IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto-legge  29 novembre 2008, n. 185, converfito, con
modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio 2009, n. 2, recante «Misure
urgenti  per  il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
per   ridisegnare   in   funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
nazionale», (di seguito decreto-legge n. 185/2008) e, in particolare,
l'art.  9,  comma 3 il quale stabilisce che «Con decreto del Ministro
dell'economia  e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  stabilite  le
modalita'  per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e
della  SACE  s.p.a.  nella  prestazione  di  garanzie  finalizzate ad
agevolare  la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e
servizi  nei confronti delle amministrazioni pubbliche, con priorita'
per  le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione
dell'ammontare del credito originario»;
  Visto  il  decreto-legge  10  febbraio  2009, n. 5, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  9  aprile  2009, n. 33, recante «Misure
urgenti  a  sostegno  dei  settori industriali in crisi», (di seguito
decreto-legge  n.  5/2009)  e,  in  particolare, l'art. 6, comma 1 il
quale  prevede che «Con il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze  di  cui  all'art.  9, comma 3, del decreto-legge 29 novembre
2008,  n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009,   n.   2,  sono  stabilite  anche  le  modalita'  per  favorire
l'intervento della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie volte ad
agevolare  la  concessione  di  finanziamenti  per  l'acquisto  degli
autoveicoli,  dei  motoveicoli  e  dei  veicoli  commerciali  di  cui
all'art. 1» (comma 1);
  Visto  il  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  24 novembre 2003, n. 326, relativo alla
trasformazione  di  SACE  in  societa'  per  azioni  e in particolare
l'articolo   6,   comma  9,  il  quale  stabilisce  che  gli  impegni
assicurativi  della SACE S.p.A. sono garantiti dallo Stato nei limiti
indicati  dalla  legge  di  approvazione  del  bilancio  dello  Stato
distintamente  per  le  garanzie  di  durata  inferiore e superiore a
ventiquattro mesi;
  Vista  la  legge  22  dicembre  2008,  n.  204, di approvazione del
bilancio  di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e del
bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2009-2011, e in particolare
l'art.  2,  commi  4  e  5,  i  quali  fissano i limiti degli impegni
assumibili dalla SACE S.p.A. con la garanzia dello Stato;
  Visto  l'accordo  quadro  siglato  tra il Ministero dell'Economia e
delle  Finanze  e  l'Associazione  Bancaria Italiana in data 25 marzo
2009,  ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge n. 185/2008 convertito
con  modificazioni dalla legge n. 2/2009 che prevede tra l'altro, che
le banche individuino idonee modalita' per garantire adeguati livelli
di  liquidita'  ai  creditori  della  pubblica amministrazione per la
fornitura di beni e servizi;
  Considerata  la  necessita',  nell'attuale  fase  congiunturale, di
favorire,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  9, comma 3 del
decreto-legge n. 185/2008, il finanziamento dell'attivita' economica,
garantendo  liquidita' alle imprese che vantano crediti nei confronti
di amministrazioni pubbliche per la fornitura di beni e servizi;
  Considerata altresi' la necessita' di sostenere, ai sensi e per gli
effetti  dell'art.  6,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  5/2009, il
finanziamento  per  l'acquisto  di autoveicoli, motoveicoli e veicoli
commerciali ecologici;
  Considerato  che  occorre  al contempo assicurare il pieno supporto
alle  attivita'  di  esportazione delle imprese italiane nell'attuale
fase di contrazione del commercio internazionale;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  Al  fine  di  agevolare  la  riscossione  dei  crediti  vantati dai
fornitori  di  beni  e  servizi  nei  confronti delle amministrazioni
pubbliche, SACE S.p.A., a condizioni di mercato, puo':
   a)  assicurare  e  garantire  i  rischi  connessi  a finanziamenti
accordati  da  banche  o intermediari finanziari autorizzati ai sensi
del  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n. 385, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  in  relazione a crediti vantati nei
confronti delle amministrazioni pubbliche;
   b) riassicurare e co-assicurare le polizze assicurative rilasciate
da  imprese  di  assicurazione, autorizzate all'esercizio del ramo di
cui  all'art.  2, comma 3, n. 14, del decreto legislativo 7 settembre
2005,  n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, a copertura
del  rischio di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti
delle pubbliche amministrazioni nei termini indicati nelle condizioni
di polizza.