agli obblighi di riduzione e di contenimento della
spesa di personale, previsti all'art. 1, commi 557 e 562 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 76 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 91
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da ogni altra
disposizione che preveda la riduzione o il contenimento della spesa
di personale, a stipulare non piu' di dodici contratti di lavoro a
tempo determinato, prioritariamente con soggetti titolari di
convenzioni stipulate ai sensi della legge regionale n. 63 del 1986
ovvero utilizzati per l'istruttoria delle domande di condono edilizio
ai sensi delle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994. Il comune
dell'Aquila e' autorizzato, inoltre, a coprire sei posti vacanti
nella dotazione organica mediante utilizzo di graduatorie
concorsuali, ancora valide, di altri enti locali; l'accordo tra gli
enti interessati puo' essere posteriore alla approvazione della
graduatoria interessata.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico delle
risorse attribuite al comune dell'Aquila per fronteggiare
l'emergenza.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 il sindaco
dell'Aquila puo' avvalersi di «Abruzzo Engineering S.c.p.a.» sulla
base di un'apposita convenzione con oneri a proprio carico.