IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007,  e successive modifiche ed integrazioni, recante organizzazione
comune  dei  mercati  agricoli  e  disposizioni specifiche per taluni
prodotti  agricoli,  in  particolare  l'articolo 42, l'allegato III -
parte IV e l'allegato V - parti A e B;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 1249/2008 della Commissione del 10
dicembre  2008,  recante  modalita'  di  applicazione  relative  alle
tabelle  comunitarie  di  classificazione  delle  carcasse di bovini,
suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime;
  Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio,   del  17  luglio  2000,  che  istituisce  un  sistema  di
identificazione   e   registrazione   dei   bovini  e  relativo  alla
etichettatura  delle  carni  bovine  e  dei  prodotti a base di carni
bovine;
  Vista  la  legge  8  luglio  1997, n. 213, e successive modifiche e
integrazioni,    recante    norme   sanzionatorie   in   materia   di
classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti
comunitari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  6 maggio 1996, n. 482, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 218 del 17 settembre 1996, con il quale
sono  stati attribuiti alle Regioni i compiti di controllo presso gli
stabilimenti  di  macellazione  che  sono  tenuti  a  identificare  e
classificare le carcasse e mezzene di bovini adulti;
  Visto  il  decreto 8 ottobre 2007, recante attribuzione dei compiti
di controllo sulla classificazione delle carcasse suine agli istituti
INEQ, IPQ e ICQ;
  Vista  la circolare 26 aprile 1999, n. 5, relativa alla rilevazione
dei prezzi di mercato delle carcasse di bovini adulti;
  Vista la circolare 30 giugno 2003, n. 2, recante linee guida per la
rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di suino;
  Vista  la circolare 22 marzo 2005, n. 11, relativa alle tecniche di
classificazione automatizzate delle carcasse bovine;
  Vista  la  decisione  della Commissione europea 2001/468/CE, dell'8
giugno    2001,    relativa    all'autorizzazione   dei   metodi   di
classificazione delle carcasse di suino in Italia;
  Visti  i  decreti  ministeriali  4 maggio 1998, n. 298, e 11 luglio
2002  recanti,  rispettivamente,  disposizioni per la classificazione
delle carcasse di bovini adulti e di suini;
  Considerato  che i predetti decreti fanno riferimento a regolamenti
comunitari  abrogati  e  che si rende necessario emanare disposizioni
nazionali  aggiornate,  in  applicazione  dei  regolamenti comunitari
attualmente    vigenti,    per    assicurare    l'uniformita'   della
classificazione  e della rilevazione dei prezzi delle carcasse bovine
e  suine  al  fine  di garantire l'equo compenso dei produttori sulla
base  del  peso  della  carcassa a freddo degli animali consegnati al
macello;
  Considerato  che  un giusto apprezzamento del valore della carcassa
dei suini e' conseguito anche con una stima del tenore di carne magra
basata  sui  criteri  oggettivi  del  peso  della  carcassa  e  della
misurazione fisica di una o piu' parti anatomiche della carcassa;
  Considerato  che in Italia esistono due distinte popolazioni suine,
le  cui  carni  danno  luogo  a  differenti  mercati, per cui occorre
utilizzare  due  equazioni di stima, riferite l'una al suino leggero,
il  cui  peso  carcassa  e'  compreso tra 70 e 110 kg, e l'altra piu'
adatta  alla  classificazione del suino pesante, il cui peso carcassa
e' compreso tra i 110,1 e i 155 kg;
  Considerato  che  le  imprese  che  effettuano macellazioni per una
media  annua inferiore a 75 bovini e a 200 suini a settimana, possono
ottenere una deroga alla classificazione previa apposita richiesta da
far  pervenire  al  Ministero  delle  politiche agricole alimentari e
forestali;
  Considerato  che  gli obblighi in materia di classificazione non si
applicano alle strutture di macellazione che disossano tutti i bovini
abbattuti;
  Considerato  che per il settore suino si reputa opportuno, ai sensi
dell'art.  20,  comma  2  del  regolamento  n. 1249/2008, non rendere
obbligatoria  la classificazione per le strutture di macellazione che
lavorano   esclusivamente   suini   nati  ed  ingrassati  nei  propri
allevamenti e che sezionano la totalita' delle carcasse;
  Considerato che le imprese che effettuano la macellazione per conto
terzi,  non  disponendo  di  informazioni  sui prezzi di acquisto del
bestiame,  debbono  essere  esentati dalla rilevazione e trasmissione
dei prezzi di mercato;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del
29   aprile  2009,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
                              Decreta:


                               Art. 1.


                        Campo di applicazione


  1.  Il  presente  decreto  stabilisce  le modalita' di applicazione
delle  tabelle  comunitarie  di  classificazione  delle  carcasse dei
bovini  adulti  e  dei  suini  nonche'  le relative comunicazioni dei
prezzi di mercato, come previsto dal regolamento (CE) n. 1249/2008.