IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007, e successive modifiche ed integrazioni, recante organizzazione
comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni
prodotti agricoli, in particolare l'articolo 42, l'allegato III -
parte IV e l'allegato V - parti A e B;
Visto il regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione del 10
dicembre 2008, recante modalita' di applicazione relative alle
tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini,
suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime;
Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di
identificazione e registrazione dei bovini e relativo alla
etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni
bovine;
Vista la legge 8 luglio 1997, n. 213, e successive modifiche e
integrazioni, recante norme sanzionatorie in materia di
classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti
comunitari;
Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1996, n. 482, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 1996, con il quale
sono stati attribuiti alle Regioni i compiti di controllo presso gli
stabilimenti di macellazione che sono tenuti a identificare e
classificare le carcasse e mezzene di bovini adulti;
Visto il decreto 8 ottobre 2007, recante attribuzione dei compiti
di controllo sulla classificazione delle carcasse suine agli istituti
INEQ, IPQ e ICQ;
Vista la circolare 26 aprile 1999, n. 5, relativa alla rilevazione
dei prezzi di mercato delle carcasse di bovini adulti;
Vista la circolare 30 giugno 2003, n. 2, recante linee guida per la
rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di suino;
Vista la circolare 22 marzo 2005, n. 11, relativa alle tecniche di
classificazione automatizzate delle carcasse bovine;
Vista la decisione della Commissione europea 2001/468/CE, dell'8
giugno 2001, relativa all'autorizzazione dei metodi di
classificazione delle carcasse di suino in Italia;
Visti i decreti ministeriali 4 maggio 1998, n. 298, e 11 luglio
2002 recanti, rispettivamente, disposizioni per la classificazione
delle carcasse di bovini adulti e di suini;
Considerato che i predetti decreti fanno riferimento a regolamenti
comunitari abrogati e che si rende necessario emanare disposizioni
nazionali aggiornate, in applicazione dei regolamenti comunitari
attualmente vigenti, per assicurare l'uniformita' della
classificazione e della rilevazione dei prezzi delle carcasse bovine
e suine al fine di garantire l'equo compenso dei produttori sulla
base del peso della carcassa a freddo degli animali consegnati al
macello;
Considerato che un giusto apprezzamento del valore della carcassa
dei suini e' conseguito anche con una stima del tenore di carne magra
basata sui criteri oggettivi del peso della carcassa e della
misurazione fisica di una o piu' parti anatomiche della carcassa;
Considerato che in Italia esistono due distinte popolazioni suine,
le cui carni danno luogo a differenti mercati, per cui occorre
utilizzare due equazioni di stima, riferite l'una al suino leggero,
il cui peso carcassa e' compreso tra 70 e 110 kg, e l'altra piu'
adatta alla classificazione del suino pesante, il cui peso carcassa
e' compreso tra i 110,1 e i 155 kg;
Considerato che le imprese che effettuano macellazioni per una
media annua inferiore a 75 bovini e a 200 suini a settimana, possono
ottenere una deroga alla classificazione previa apposita richiesta da
far pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
Considerato che gli obblighi in materia di classificazione non si
applicano alle strutture di macellazione che disossano tutti i bovini
abbattuti;
Considerato che per il settore suino si reputa opportuno, ai sensi
dell'art. 20, comma 2 del regolamento n. 1249/2008, non rendere
obbligatoria la classificazione per le strutture di macellazione che
lavorano esclusivamente suini nati ed ingrassati nei propri
allevamenti e che sezionano la totalita' delle carcasse;
Considerato che le imprese che effettuano la macellazione per conto
terzi, non disponendo di informazioni sui prezzi di acquisto del
bestiame, debbono essere esentati dalla rilevazione e trasmissione
dei prezzi di mercato;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del
29 aprile 2009, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di applicazione
delle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse dei
bovini adulti e dei suini nonche' le relative comunicazioni dei
prezzi di mercato, come previsto dal regolamento (CE) n. 1249/2008.