IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
                         DEI DATI PERSONALI

  Nella  riunione  odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente,  del  dott.  Giuseppe  Chiaravalloti, vicepresidente, del
dott.  Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del
dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;
  Visto  il  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati personali
(decreto  legislativo 30  giugno  2003, n. 196, di seguito, «Codice»)
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174
del 29 luglio 2003;
  Vista la documentazione in atti;
  Viste  le  osservazioni  formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
  Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
                              Premesso

1. Considerazioni preliminari e attivita' istruttoria.
  L'Autorita' ha effettuato una serie di attivita' istruttorie, anche
di  carattere  ispettivo,  al  fine  di  realizzare  un  monitoraggio
sull'attivita'  svolta  dai  fornitori  di  servizi  di comunicazione
elettronica  accessibili  al  pubblico  (di seguito «fornitori»), con
l'intento  di  acquisire  informazioni  relative  alle  modalita' che
ciascun  fornitore  adotta  per  svolgere attivita' di «profilazione»
della  totalita'  dei  propri clienti (c.d. «base clienti»), anche in
relazione  alla  possibilita'  di  classificare  gli  interessati  in
determinate categorie omogenee (cd. cluster).
  I  fornitori  in  questione, sono quelli che mettono a disposizione
del  pubblico  servizi di comunicazione elettronica su reti pubbliche
di  comunicazione  dove  per  «servizi  di comunicazione elettronica»
devono    intendersi    quelli    consistenti,    esclusivamente    o
prevalentemente,   «nella   trasmissione   di   segnali  su  reti  di
comunicazioni  elettroniche»  (art.  4,  comma 2, lett. d) ed e), del
Codice).
  Dall'esame  delle  risultanze istruttorie e' emerso che i fornitori
effettuano  attivita'  di profilazione utilizzando dati personali che
vengono  anche aggregati secondo parametri predefiniti individuati da
ciascun  titolare  di  volta  in  volta,  a  seconda  delle  esigenze
aziendali.  Tali  dati  possono comprendere informazioni personali di
tipo  variegato,  tra  cui  dati  di  carattere  contrattuale  e dati
relativi  ai  consumi  effettuati,  dai  quali  e' possibile desumere
indicazioni  ulteriori  riferibili a ciascun interessato (ad esempio,
fascia di consumo, livello di spesa sostenuto ad intervalli regolari,
servizi attivi su ciascuna utenza).
  La  circostanza  che un fornitore possa disporre e trattare, seppur
su base aggregata, tali tipologie di dati, comporta la disponibilita'
di  un patrimonio informativo che va ben al di la' delle informazioni
considerate   singolarmente   e   relative   a  ciascun  interessato.
Attraverso  il confronto e l'utilizzo dei dati dei propri clienti, e'
possibile,   infatti,   che   il  fornitore  acquisisca  informazioni
concernenti  il  singolo utente o derivanti proprio dall'aggregazione
dei dati e dalla loro catalogazione in cluster, al fine di monitorare
l'andamento  economico della societa' o, eventualmente, in un secondo
momento, anche di progettare e realizzare campagne di marketing sulla
base delle analisi effettuate.
2. Ambito oggettivo del provvedimento.
  La  profilazione  costituisce  una  delle  attivita' prevalenti dei
fornitori,   e,   dunque,   rientra   nell'attivita'   strutturale  e
sostanziale  di  tali  soggetti  (infatti, a partire dalle risultanze
degli  esami  di  business intelligence che ad essa sono naturalmente
collegate,  essi sono in grado di implementare la progettazione della
propria struttura e dei servizi offerti).
  I  dati, che siano «anonimi» ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera
n)   del   Codice   esulano   dall'ambito   oggettivo   del  presente
provvedimento.
  L'attivita'   di   profilazione   puo'  concernere  dati  personali
«individuali»   o   dati  personali  «aggregati»  derivanti  da  dati
personali  individuali  dettagliati  (ad  esempio,  anagrafici  e  di
traffico).
  Il  presente  provvedimento,  pertanto,  riguarda le ipotesi in cui
l'attivita'   di   profilazione   abbia  ad  oggetto  dati  personali
individuali  e  dati  personali aggregati derivanti da dati personali
individuali dettagliati.
  Come  si  dira'  di  seguito, l'attivita' di profilazione che ha ad
oggetto  dati personali individuali, e' consentita solo se, in base a
quanto stabilito dall'art. 23 del Codice, il titolare sia in grado di
documentare  per  iscritto  un consenso informato, libero e specifico
manifestato   dall'interessato  per  tale  finalita'.  Tale  consenso
ricomprende,  ovviamente,  anche  il  trattamento  di  dati personali
aggregati.
  Nell'eventualita'  in  cui il fornitore intenda, invece, utilizzare
per la profilazione dati personali aggregati, per i quali non risulti
acquisito   il  consenso  degli  interessati,  sara'  necessario  che
presenti  al Garante una richiesta di verifica preliminare, in quanto
il  trattamento  presenta  rischi  specifici  per  l'interessato,  in
relazione  alla  natura  dei  dati o alle modalita' del trattamento o
agli effetti che il trattamento puo' determinare.
  Solo  in  quella  sede,  infatti,  sara' possibile valutare, tra le
altre  condizioni, se sia possibile autorizzare il trattamento avente
ad   oggetto   tali   dati,  anche  in  assenza  del  consenso  degli
interessati, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. g) del Codice.
  Il  presente  provvedimento  non incide sulla disciplina, che resta
immutata, di cui all'art. 123 del Codice, relativa alla conservazione
dei  dati  per  finalita'  di  fatturazione  e  quella concernente la
conservazione   e   sicurezza  dei  dati  di  traffico  telefonico  e
telematico,  per  l'accertamento  e  repressione  dei reati, prevista
dall'art.  132  del Codice, dal decreto legislativo n. 109 del 2008 e
dal  provvedimento di carattere generale adottato da questa Autorita'
in data 17 gennaio 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5
febbraio  2008  e  poi  aggiornato con il provvedimento del 24 luglio
2008,  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  n. 189 del 13 agosto 2008
(entrambi in www.garanteprivacy.it, docc. web nn. 1482111 e 1538224).
3. La profilazione con dati personali «individuali»: consenso.
  In  ossequio  ai  principi  di  necessita' (art. 3 del Codice) e di
proporzionalita' nel trattamento (art. 11 del Codice), l'attivita' di
profilazione   dovrebbe   essere   svolta   utilizzando   solo   dati
strettamente  necessari  al  perseguimento della finalita' e, in ogni
caso,  trattando solo dati per i quali, sulla base di quanto disposto
dagli  articoli  13 e 23 del Codice, il titolare abbia rilasciato una
idonea informativa e sia in grado di documentare un consenso libero e
specifico dell'interessato.
  Tali  principi  si  applicano  non  solo se la raccolta dei dati e'
specificamente  effettuata  dai  fornitori  per  questa finalita', ma
anche  se  l'attivita' di profilazione viene realizzata mediante dati
inizialmente  raccolti per una diversa finalita', ivi compresa quella
dell'erogazione del servizio.
4. La profilazione con dati personali «aggregati»: prior checking.
  Qualora  la profilazione abbia ad oggetto dati personali aggregati,
occorre  in  primo  luogo osservare che il livello di aggregazione e'
variabile  e dipende dal dettaglio dei parametri stabiliti da ciascun
titolare del trattamento.
  Il  rischio  che  puo' derivare all'interessato da tale trattamento
deriva  dalla  profondita'  del  livello  di aggregazione impostato e
dalle   modalita'   tecniche   con   le  quali  viene  effettuato  il
trattamento.
  I  dati  personali  aggregati  oggetto  di  profilazione  derivano,
infatti,  da dati personali individuali dettagliati, contenuti in una
pluralita'  di  sistemi,  e  tali  restano  nella  disponibilita' del
titolare  del  trattamento,  il  quale  e'  tenuto  a conservarli per
esigenze  gestionali,  finalita'  operative  e tempi diversi, tra cui
anche  quelli  che  la  legge gli impone (ad esempio, per esigenze di
fatturazione,  art. 123 del Codice, o per finalita' di accertamento e
repressione  di  reati,  art. 132 del Codice e decreto legislativo n.
109 del 2008).
  Pur in presenza di tale aggregazione, i dati non sono per cio' solo
qualificabili  anonimi e rientrano nella nozione di «dati personali»,
secondo  la  definizione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del Codice:
la   norma,   infatti,  qualifica  come  «dato  personale»  qualunque
informazione  relativa ad un soggetto, identificato o identificabile,
anche  indirettamente,  mediante  il  riferimento  a  qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
  Pertanto,  nell'eventualita' in cui il fornitore intenda utilizzare
per la profilazione dati personali aggregati, per i quali non risulti
acquisito   il  consenso  degli  interessati,  sara'  necessario  che
presenti al Garante una richiesta di verifica preliminare.
  Tale  richiesta  dovra'  essere  presentata  in  base  al  disposto
dell'art.  17  del  Codice, elencando nel dettaglio quali trattamenti
intenda  effettuare,  specificando  ciascuna  finalita'  e indicando,
altresi', le tipologie di dati che si intendono utilizzare.
  A  fronte  di  tale  richiesta, il Garante con il provvedimento che
rendera' all'esito della procedura di verifica preliminare:
    a)  verifichera'  la sussistenza dei parametri e delle condizioni
minime individuate con il presente provvedimento;
    b)  prescrivera'  le eventuali altre misure specifiche necessarie
al  fine  di  rendere  il  trattamento conforme alle disposizioni del
Codice;
    c) valutera' se autorizzare i fornitori ad effettuare l'attivita'
di  profilazione, in assenza del consenso degli interessati, ai sensi
dell' art. 24, comma 1, lettera g), del Codice.
  Si  segnala  sin  d'ora  che  il  Garante,  in  sede  di  verifiche
preliminari,  orientera'  le  proprie  valutazioni  anche  in base ai
seguenti parametri e condizioni minime:
   1.  i  dati  personali  oggetto  dell'attivita'  di  profilazione,
ancorche'  possano  derivare  da dati originari dettagliati di cui il
titolare  continua  a  disporre  per finalita' gestionali ed esigenze
operative   previste  anche  per  legge,  siano  esclusivamente  dati
personali aggregati, dai quali, nell'ambito dei sistemi dedicati alla
profilazione,   non   sia   possibile   risalire   immediatamente   a
informazioni dettagliate relative a singoli interessati;
   2.  i  dati  personali  aggregati  oggetto  di  profilazione siano
contenuti   in   uno  o  piu'  sistemi  appositamente  dedicati  alla
profilazione,  funzionalmente  separati  dai  sistemi  originari  che
costituiscono  la  fonte  del dato aggregato e da ulteriori eventuali
sistemi  utilizzati  dal  titolare  per  altre  finalita' (ad esempio
marketing);
   3.   i   dati   personali   aggregati  oggetto  dell'attivita'  di
profilazione, sia quando si riferiscano ad un interessato, sia quando
si  riferiscano ad una pluralita' di interessati, siano sottoposti ad
un  processo  in  grado di impedire l'immediata identificabilita' dei
singoli interessati;
   4.   gli  incaricati  che  svolgono  l'attivita'  di  profilazione
dispongano  di  un  profilo  di  autenticazione limitato e diverso da
quello  di  coloro  che svolgono eventuali ulteriori attivita', anche
successive alla profilazione;
   5.  i  dati personali oggetto dell'attivita' di profilazione siano
conservati  per un periodo di tempo limitato, decorso il quale devono
essere cancellati.
5. Ulteriori obblighi.
  Tranne che per gli aspetti disciplinati dal presente provvedimento,
restano fermi, in capo ai fornitori, taluni obblighi.
  In  particolare,  il fornitore che intenda procedere al trattamento
di  dati  personali  («individuali»  o  «aggregati») per finalita' di
profilazione  e' tenuto, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. d) del
Codice  a  notificare, in ogni caso, al Garante tale trattamento, con
le modalita' indicate all'art. 38 del Codice.
  Inoltre  il  titolare  e'  in  ogni caso tenuto a rendere, ai sensi
dell'art.  13 del Codice, l'informativa agli interessati in relazione
alle  finalita' perseguite e ai diritti riconosciuti agli interessati
dall'art. 7 del Codice.
6. Sanzioni.
  E'  utile  rammentare  che la mancata osservanza delle disposizioni
richiamate  nonche'  delle  prescrizioni  impartite  puo'  comportare
l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 161, 162, commi
2-bis e 2-ter, 163 e 164-bis, commi 2, 3 e 4 del Codice (disposizioni
introdotte  o  modificate  dalla  legge  27  febbraio  2009, n. 14 di
conversione,  con  modificazioni,  del  decreto  legge  n. 207 del 30
dicembre 2008).
  L'art.  161  sanziona la mancata o inidonea informativa, stabilendo
che la violazione delle disposizioni di cui all'art. 13, nel quale e'
indicato  che  le  informazioni  da  rendere  all'interessato  devono
includere  anche  le  finalita'  per  cui  i  dati sono trattati, ivi
inclusa la profilazione, e' punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro.
  L'art.  163 sanziona l'omessa o incompleta notificazione prevedendo
che  chiunque,  essendovi  tenuto,  non provvede tempestivamente alla
notificazione  ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa
notizie  incomplete,  e'  punito  con  la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro.
  L'art.  162, comma 2-bis prevede che in caso di trattamento di dati
personali   effettuato  in  violazione  delle  disposizioni  indicate
nell'art.  167,  il  quale,  al comma 2, comprende anche l'art. 17 e'
applicata  in  sede  amministrativa,  in  ogni  caso, la sanzione del
pagamento  di  una  somma  da  ventimila  euro a centoventimila euro.
Inoltre,  il comma 2 ter del medesimo articolo stabilisce che in caso
di   inosservanza   dei   provvedimenti  di  prescrizione  di  misure
necessarie  di cui all'art. 154, comma 1, lettera c), e' applicata in
sede  amministrativa,  in ogni caso, la sanzione del pagamento di una
somma da trentamila euro a centottantamila euro.
  L'art.  164-bis,  comma  2, stabilisce, infine, che in caso di piu'
violazioni  di  un'unica o di piu' disposizioni relative a violazioni
amministrative,  commesse  anche  in  tempi  diversi,  in relazione a
banche  di  dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la
sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma da cinquantamila
euro   a   trecentomila   euro:  nei  casi  di  maggiore  gravita'  o
considerando   le  condizioni  economiche  del  contravventore,  tale
sanzione puo' essere aumentata (commi 3 e 4 del medesimo articolo).
                   Tutto cio' premesso il garante

fermo   restando,   per  i  fornitori  che  intendano  effettuare  un
trattamento  di  dati  personali,  anche  in  forma  «aggregata», per
finalita'  di  profilazione, l'obbligo di rendere, ai sensi dell'art.
13  del  Codice,  l'informativa  agli  interessati  in relazione alle
finalita'  perseguite  e  ai  diritti  riconosciuti  agli interessati
dall'art.  7  del  Codice,  nonche' l'obbligo di notificare, ai sensi
dell'art.  37,  comma  1,  lett.  d)  del  Codice,  al  Garante  tale
trattamento, con le modalita' indicate all'art. 38 del Codice,
                              Prescrive

ai  sensi  degli  articoli  143,  comma  1, lettera b), 154, comma 1,
lettera c) del Codice:
   A)   ai   fornitori   di   servizi  di  comunicazione  elettronica
accessibili   al   pubblico   che  intendano  svolgere  attivita'  di
profilazione (anche in assenza di uno specifico consenso) utilizzando
dati  personali  «aggregati», di formulare all'Autorita', mediante la
procedura prevista dall'art. 17 del Codice, una richiesta di verifica
preliminare  con  la quale siano specificati in maniera dettagliata i
trattamenti che si intendono effettuare, indicando ciascuna finalita'
e le tipologie di dati che si intendono utilizzare;
   B)   ai   fornitori   di   servizi  di  comunicazione  elettronica
accessibili  al  pubblico  che,  allo  stato,  svolgono  attivita' di
profilazione,  in assenza di uno specifico consenso, utilizzando dati
personali   «aggregati»,   di  formulare  la  richiesta  di  verifica
preliminare di cui alla lettera A) entro il 30 settembre 2009.
  Si  dispone  la trasmissione di copia del presente provvedimento al
Ministero  della  giustizia  - Ufficio pubblicazione leggi e decreti,
per  la  sua  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 25 giugno 2009

                            Il Presidente
                              Pizzetti

                             Il relatore
                              Pizzetti

                       Il segretario generale
                           Patroni Griffi