IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE
  Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile 2006, n.152, e successive
modifiche  e,  in particolare, la parte quarta relativa alla gestione
dei rifiuti;
  Visto  il  decreto  legislativo  25  luglio  2005,  n.151,  recante
«Attuazione  delle  direttive  2002/95/CE,  2002/96/CE  e  203/108/CE
relative  alla  riduzione  dell'uso  delle  sostanze pericolose nelle
apparecchiature  elettriche  ed elettroniche nonche' allo smaltimento
dei rifiuti» e successive modifiche;
  Visto  l'articolo  183,  comma  1,  lettera  cc) del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, che prevede che con decreto del Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare, sentita la
Conferenza  unificata  Stato  Regioni,  citta' e autonomie locali sia
data  la  disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti definiti alla
medesima lettera;
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406,
«Regolamento  recante  norme  di  attuazione di direttive dell'Unione
europea,  avente  ad  oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  8 ottobre 1996, e
successive   modifiche,   recante  «Modalita'  di  prestazione  delle
garanzie  finanziarie  a  favore  dello  Stato da parte delle imprese
esercenti attivita' di trasporto rifiuti»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare,  di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico  e  il  Ministro  del'economia  e  delle  finanze,  del  25
settembre   2007,   n.185,   recante   «Istituzione  e  modalita'  di
funzionamento  del  registro  nazionale  dei  soggetti  obbligati  al
finanziamento  dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un
centro  di  coordinamento  per  l'ottimizzazione  delle  attivita' di
competenza  dei  sistemi  collettivi  e  istituzione  del comitato di
indirizzo  sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma
8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'ambiente dell'8 aprile 2008,
pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28
aprile  2008,  recante «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti
urbani  raccolti  in  modo differenziato, come previsto dall'articolo
183,  comma  1,  lettera  cc)  del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n.152, e successive modifiche»;
  Considerato   che   l'articolo  2,  comma  7,  del  citato  decreto
ministeriale  8  aprile  2008  prevede  che i centri di raccolta gia'
operanti  alla  data  della  sua  entrata  in  vigore  sulla  base di
disposizioni  regionali  o  di  enti  locali,  continuino  ad operare
conformandosi  alle  disposizioni previste dal decreto nel termine di
sessanta  giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  della  delibera  del  Comitato nazionale
dell'Albo  gestori  ambientali con la quale sono stabiliti i criteri,
le  modalita' e i termini per la dimostrazione dell'idoneita' tecnica
dei soggetti gestori;
  Vista  la  deliberazione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e del mare - Albo nazionale gestori ambientali - del
29  luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  del  3 settembre 2008, n. 206, recante «Criteri e requisiti
per  l'iscrizione  all'Albo  nella  categoria  1  per  lo svolgimento
dell'attivita'  di  gestione dei centri di raccolta di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8
aprile  2008,  di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera cc),
del   decreto   legislativo  n.152/2006,  e  successive  modifiche  e
integrazioni»;
  Considerato  che la suddetta delibera era stata adottata nelle more
della  registrazione  alla Corte dei Conti del decreto ministeriale 8
aprile 2008 e, pertanto, in totale carenza di potere;
  Vista  la  deliberazione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e del mare - Albo nazionale gestori ambientali - del
25  novembre  2008,  con  la quale il Comitato nazionale dell'Albo ha
ritirato in autotutela la deliberazione del 29 luglio 2008;
  Considerato  che  in data 29 ottobre 2008 la Commissione VIII della
Camera  dei  Deputati  ha  approvato  la risoluzione 7-00064 dell'on.
Alessandri  con  la  quale  si  chiedeva  una proroga dell'entrata in
vigore  di talune disposizioni del decreto ministeriale 8 aprile 2008
al  precipuo  scopo  di  consentire  agli  enti  locali un piu' ampio
margine  temporale per l'adeguamento e la riqualificazione dei centri
di  raccolta  esistenti in armonia con le nuove normative garantendo,
nel  contempo,  la  continuita' dell'essenziale servizio dagli stessi
svolto;
  Ravvisata,  pertanto,  l'opportunita'  di  modificare il piu' volte
citato  decreto ministeriale dell'8 aprile 2008 al fine di stabilire,
tra  l'altro,  un  piu'  ampio lasso temporale per l'adeguamento e la
riqualificazione  dei  centri  di  raccolta  che operano in virtu' di
disposizioni regionali o di enti locali;
  Sentito  il parere della Conferenza unificata Stato Regioni, citta'
e autonomie locali, espresso nella seduta del 25 marzo 2009;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del mare 8 aprile 2008, dopo le
parole  «utenze  domestiche e non domestiche» sono aggiunte le parole
«anche attraverso il gestore del servizio pubblico».
  2.  Nel  titolo  dell'articolo  2  la  parola  «Autorizzazioni»  e'
sostituita dalla parola «Approvazioni».
  3.  Il  comma  1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: «1. La
realizzazione   o   l'adeguamento  dei  centri  di  raccolta  di  cui
all'articolo 1 e' eseguito in conformita' con la normativa vigente in
materia   urbanistica   ed  edilizia  e  il  Comune  territorialmente
competente ne da comunicazione alla Regione e alla Provincia».
  4. Il comma 7 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: «I centri
di  raccolta  di  cui  all'articolo 1 che sono operanti sulla base di
disposizioni  regionali  o di enti locali, continuano ad operare e si
conformano alle disposizioni del presente decreto entro il termine di
sei  mesi  dalla  pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana. Qualora tali impianti siano conformi alle
disposizioni  tecnico-gestionali  previste  dall'Allegato  1,  non e'
necessario   il   rilascio   di   una  nuova  approvazione  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 1».
  5. Il comma 8 dell'articolo 2 e' soppresso.
  6.  L'elenco  di  cui  all'allegato  1, paragrafo 4.2., del decreto
ministeriale  8  aprile 2008 e' integrato dalle seguenti tipologie di
rifiuto:

toner per stampa esauriti diversi |
da quelli di cui alla voce        |
08 03 17* (provenienti da utenze  |
domestiche)                       |      (codice CER 08 03 18)
---------------------------------------------------------------------
imballaggi in materiali compositi |      (codice CER 15 01 05)
---------------------------------------------------------------------
imballaggi in materia tessile     |       (codice CER 15 01 09)
---------------------------------------------------------------------
pneumatici fuori uso (solo se     |
conferiti da utenze domestiche)   |       (codice CER 16.01.03)
---------------------------------------------------------------------
filtri olio                       |      (codice CER 16 01 07*)
---------------------------------------------------------------------
componenti rimossi da             |
apparecchiature fuori uso diversi |
da quelli di cui alla voce        |
16 02 15* (limitatamente ai toner |
e cartucce di stampa provenienti  |
da utenze domestiche)             |       (codice CER 16 02 16)
---------------------------------------------------------------------
gas in contenitori a pressione    |
(limitatamente ad estintori ed    | (codice CER 16 05 04* codice CER
aerosol ad uso domestico)         |            16 05 05)
---------------------------------------------------------------------
miscugli o scorie di cemento,     |
mattoni, mattonelle, ceramiche,   |
diverse da quelle di cui alla voce|
17 01 06* (solo da piccoli        |
interventi di rimozione eseguiti  |
direttamente dal conduttore della |
civile abitazione)                |       (codice CER 17 01 07)
---------------------------------------------------------------------
rifiuti misti dell'attivita' di   |
costruzione e demolizione, diversi|
da quelli di cui alle voci        |
17 09 01*, 17 09 02* e            |
17 09 03*(solo da piccoli         |
interventi di rimozione eseguiti  |
direttamente dal conduttore della |
civile abitazione)                |       (codice CER 17 09 04)
---------------------------------------------------------------------
batterie ed accumulatori diversi  |
da quelli di cui alla voce        |
20 01 33*                         |       (codice CER 20 01 34)
---------------------------------------------------------------------
rifiuti prodotti dalla pulizia di |
camini (solo se provenienti da    |
utenze domestiche)                |      (codice CER 20 01 41)
---------------------------------------------------------------------
terra e roccia                    |      (codice CER 20 02 02)
---------------------------------------------------------------------
altri rifiuti non biodegradabili  |      (codice CER 20 02 03)

  7.  Nell'Allegato  1, punto 4.2., la voce n. 25 e' sostituita dalla
seguente:
    «batterie  ed  accumulatori  di  cui  alle  voci  160601* 160602*
160603* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 33*)
  8. Il punto 6.5 dell'Allegato 1 e' sostituito dal seguente: «Devono
essere   adottate  procedure  di  contabilizzazione  dei  rifiuti  in
ingresso,  per  quanto  concerne  le sole utenze non domestiche, e in
uscita  al  fine  della  impostazione  dei bilanci di massa o bilanci
volumetrici,  entrambi  sulla  base  di stime in assenza di pesatura,
attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di
uno  schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui
agli allegati Ia e Ib».
  9.  Dopo  il punto 6.5 dell'Allegato 1 aggiungere i punti seguenti:
«6.6.  I dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal centro
di  raccolta  devono  essere  trasmessi,  su  richiesta, agli enti di
programmazione e di controllo.
  6.7. Il gestore dell'impianto di destinazione dei rifiuti in uscita
dal  centro  di raccolta comunica al centro di raccolta conferente la
successiva  destinazione  delle  singole  frazioni  merceologiche del
rifiuto o delle materie prime seconde».
  10.  Al  punto  7.1 dell'Allegato 1 sostituire le parole «due mesi»
con le parole «tre mesi».
  11.  L'Allegato  Ia  del  decreto  ministeriale  8  aprile  2008 e'
sostituito dall'Allegato Ia del presente decreto.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 13 maggio 2009
                                     Il Ministro dell'ambiente
                             e della tutela del territorio e del mare
                                           Prestigiacomo

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2009
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
   territorio, registro n. 6, foglio n. 152