IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto-legge  29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio 2009, n. 2, recante «Misure
urgenti  per  il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
per   ridisegnare   in   funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
nazionale», (di seguito decreto-legge n. 185/2008);
  Visto,   in   particolare,   l'art.  9,  comma  3-bis,  del  citato
decreto-legge  n.  185/2008,  che  prevede  quanto segue: «Per l'anno
2009,  su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni,
forniture  e  appalti, le regioni e gli enti locali, nel rispetto dei
limiti  di  cui  agli  articoli  77-bis e 77-ter del decreto-legge 25
giugno  2008,  n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto  2008,  n. 133, possono certificare, entro il termine di venti
giorni  dalla  data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito
sia  certo,  liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore
la  cessione  pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari
riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei
confronti   del   debitore   ceduto,   a   far  data  dalla  predetta
certificazione,  che puo' essere a tal fine rilasciata anche nel caso
in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di
entrata  in  vigore  della  legge di conversione del presente decreto
esclusa  [escluda]  la  cedibilita' del credito medesimo. Con decreto
del  Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  sono  disciplinate le modalita' di attuazione del
presente comma»;
  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante  nuove  norme  in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
  Visto  il  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112, convertito dalla
legge  6  agosto  2008,  n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo
sviluppo   economico,   la  semplificazione,  la  competitivita',  la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»,
ed  in  particolare  gli arti 77-bis e 77-ter concernenti il Patto di
stabilita' interno per enti locali e regioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  28  marzo  2000,  n.  76,  recante
«Principi  fondamentali  e  norme  di  coordinamento  in  materia  di
bilancio  e di contabilita' delle regioni, in attuazione dell'art. 1,
comma  4,  della  legge 25 giugno 1999, n. 208, ed in particolare gli
artt. 18 e 19 concernenti, rispettivamente, gli impegni di spesa e il
pagamento delle spese delle Regioni;
  Visto  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo
Unico degli Enti locali e, in particolare:
   gli  articoli  182-185  che  individuano e disciplinano le fasi di
gestione della spesa degli enti locali;
   l'art.  191,  concernente  regole  per  l'assunzione  di impegni e
l'effettuazione  di  spese  che  prevede,  tra l'altro, che «gli enti
locali  possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile
registrato  sul  competente  intervento  o  capitolo  del bilancio di
previsione e l'attestazione della copertura finanziaria»;
  Visto   il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  recante
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale  dello Stato e, in particolare, gli artt. 69 e 70 in materia
di cessione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione;
  Visto  il  regio  decreto  23  maggio  1924, n. 827, concernente il
regolamento   per   l'amministrazione   del   patrimonio   e  per  la
contabilita' generale dello Stato;
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni  concernente  la riforma di alcune norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio;
  Visto  il  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  ed, in
particolare, l'art. 117 concernente la cessione dei crediti derivanti
da contratti di servizi, forniture e lavori;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000,  n.  445  con  il  quale  e' stato emanato il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (testo A);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602,  recante le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito  e,  in particolare, l'art. 48-bis, concernente «Disposizioni
su pagamenti delle pubbliche amministrazioni»;
  Considerato  che ai fini della definizione di credito certificabile
occorre fare riferimento:
   all'impegno   di  spesa  che,  sorto  a  seguito  di  obbligazione
giuridicamente   perfezionata,  determina  la  somma  da  pagare,  il
soggetto  creditore,  la  ragione  del  credito e costituisce vincolo
sulle  previsioni  di  bilancio, nell'ambito della disponibilita' del
pertinente capitolo di spesa;
   alla   liquidazione   che   costituisce  la  successiva  fase  del
procedimento  di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai
titoli  atti  a  comprovare  il  diritto  acquisito del creditore, si
determina   la   somma   certa   e   liquida  da  pagare  nei  limiti
dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto;
  Dovendosi  procedere  alla disciplina delle modalita' di attuazione
del  citato  art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n.  185,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n.  2,  in  modo  da assicurare liquidita' alle imprese che risultano
titolari  di crediti riconosciuti o certificati dalle amministrazioni
pubbliche debitrici;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  I  titolari  di  crediti  non  prescritti,  certi,  liquidi  ed
esigibili,  maturati  nei confronti delle regioni e degli enti locali
per  somministrazioni, forniture e appalti, possono presentare, entro
il   31  dicembre  2009,  all'amministrazione  debitrice  istanza  di
certificazione  del credito, redatta utilizzando il modello «Allegato
1»  al  presente decreto, ai fini della cessione del medesimo credito
pro  soluto  a  banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi
del  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n. 385, e successive
modificazioni ed integrazioni.
  2.  Il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dell'amministrazione
debitrice,  nel  termine  di  20 giorni dalla ricezione dell'istanza,
riscontrati  gli  atti  d'ufficio,  puo'  certificare, utilizzando il
modello  «Allegato  2»  al presente decreto, che il credito e' certo,
liquido   ed   esigibile,  ovvero  puo'  rilevare  1'insussistenza  o
l'inesigibilita'   dei   crediti,  dandone  tempestiva  comunicazione
all'interessato.  Le  regioni e gli enti locali assoggettati al patto
di stabilita' interno devono indicare nella certificazione il periodo
temporale  entro  il  quale procederanno al pagamento in favore delle
banche  e degli intermediari finanziari dell'importo certificato e le
relative modalita', nel rispetto dei limiti consentiti dagli articoli
77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  3.  Prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo
superiore   a   diecimila   euro,  il  responsabile  dell'Ufficio  di
Ragioneria   dell'amministrazione  debitrice  procede  alla  verifica
prescritta   dall'art.   48-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   29   settembre   1973,  n.  602,  secondo  le  modalita'
disciplinate  dal  regolamento di attuazione adottato con decreto del
Ministro  dell'Economia  e  delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40. Nel
caso  di  accertata  inadempienza all'obbligo di versamento derivante
dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento, la certificazione
potra' essere resa al netto delle somme ancora dovute.
  4.  Nel  caso  di esposizione debitoria del creditore nei confronti
dell'amministrazione debitrice, il credito puo' essere certificato, e
conseguentemente  ceduto,  al  netto della compensazione tra debiti e
crediti    del    privato,   opponibile   esclusivamente   da   parte
dell'amministrazione debitrice.
  5.   La   certificazione  del  credito  costituisce  idoneo  titolo
giuridico  ai fini della cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 70,
comma 3, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
  6.  La  cessione  del  credito  avviene  nel  rispetto  delle forme
previste  dall'art.  117  del  decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
  Il presente decreto sara' inviato ai competenti Organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
   Roma, 19 maggio 2009

                                               Il Ministro : Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2009
Ufficio  controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3
   Economia e finanze, foglio n. 221