IL DIRETTORE GENERALE
                dei farmaci e dei dispositivi medici

  Visto  il decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 174, recante
«Attuazione  della  direttiva  98/8/CE  in  materia di immissione sul
mercato di biocidi»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.
392,  recante  norme  per  la  semplificazione  dei  procedimenti  di
autorizzazione  alla  produzione  ed  all'immissione in commercio dei
presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1451/2007 della Commissione del 4
dicembre  2007,  concernente  la seconda fase del programma di lavoro
decennale  di  cui  all'art. 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE
del  Parlamento  europeo  e del Consiglio relativa all'immissione sul
mercato dei biocidi;
  Visto   in   particolare   all'art.  4,  paragrafo  2,  del  citato
regolamento,  recante  disposizioni sulla non iscrizione dei principi
attivi,  che prevede che i biocidi contenenti principi attivi oggetto
di  una  decisione  di  non  iscrizione  nell'allegato  I  o IA della
direttiva  98/8/CE  per  alcuni  o  per  tutti  i  tipi  di  prodotti
notificati,  non  debbano piu' essere immessi in commercio per i tipi
di  prodotti  in  questione quando e' trascorso un periodo di 12 mesi
dalla  data  di pubblicazione di tale misura, a meno che detta misura
non disponga altrimenti;
  Vista  la decisione della Commissione europea n. 2008/809/CE del 14
ottobre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
il  24  ottobre  2008,  concernente  la non iscrizione di determinate
sostanze  negli  allegati  I,  IA  o  IB  della direttiva 98/8/CE del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  relativa  all'immissione sul
mercato  di  biocidi,  dovuta  al  fatto  che per alcune combinazioni
sostanze/tipi  di prodotto incluse nel programma di revisione tutti i
partecipanti  si  sono  ritirati,  oppure  lo  Stato membro designato
relatore  per la valutazione non ha ricevuto alcun fascicolo completo
entro  i  termini  di  cui all'art. 9 e all'art. 12, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 1451/2007;
  Considerato   che,  in  attuazione  della  citata  decisione  della
Commissione,   gli   Stati   membri   non   possono  piu'  rilasciare
autorizzazioni  all'immissione  in commercio ai sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  392/1998  per i prodotti coinvolti
dalla decisione medesima;
  Ritenuto   di  dover  attuare  la  suddetta  decisione  comunitaria
revocando le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici interessati
dalla decisione medesima;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  Le  sostanze  ed  i tipi di prodotto riportati nell'allegato al
presente  decreto  non  sono  inclusi negli allegati I, IA o IB della
direttiva 98/8/CE.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente decreto si applicano ai
prodotti  che  rientrano nelle definizioni dei 23 tipi di prodotti di
cui  all'allegato IV del decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n.
174.