IL DIRETTORE GENERALE
                  dei farmaci e dispositivi medici

  Visto  l'art. 189 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 recante
«Approvazione  del  testo  unico  delle leggi sanitarie» e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.
392   «Regolamento   recante   norme   per   la  semplificazione  dei
procedimenti  di autorizzazione alla produzione ed alla immissione in
commercio  di  presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma
8,  della  legge  15  marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 3,
comma  4, ai sensi del quale l'elenco delle officine autorizzate alla
produzione  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana;
  Visto  il  D.D. del 15 febbraio 2006 concernente la «Specificazione
dei  contenuti  della  domanda  di  autorizzazione alla produzione di
presidi medico-chirurgici»;
  Visto  il  comunicato  concernente  la  «Ricognizione e susseguente
aggiornamento  dei  dati  relativi alle autorizzazioni delle officine
che  producono  presidi medico-chirurgici», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 31 maggio 2006;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85  concernente le
Disposizioni  urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione  dell'art.  1,  commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007,  n.  244  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del
2008;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.
129  recante  il  «Regolamento  di organizzazione del Ministero della
salute»,  come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
14 marzo 2006, n. 189;
  Ritenuto  di dover assicurare l'adempimento previsto dal menzionato
art.  3,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 6
ottobre 1998, n. 392;
  Visti  gli  atti d'ufficio relativi alle officine di produzione dei
presidi medico-chirurgici;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  Le  officine  che  alla  data  del  30  giugno  2009  risultano
autorizzate   alla   produzione  di  presidi  medico-chirurgici  sono
elencate nell'allegato 1.
  2.  Le  officine alle quali e' stata revocata l'autorizzazione alla
produzione  di  presidi medico chirurgici sono elencate nell'allegato
2.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 10 luglio 2009

                                        Il direttore generale: Ruocco