IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1996 e successive
modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di
origine controllata "Garda" ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela Vini Doc «Garda
Classico», «Garda Bresciano» e «San Martino della Battaglia» intesa
ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata "Garda";
Visto il parere favorevole espresso dalle regioni Lombardia e
Veneto in merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra
indicato, al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata "Garda";
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta di
modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata "Garda" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 90 del 18 aprile 2009;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
relative al parere e alla proposta sopra citati;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica del disciplinare
di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda"
in conformita' ai pareri ed alla proposta formulata dal sopra citato
Comitato;
Decreta:
Art. 1.
Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Garda" approvato con decreto ministeriale 8 ottobre 1996
e successive modifiche, e' modificato come specificato nel testo
annesso al presente decreto, le cui disposizioni entrano in vigore a
partire dalla vendemmia 2009.