IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1977 e
successive   modifiche,   con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la
denominazione  di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o
«Garda  Bresciano»  ed e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione;
  Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela vini Doc «Garda
Classico»,  «Garda  Bresciano» e «San Martino della Battaglia» intesa
ad  ottenere la modifica degli articoli 4, 5, e 9 del disciplinare di
produzione  dei  vini a denominazione di origine controllata «Riviera
del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano»;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dalla regione Lombardia, in
merito  alle  modifiche  proposte  dal  Consorzio  sopra indicato, al
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano»;
  Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta di
modifica  del  disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano»
pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 87 del 15
aprile 2009;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
relative al parere e alla proposta sopra citati;
  Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica del disciplinare
di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
«Riviera  del  Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» in conformita' ai
pareri ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;
  Ritenuto  inoltre,  di  dover  provvedere  d'ufficio  ,  cosi' come
richiesto  dal  Comitato  vini,  alla integrazione dell'art. 6 con la
descrizione  piu'  dettagliata delle caratteristiche al consumo delle
tipologie «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» novello e
«Riviera  del  Garda  Bresciano»  o «Garda Bresciano» rose' o rosato,
gia' contemplate nel vigente disciplinare;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  Il  disciplinare  di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata   «Riviera  del  Garda  Bresciano»  o  «Garda  Bresciano»
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1977
e successive modifiche, e' modificato come di seguito specificato nel
testo  annesso  al  presente  decreto, le cui disposizioni entrano in
vigore a partire dalla vendemmia 2009.