IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1977 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela vini Doc «Garda Classico», «Garda Bresciano» e «San Martino della Battaglia» intesa ad ottenere la modifica degli articoli 4, 5, e 9 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano»; Visto il parere favorevole espresso dalla regione Lombardia, in merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra indicato, al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano»; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 87 del 15 aprile 2009; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati; Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» in conformita' ai pareri ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; Ritenuto inoltre, di dover provvedere d'ufficio , cosi' come richiesto dal Comitato vini, alla integrazione dell'art. 6 con la descrizione piu' dettagliata delle caratteristiche al consumo delle tipologie «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» novello e «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» rose' o rosato, gia' contemplate nel vigente disciplinare; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1977 e successive modifiche, e' modificato come di seguito specificato nel testo annesso al presente decreto, le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2009.