IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Vista  la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'art. 7,
comma  4-bis lettera e), introdotto dall'art. 23 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 4, comma 4, ,
nonche' gli artt. 47-bis, 47-ter e 47-quater, introdotti dall'art. 11
del   decreto-legge   12   giugno   2001,  n.  217,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.
244  (legge  finanziaria 2008), con la quale e' stato disposto che, a
decorrere  dal  Governo  successivo  a  quello in carica alla data di
entrata  in  vigore  della medesima legge, il numero dei Ministeri e'
stabilito  dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  300,  nel  suo  testo  originario,  con  abrogazione delle
successive  leggi  modificative,  tra  cui il decreto-legge 12 giugno
2001,  n.  217,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2001, n. 317, istitutivo del Ministero della salute;
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni
urgenti  per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell'art.  1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, n.
138,  con  il quale sono state dettate disposizioni per l'adeguamento
delle  strutture  di  Governo  in  applicazione della citata legge n.
244/2007;
  Visto  in  particolare  l'art.  1,  comma  20, del decreto legge n.
85/2008  in menzione, a norma del quale, fino alla data di entrata in
vigore  dei  decreti di riorganizzazione, per i Ministeri interessati
dagli accorpamenti restano in vigore transitoriamente i provvedimenti
organizzativi vigenti;
  Visto  il decreto del Presidente della repubblica 28 marzo 2003, n.
129,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del  6  giugno  2003,  n.  129,  recante  norme di organizzazione del
Ministero della salute;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute 12 settembre 2003,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4
novembre 2003, n. 256, come modificato dal decreto del Ministro della
salute  23  giugno  2004,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  del  17  agosto  2004, n. 192 e dal decreto del
Ministro  della  salute  del 14 dicembre 2006, con il quale, ai sensi
delle richiamate disposizioni legislative, sono stati individuati gli
uffici dirigenziali del Ministero della salute;
  Visto  il  decreto-legge  1°  ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  30  novembre  2005,  n.  244,  ed  in
particolare l'art. 1, comma 3;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22
maggio  2006,  n.  117,  di modifica del decreto del Presidente della
Repubblica   28  marzo  2003,  n.  129  in  conformita'  alle  citate
disposizioni di cui al decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202;
  Visto  l'art.  1,  comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
concernente  la  realizzazione  del  Sistema  nazionale di verifica e
controllo sull'assistenza sanitaria (Si Ve As);
  Visto  il  decreto  ministeriale  17  giugno 2006, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 16 agosto 2006, n.
189,  concernente  l'istituzione  del  predetto  Sistema nazionale di
verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (Si Ve As);
  Visto  l'art. 1, lett. a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 185,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 maggio 2004, n. 138,
con   il  quale  e'  stato  istituito  il  Centro  nazionale  per  la
prevenzione e il controllo delle malattie (CCM);
  Visto  il  decreto  ministeriale  1°  luglio 2004, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana del 9 agosto 2004, n.
185,  concernente l'organizzazione del citato Centro nazionale per la
prevenzione e il controllo delle malattie (CCM);
  Visto  il  Contratto  collettivo  nazionale di lavoro del personale
dirigente  dell'Area  I per il quadriennio 2002-2005, sottoscritto il
21 aprile 2006, ed in particolare l'art. 80;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  della  salute  8  aprile  2008,
registrato  dalla  Corte dei conti al Reg. 4, foglio 309, il 2 luglio
2008;
  Vista   la   nota   del  Dipartimento  della  prevenzione  e  della
comunicazione  -  Direzione  generale  della  prevenzione sanitaria -
Ufficio  di  sanita'  marittima  ed aerea di Napoli dell'ex Ministero
della  salute  prot.  n.  15479E477 del 4 dicembre 2008, con la quale
sono  state  rappresentate  le  esigenze  dell'Ufficio in ordine alle
funzioni  di sanita' transfrontaliera sui mezzi di trasporto, persone
e merci in arrivo presso l'Aeroporto di Napoli Capodichino;
  Vista   la   nota   del  Dipartimento  della  prevenzione  e  della
comunicazione   -  Direzione  generale  della  prevenzione  sanitaria
dell'ex  Ministero  della  salute prot. n. DGPREV.III/P/C.1.b.c/54753
del  19  dicembre  2008,  con  cui,  nel  fare una ricognizione delle
esigenze  connesse  all'attivita'  di  profilassi  internazionale, e'
stata  segnalata  l'esigenza  di  dotare  alcuni uffici di sanita' di
autonome Unita' territoriali dipendenti;
  Considerato    che,    in    relazione    all'andamento   crescente
dell'attivita',  al  numero  ed alla tipologia dei voli in arrivo, in
coerenza   con  la  normativa  internazionale  in  materia,  si  pone
l'esigenza  di rafforzare da subito - mediante una maggiore autonomia
operativa  di  alcuni  presidi  -  l'attivita'  di  verifica  per  la
prevenzione  e  protezione  contro  il  rischio di malattie infettive
nella   sorveglianza   sanitaria  transfrontaliera  e  nel  controllo
sanitario  sui  materiali  e sulle merci destinati al consumo umano o
che  possano  rappresentare  un  rischio per la salute e la sicurezza
delle persone;
  Tenuto  conto  di quanto emerso nel corso della Conferenza dei Capi
dipartimento  e  Direttori generali del 17 dicembre 2008, nell'ambito
della   quale   si   e'   convenuto   di   procedere   immediatamente
all'istituzione  delle unita' territoriali di Bergamo Orio al Serio e
di   Napoli  Capodichino,  rinviando  al  momento  dell'adozione  del
provvedimento  di riordino complessivo del Ministero l'individuazione
di ulteriori unita' territoriali;
  Visto  il  Regolamento sanitario Internazionale 2005, in vigore dal
15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanita' pubblica in
ambito transfrontaliero;
  Ravvisata  l'opportunita'  di  apportare le necessarie modifiche al
citato  decreto ministeriale 12 settembre 2003 e successive modifiche
ed   integrazioni   mediante   la   istituzione  delle  nuove  Unita'
territoriali  afferenti  all'Ufficio di Sanita' Marittima ed Aerea di
Milano-Malpensa e di Napoli;
  Considerata  la necessita' di adeguare con urgenza il contenuto del
citato  decreto  ministeriale  dell'8  aprile  2008,  assicurando  la
corrispondenza  degli  incarichi  di struttura semplice periferica al
nuovo assetto organizzativo, fermo rimanendo il processo di revisione
complessiva del medesimo, attualmente in atto;
  Ritenuto  di  dover  assicurare l'invarianza di spesa relativamente
alle  nuove  due  strutture  semplici  periferiche di Bergamo Orio al
Serio   e  di  Capodichino,  rendendo  contestualmente  indisponibili
altrettanti incarichi di alta specializzazione ispettiva, di verifica
e  controllo,  presso  gli  Uffici di sanita' di Milano-Malpensa e di
Napoli,  nonche' un incarico di natura professionale presso l'Ufficio
veterinario di Torino;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 di
nomina  dei  Sottosegretari  di  Stato al lavoro, alla salute ed alle
politiche sociali;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  Per  le  motivazioni in premessa, sono istituite le seguenti unita'
territoriali:
   1)  nell'ambito  dell'Ufficio  di  sanita'  marittima,  aerea e di
frontiera  di Milano - Malpensa e' istituita l'unita' territoriale di
Bergamo presso l'aeroporto di Orio al Serio;
   2)  nell'ambito  dell'Ufficio  di  sanita'  marittima,  aerea e di
frontiera   di   Napoli   e'   istituita   l'unita'  territoriale  di
Napoli-Capodichino.
  Conseguentemente,  all'art. 9 del decreto del Ministro della salute
12  settembre  2003, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   al  n.  1) del comma 2, tra le parole «Milano-Malpensa» e «Torino;
», sono aggiunte le parole «Bergamo - Orio al Serio»;
   al  n.  8)  del  comma 2, tra le parole «Napoli» e «Salerno», sono
aggiunte le parole «Napoli - Capodichino».